Checklist per rispondere al questionario dell'Agenzia delle Entrate
Aggiornata al Accertamento, crisi e contenziosoA cura di Tentori TLS
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Cosa fare dal giorno in cui arriva la richiesta dell'ufficio fino all'invio della risposta: termini, documenti, errori da evitare e conseguenze di un silenzio.
Il questionario è uno degli strumenti con cui l'Agenzia delle Entrate raccoglie informazioni prima di decidere se emettere un avviso di accertamento. Non contiene ancora una pretesa, ma quello che si scrive (o non si scrive) nella risposta pesa su tutto ciò che viene dopo: i documenti non forniti quando sono stati chiesti, di regola, non si possono più usare a proprio favore, né davanti all'ufficio né davanti al giudice.
La checklist segue l'ordine pratico: lettura della richiesta, analisi, raccolta dei documenti, stesura, invio e passi successivi. I riferimenti sono alle norme vigenti al 14 ottobre 2026 (D.P.R. 600/1973 per le imposte sui redditi, D.P.R. 633/1972 per l'IVA). Dal 1° gennaio 2027 queste regole confluiscono nel testo unico adempimenti e accertamento (D.Lgs. 141/2026), che le riordina.
Appena arriva la richiesta
I primi due giorni servono a capire che cosa è arrivato e entro quando va gestito. Un questionario dimenticato in una casella PEC è uno degli errori più costosi.
Nessuna proroga automatica. La legge non prevede un rinvio del termine a richiesta dell'impresa. Se servono più giorni, la domanda va fatta per iscritto, motivata e prima della scadenza; si conta sulla proroga solo se l'ufficio la concede per iscritto.
Capire che cosa cerca l'ufficio
Le domande di un questionario non sono mai casuali: di solito nascono da un incrocio di dati (fatture elettroniche, comunicazioni IVA, rapporti bancari, dichiarazioni di clienti e fornitori). Capire l'origine aiuta a rispondere in modo mirato.
Raccogliere i documenti
Da sapere. Libri, registri e documenti contabili trasmessi o esibiti possono essere trattenuti dall'ufficio, ma per un periodo non superiore a 60 giorni dalla ricezione. Conservate sempre una copia completa di quanto consegnato.
Scrivere la risposta
Silenzio e risposte inesatte costano. La mancata restituzione del questionario, o la restituzione con risposte incomplete o non veritiere, è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000 (art. 11, c. 1, lett. b, D.Lgs. 471/1997). Chi esibisce documenti falsi o fornisce dati non veri in risposta alle richieste dell'ufficio commette reato (art. 11, c. 1, D.L. 201/2011, che rinvia all'art. 76 D.P.R. 445/2000); per i soli dati non veri, quando dai fatti emergono reati tributari del D.Lgs. 74/2000.
Inviare e conservare
Dopo la risposta
Passaggio
Termine
Riferimento
Risposta al questionario o all'invito
Quello indicato dall'ufficio, non inferiore a 15 giorni
art. 32 D.P.R. 600/1973; art. 51 D.P.R. 633/1972
Osservazioni sullo schema di atto
Non meno di 60 giorni dalla comunicazione
art. 6-bis L. 212/2000
Istanza di adesione dopo lo schema di atto
30 giorni dalla comunicazione dello schema
art. 6, c. 2-bis, D.Lgs. 218/1997
Ritenzione dei documenti contabili da parte dell'ufficio
Massimo 60 giorni dalla ricezione
art. 32, c. 1, n. 3, D.P.R. 600/1973
Riferimenti normativi e di prassi
D.P.R. 600/1973, art. 32
D.P.R. 633/1972, art. 51
D.Lgs. 471/1997, art. 11, c. 1
D.L. 201/2011, art. 11, c. 1; D.P.R. 445/2000, art. 76
D.Lgs. 472/1997, art. 13
L. 212/2000, art. 6-bis
D.Lgs. 218/1997, art. 6
D.Lgs. 141/2026 (testo unico adempimenti e accertamento, applicabile dal 1° gennaio 2027)
Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.
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