Bozza · Per imprese e imprenditori

Bozza di contratto di cessione di quote di SRL

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Un testo di partenza per vendere o comprare quote di SRL: oggetto, prezzo, clausole statutarie, garanzie, indennizzi e deposito al Registro delle imprese, con le note per compilarlo.

Questa è una bozza vera, scritta per essere compilata e adattata: contiene il testo delle clausole di un contratto di cessione di quote di SRL e, dopo ciascun gruppo di clausole, una nota che spiega perché la clausola c'è, quali alternative esistono e quali errori si vedono più spesso.

Il contesto dell'operazione (statuto, imposte, tassazione del venditore, adempimenti successivi) è spiegato nella guida alla cessione di quote di SRL: conviene leggerla prima di mettere mano al testo.

Come usare questa bozza

La bozza è pensata per la cessione, a titolo di compravendita, di quote di una SRL italiana tra un venditore e un acquirente, persone fisiche o società, con firma e trasferimento nello stesso giorno. È adatta sia alla cessione di una quota di minoranza sia alla cessione totalitaria, con la differenza che in quest'ultima le garanzie e gli indennizzi (sezioni 5 e 6) vanno sviluppati molto di più e alimentati dagli esiti della due diligence.

  • Non copre: cessioni in due tempi con firma e closing separati (servono condizioni sospensive e regole di gestione interinale), cessioni di azioni di SpA, permute o conferimenti di quote, cessioni con pagamento in natura, operazioni soggette ad autorizzazioni pubbliche o a controlli sugli investimenti esteri.
  • Chi deve intervenire: il notaio che autentica le firme e deposita l'atto al Registro delle imprese, oppure, se si sceglie la firma digitale, l'intermediario abilitato che lo deposita; il professionista che segue la parte per garanzie, indennizzi e profili fiscali; se il prezzo dipende da una valutazione, chi la redige.
  • Va adattata al caso: i testi tra parentesi quadre vanno compilati o scelti; le clausole non necessarie vanno eliminate, non lasciate in bianco. Un contratto con garanzie generiche copiate da un modello protegge meno di un contratto breve ma costruito sui rischi reali della società.
Attenzione. Prima di compilare il contratto va letto lo statuto vigente della società, estratto dal Registro delle imprese: prelazione, gradimento, limiti al trasferimento o clausole di covendita e trascinamento cambiano la sequenza dell'operazione (sezione 4). Vanno anche chiesti al venditore gli eventuali patti parasociali, che non risultano da alcun registro.

Parti e premesse

Parti

Tra [nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza / oppure denominazione, sede, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese, in persona del legale rappresentante] (di seguito il «Venditore»)

e [stessi dati per l'acquirente] (di seguito l'«Acquirente»), congiuntamente le «Parti».

Premesse

a) [denominazione] S.r.l., con sede in [comune, indirizzo], codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di [ufficio] [numero], capitale sociale di € [importo] [interamente versato / versato per € …] (di seguito la «Società»);

b) il Venditore è titolare di una quota di partecipazione al capitale della Società del valore nominale di € [importo], pari al [percentuale]% del capitale sociale (di seguito la «Quota»);

c) lo statuto della Società [opzione A: non prevede limiti al trasferimento della Quota / opzione B: prevede all'art. … un diritto di prelazione a favore degli altri soci e/o all'art. … il gradimento di …];

d) l'Acquirente ha svolto, con l'assistenza dei propri consulenti, una verifica sulla situazione della Società (due diligence) sulla base dei documenti elencati nell'Allegato [lettera] e intende acquistare la Quota alle condizioni che seguono;

e) le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.

Nota di compilazione. Le premesse non sono formule di stile: servono a interpretare il contratto e a fissare che cosa l'Acquirente conosceva al momento della firma. Per questo è utile allegare l'elenco dei documenti messi a disposizione in due diligence: le parti possono concordare che i fatti risultanti da quei documenti non diano diritto a indennizzo, oppure, al contrario, che le garanzie valgano comunque. È una scelta da fare in modo esplicito (sezione 6). Se una parte è una persona fisica coniugata, va chiarito con il notaio il regime patrimoniale: se la Quota è stata acquistata in comunione legale (art. 177 c.c.), può essere necessario l'intervento del coniuge.

Oggetto, prezzo e pagamento

Art. 1 – Oggetto

1.1 Il Venditore vende e trasferisce all'Acquirente, che acquista, la Quota, con ogni diritto e obbligo inerente, compreso il diritto agli utili [opzione A: non ancora distribuiti alla data di efficacia / opzione B: relativi all'esercizio in corso, restando al Venditore quelli già deliberati alla data di sottoscrizione].

1.2 Il Venditore dichiara che la Quota è di sua piena ed esclusiva proprietà, libera da pegni, usufrutti, sequestri, pignoramenti, opzioni, diritti di prelazione di terzi diversi da quelli statutari e da qualsiasi altro vincolo, e che non esistono patti parasociali relativi alla Quota [oppure: salvo il patto parasociale del …, allegato sotto la lettera …].

Art. 2 – Prezzo

2.1 Il prezzo della Quota è convenuto in € [importo in cifre e in lettere] (il «Prezzo»).

2.2 [opzione A, prezzo fisso: Il Prezzo è determinato sulla base della situazione patrimoniale della Società al … (la «Data di Riferimento»), allegata sotto la lettera …; dalla Data di Riferimento alla data del presente contratto il Venditore dichiara che la Società non ha distribuito utili o riserve, non ha corrisposto compensi o importi straordinari a soci o parti correlate e non ha compiuto atti al di fuori della gestione ordinaria / opzione B, prezzo rettificato: Il Prezzo sarà rettificato, in aumento o in diminuzione, per un importo pari alla differenza tra la posizione finanziaria netta della Società alla data di efficacia e la posizione finanziaria netta di riferimento di € …, determinata secondo i criteri dell'Allegato …].

2.3 [eventuale: Oltre al Prezzo, al Venditore spetta un corrispettivo aggiuntivo variabile, determinato e pagato secondo l'Allegato … (earn-out)].

Art. 3 – Pagamento

3.1 Il Prezzo è pagato come segue: a) € [importo] contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, mediante [bonifico bancario / assegno circolare n. …], di cui il Venditore rilascia quietanza con la sottoscrizione; b) € [importo] entro il [data], mediante bonifico sul conto corrente intestato al Venditore [IBAN].

3.2 [eventuale deposito a garanzia: La somma di € … è versata dall'Acquirente su un conto vincolato (escrow) presso …, a garanzia degli obblighi di indennizzo del Venditore, e sarà svincolata secondo l'art. 7.5].

3.3 In caso di ritardo nel pagamento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 3.1, lettera b), sono dovuti gli interessi [legali / al tasso del …% annuo] dalla scadenza al saldo. [eventuale: A garanzia del pagamento differito l'Acquirente consegna fideiussione bancaria a prima richiesta di …]

Nota di compilazione. La scelta tra prezzo fisso a una data di riferimento (il cosiddetto locked box) e prezzo rettificato al closing va fatta già nella lettera di intenti: la prima soluzione dà certezza al Venditore ma richiede la clausola di «non estrazione di valore» dell'art. 2.2, opzione A; la seconda sposta sul Venditore l'andamento dei mesi intermedi e richiede criteri contabili scritti in allegato, non rinviati a un accordo successivo. L'earn-out va definito con metrica, periodo, criteri di calcolo, diritti di informazione e regole di gestione nel periodo di misurazione (ne parliamo in earn-out: quando il prezzo si guadagna dopo); il suo trattamento fiscale va verificato prima della firma. Il pagamento va sempre fatto con mezzi tracciabili, nel rispetto dei limiti all'uso del contante. Se il prezzo è differito senza garanzie, il Venditore ha trasferito la Quota e resta un creditore chirografario: la fideiussione o una dilazione breve sono la regola, non un eccesso di prudenza.

Prelazione, gradimento e altre clausole dello statuto

Art. 4 – Clausole statutarie

4.1 [opzione A, statuto senza limiti: Le Parti danno atto che lo statuto della Società non prevede limiti al trasferimento della Quota.] [opzione B, prelazione: Il Venditore dichiara di aver offerto in prelazione la Quota agli altri soci con comunicazione del …, secondo l'art. … dello statuto, e che i soci aventi diritto hanno rinunciato per iscritto all'esercizio della prelazione / non l'hanno esercitata nel termine statutario. Le rinunce o la prova delle comunicazioni sono allegate sotto la lettera ….] [opzione C, gradimento: Il Venditore dichiara che il trasferimento della Quota all'Acquirente è stato approvato da … con decisione del …, allegata sotto la lettera ….]

4.2 [eventuale, covendita o trascinamento: Le Parti danno atto che i soci titolari del diritto di covendita previsto dall'art. … dello statuto hanno rinunciato a esercitarlo / che il trasferimento non integra i presupposti dell'art. … dello statuto].

4.3 Il Venditore garantisce che il trasferimento della Quota è stato eseguito nel rispetto dello statuto e dei patti parasociali di cui è parte e terrà indenne l'Acquirente da ogni pretesa di soci o terzi fondata sulla loro violazione.

Nota di compilazione. Le partecipazioni di SRL sono liberamente trasferibili salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo (art. 2469, comma 1, c.c.). Se lo statuto prevede la prelazione, la soluzione più pulita è far firmare a tutti gli aventi diritto una rinuncia scritta, specifica per questa cessione, a questo Acquirente e a questo prezzo, e allegarla all'atto: le rinunce generiche si prestano a contestazioni. Se lo statuto prevede un gradimento senza condizioni e limiti, al socio spetta il diritto di recesso (art. 2469, comma 2, c.c.): la decisione di gradimento va comunque ottenuta prima della firma. Se lo statuto prevede il trascinamento o la covendita, va verificato che l'operazione non li faccia scattare.
Attenzione. Una cessione eseguita violando la prelazione o il gradimento statutari espone l'Acquirente al rischio che il trasferimento non sia opponibile alla società o sia contestato dagli altri soci. La garanzia dell'art. 4.3 trasforma il problema in un credito verso il Venditore, ma non lo risolve: le verifiche vanno fatte prima.

Dichiarazioni e garanzie del Venditore

Art. 5 – Dichiarazioni e garanzie

5.1 Il Venditore dichiara e garantisce all'Acquirente che, alla data di sottoscrizione del presente contratto:

a) la Società è regolarmente costituita ed esistente, non è in stato di liquidazione e non è soggetta a strumenti di regolazione della crisi o procedure di insolvenza, né ricorrono i presupposti per la loro apertura;

b) il capitale sociale è [interamente versato / versato per € …] e non sono stati deliberati aumenti di capitale, emissioni di titoli di debito o altri strumenti che diano diritto a partecipare al capitale;

c) i bilanci della Società degli esercizi [anni] e la situazione patrimoniale alla Data di Riferimento sono stati redatti in conformità alla legge e ai principi contabili applicabili e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società;

d) la Società non ha debiti, passività o impegni, anche potenziali, diversi da quelli risultanti dalla situazione patrimoniale alla Data di Riferimento o sorti successivamente nel corso della gestione ordinaria;

e) la Società ha presentato tutte le dichiarazioni fiscali e contributive dovute e ha pagato le imposte, i contributi e le ritenute dovuti; non sono in corso verifiche, accessi o contenziosi fiscali o contributivi [salvo: …];

f) la Società ha la piena titolarità o la legittima disponibilità dei beni e dei diritti utilizzati nell'attività, compresi marchi, software e altri diritti di proprietà intellettuale indicati nell'Allegato [lettera];

g) i rapporti di lavoro e di collaborazione sono indicati nell'Allegato [lettera] e sono stati gestiti nel rispetto della legge e dei contratti collettivi applicabili; il trattamento di fine rapporto maturato è interamente accantonato;

h) non sono in corso, né sono stati minacciati per iscritto, contenziosi giudiziali o arbitrali di valore superiore a € [importo] [salvo: …];

i) la Società dispone delle autorizzazioni necessarie all'esercizio della propria attività e le rispetta;

l) i contratti indicati nell'Allegato [lettera] sono validi ed efficaci e nessuno di essi contiene clausole che consentano alla controparte di recedere o di modificarne le condizioni per effetto della cessione della Quota, [salvo: …];

m) il Venditore ha messo a disposizione dell'Acquirente in buona fede le informazioni rilevanti di cui è a conoscenza sulla Società.

5.2 Le dichiarazioni e garanzie si intendono rese alla data di sottoscrizione e costituiscono elemento essenziale del consenso dell'Acquirente.

Nota di compilazione. Chi compra quote compra la società con tutta la sua storia: le garanzie ordinarie della vendita riguardano la Quota (titolarità, assenza di vincoli), non il patrimonio della Società. Per questo le garanzie sulla consistenza patrimoniale, sui debiti e sulla regolarità fiscale vanno pattuite espressamente, come nell'art. 5. Il catalogo va calibrato: per una minoranza bastano spesso le lettere a), b), c) ed e); per una cessione totalitaria va esteso ai temi emersi in due diligence (ambiente, privacy, sicurezza sul lavoro, contratti pubblici). Le eccezioni note vanno scritte nei «salvo»: è meglio una garanzia con eccezioni precise che una garanzia generica che il Venditore rifiuterà di firmare.

Indennizzi e loro limiti

Art. 6 – Obbligo di indennizzo

6.1 Il Venditore si obbliga a indennizzare [opzione A: l'Acquirente / opzione B: a scelta dell'Acquirente, l'Acquirente o la Società] di ogni perdita, passività, sopravvenienza passiva o minusvalenza, comprese sanzioni, interessi e ragionevoli spese legali, derivante: a) dalla non veridicità o inesattezza delle dichiarazioni e garanzie dell'art. 5; b) da fatti, atti od omissioni anteriori alla [Data di Riferimento / data di sottoscrizione], anche se emersi successivamente, non risultanti dalla situazione patrimoniale di riferimento (la «Passività»).

6.2 Se la Quota ceduta è inferiore al 100% del capitale e l'indennizzo è pagato all'Acquirente, l'importo è pari alla Passività moltiplicata per la percentuale della Quota [eliminare se la cessione è totalitaria].

6.3 L'indennizzo è dovuto al netto di eventuali indennizzi assicurativi o rimborsi effettivamente ricevuti dalla Società e dei benefici fiscali effettivamente conseguiti in relazione alla stessa Passività.

Art. 7 – Procedura, limiti e garanzie

7.1 L'Acquirente comunica per iscritto al Venditore la richiesta di indennizzo entro [numero] giorni dalla conoscenza della Passività, indicandone in modo ragionevolmente dettagliato i fatti e, se possibile, l'importo. Il mancato rispetto del termine comporta la perdita del diritto all'indennizzo solo nella misura in cui il ritardo abbia aggravato la Passività.

7.2 Se la Passività deriva da una pretesa di terzi o da un atto dell'amministrazione finanziaria, il Venditore ha diritto di partecipare, a proprie spese, alla difesa; la Società non può definire o transigere la pretesa senza averlo consultato con un preavviso di [numero] giorni, salvo che la scadenza dei termini lo impedisca.

7.3 L'indennizzo non è dovuto per singole Passività di importo inferiore a € [importo] e lo è solo quando l'ammontare complessivo delle Passività supera € [importo] [opzione A: nel qual caso è dovuto per l'intero / opzione B: limitatamente all'eccedenza]. L'importo complessivo degli indennizzi non può superare € [importo, di solito una percentuale del Prezzo].

7.4 Le richieste di indennizzo possono essere presentate entro [numero] mesi dalla data di sottoscrizione; per le Passività di natura fiscale e contributiva, entro [numero] giorni dalla scadenza dei termini di decadenza dall'accertamento o dalla riscossione applicabili. Le Parti convengono che l'obbligo di indennizzo dell'art. 6 costituisce un'obbligazione autonoma, distinta dalla garanzia per vizi della cosa venduta, e che le richieste sono soggette ai soli termini di denuncia e di presentazione del presente articolo, che sostituiscono il termine di denuncia dell'art. 1495, comma 1, c.c.

7.5 Le somme depositate ai sensi dell'art. 3.2 sono svincolate a favore del Venditore [in tutto / per il …%] decorsi [numero] mesi dalla sottoscrizione, al netto degli importi oggetto di richieste di indennizzo pendenti.

7.6 I limiti degli artt. 7.1, 7.3 e 7.4 non si applicano alle garanzie delle lettere a) e b) dell'art. 5.1 e dell'art. 1.2, né alle Passività derivanti da dolo o colpa grave del Venditore.

Nota di compilazione. Il cuore della tutela dell'Acquirente non è la garanzia ma l'indennizzo: chi deve pagare, a chi, entro quando e fino a quanto. Tre punti di attenzione. Primo, i termini: nella vendita il compratore decade dalla garanzia se non denuncia i vizi entro otto giorni dalla scoperta, «salvo il diverso termine stabilito dalle parti», e l'azione si prescrive in un anno dalla consegna (art. 1495 c.c.). Il termine di denuncia è derogabile; la prescrizione no, perché è nullo ogni patto diretto a modificarne la disciplina legale (art. 2936 c.c.). Poiché in giurisprudenza si discute se le garanzie sulla consistenza patrimoniale della società seguano i termini brevi della vendita, l'art. 7.4 non «allunga» la prescrizione ma qualifica l'indennizzo come obbligazione autonoma, con propri termini convenzionali di presentazione delle richieste: termini che non devono rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto (art. 2965 c.c.). Secondo, i limiti: franchigia e tetto sono leciti, ma è nullo il patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave (art. 1229 c.c.): per questo l'art. 7.6 sottrae a franchigie, tetto e termini convenzionali le Passività derivanti da dolo o colpa grave del Venditore. Terzo, il beneficiario: pagare la Società ripristina il patrimonio di cui beneficiano anche gli altri soci; pagare l'Acquirente in proporzione alla Quota (art. 6.2) è la soluzione abituale nelle cessioni di minoranza. Senza deposito a garanzia (escrow), trattenuta di prezzo o fideiussione, l'indennizzo vale quanto la solvibilità del Venditore al momento della richiesta.

Patti accessori, imposte, efficacia e deposito

Art. 8 – Non concorrenza e non sollecitazione

8.1 Per [numero, non oltre cinque] anni dalla sottoscrizione il Venditore si obbliga a non svolgere, direttamente o indirettamente, anche tramite società partecipate, l'attività di [descrizione dell'attività] nel territorio di [zona], e a non sollecitare dipendenti, collaboratori o clienti della Società a interrompere i rapporti con essa.

8.2 In caso di violazione il Venditore è tenuto a pagare, a titolo di penale, € [importo] per ciascuna violazione, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 9 – Amministratori e garanzie personali

9.1 [eventuale: Il Venditore consegna le dimissioni dalla carica di amministratore della Società con effetto dalla nomina del successore e dichiara di non avere nulla a pretendere dalla Società per compensi o ad altro titolo, salvo …].

9.2 L'Acquirente si obbliga a fare in modo che, entro [numero] giorni, le garanzie personali prestate dal Venditore a favore della Società e indicate nell'Allegato [lettera] siano liberate dai beneficiari, e nel frattempo a tenerlo indenne da ogni pretesa ad esse relativa.

Art. 10 – Spese e imposte

Le spese, imposte e tasse del presente contratto e della sua esecuzione sono a carico [dell'Acquirente / delle Parti in parti uguali]. Ciascuna Parte sostiene i compensi dei propri consulenti.

Art. 11 – Efficacia e deposito

11.1 Il trasferimento della Quota ha effetto tra le Parti dalla data di sottoscrizione del presente contratto e nei confronti della Società dal deposito presso il Registro delle imprese.

11.2 [opzione A, notaio: Le Parti richiedono al notaio autenticante di depositare il presente atto presso l'ufficio del Registro delle imprese di … entro trenta giorni / opzione B, firma digitale: Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale e sarà depositato entro trenta giorni presso l'ufficio del Registro delle imprese di … a cura di …, intermediario abilitato, che ne cura anche la registrazione per conto delle Parti].

11.3 Le Parti si impegnano a compiere, e a far compiere agli amministratori, ogni ulteriore adempimento necessario, comprese le dichiarazioni previste dall'art. 2470, commi 4 e 5, c.c., se dovute.

Art. 12 – Disposizioni finali

12.1 Il presente contratto, con i suoi allegati, costituisce l'intero accordo tra le Parti sull'oggetto e supera ogni precedente intesa, compresa la lettera di intenti del [data]. Ogni modifica deve risultare da atto scritto.

12.2 Le comunicazioni sono validamente effettuate agli indirizzi PEC [indirizzi].

12.3 Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di [città] [oppure: clausola arbitrale, con nomina degli arbitri da parte di …].

Nota di compilazione. Forma e deposito. Tra le parti il contratto non richiede una forma particolare, ma per avere effetto verso la società l'atto con sottoscrizione autenticata va depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, al Registro delle imprese della sede sociale; il trasferimento ha effetto verso la società dal deposito (art. 2470, commi 1 e 2, c.c.). In alternativa l'atto può essere sottoscritto con firma digitale e depositato entro trenta giorni tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater, della L. 340/2000; resta salva la disciplina tributaria applicabile (art. 36, comma 1-bis, D.L. 112/2008), quindi l'atto va comunque registrato in termine fisso all'Agenzia delle Entrate. Se la stessa quota è venduta a più persone, prevale chi per primo iscrive in buona fede (art. 2470, comma 3, c.c.): il deposito non va rinviato. Se la Società diventa unipersonale o cambia l'unico socio, gli amministratori depositano la relativa dichiarazione entro trenta giorni (art. 2470, commi 4 e 7, c.c.).
Nota di compilazione. Imposte e venditore. L'atto sconta l'imposta di registro in misura fissa di € 200, qualunque sia il prezzo (art. 11 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, che riguarda gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società). Secondo l'Agenzia delle Entrate lo stesso trattamento si applica all'atto sottoscritto con firma digitale e depositato dall'intermediario, soggetto a registrazione in termine fisso (circolare n. 58/E del 17 ottobre 2008). Se l'atto contiene più cessioni (più venditori o più acquirenti), l'imposta fissa è dovuta per ciascuna (art. 21, comma 1, D.P.R. 131/1986; risoluzione n. 35/E del 2 aprile 2015). Si aggiungono bollo e diritti di segreteria. Dal 1° gennaio 2027 l'imposta di registro è disciplinata dal testo unico dei tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025): per gli atti firmati da quella data i riferimenti vanno aggiornati. Il patto di non concorrenza deve essere provato per iscritto, circoscritto a una zona o attività e non può eccedere cinque anni (art. 2596 c.c.). La plusvalenza del venditore persona fisica non in regime d'impresa sconta l'imposta sostitutiva del 26%; per le società valgono gli artt. 86 e 87 TUIR (PEX). Chi possedeva le quote al 1° gennaio 2026 può valutare la rideterminazione del costo fiscale, con perizia e versamento entro il 30 novembre 2026: i dettagli sono nella guida.
Attenzione. Se le quote non sono interamente liberate, il Venditore resta obbligato in solido con l'Acquirente per i versamenti ancora dovuti per tre anni dall'iscrizione del trasferimento (art. 2472 c.c.): va regolato con una manleva dell'Acquirente.

Mini-checklist prima della firma e del deposito

Riferimenti normativi e di prassi

  • Artt. 177, 1229, 1382, 1495, 2469, 2470, 2472, 2596, 2936, 2965 c.c.
  • D.L. 112/2008, art. 36, comma 1-bis; L. 340/2000, art. 31, comma 2-quater
  • D.P.R. 131/1986, art. 21 e Tariffa, parte prima, art. 11; Agenzia delle Entrate, circolare n. 58/E del 17 ottobre 2008 e risoluzione n. 35/E del 2 aprile 2015; dal 1° gennaio 2027, D.Lgs. 123/2025
  • TUIR (D.P.R. 917/1986), artt. 67, 68, 86, 87

Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.

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