Adempimenti & compliance
Detrazione IVA: il termine torna a due anni, cosa cambia nel 2026
Una fattura d’acquisto dimenticata in un cassetto, o arrivata via SdI e mai registrata, contiene IVA che l’impresa ha pagato e che avrebbe potuto detrarre. Fino all’estate 2026 la finestra per recuperarla era stretta. Il correttivo noto come Omnibus l’ha allungata: oggi la detrazione si può esercitare fino alla dichiarazione del secondo anno successivo.
La regola prima e dopo il 12 agosto 2026
Il diritto alla detrazione è regolato dall’art. 19, c. 1, del D.P.R. 633/1972. Dal 2017, per effetto del D.L. 50/2017 e per le fatture emesse dal 1° gennaio 2017, il diritto andava esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui era sorto. In pratica, l’IVA di un acquisto del 2025 andava detratta entro la dichiarazione IVA relativa al 2025, da presentare entro il 30 aprile 2026.
Il D.Lgs. 148/2026 ha modificato gli artt. 19 e 25 dello stesso decreto. Nel testo in vigore dal 12 agosto 2026 il diritto si esercita al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto, e le fatture d’acquisto possono essere registrate entro il termine della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura. È, nella sostanza, un ritorno al passato: prima del 2017 l’art. 19 usava già la formula del «secondo anno successivo».
Come si calcola il nuovo termine
Il punto di partenza è il momento in cui il diritto nasce. Secondo l’art. 19 il diritto alla detrazione sorge quando l’imposta diventa esigibile, ed è esercitato alle condizioni esistenti in quel momento. Da lì si contano due anni.
Un esempio ipotetico. Un acquisto la cui IVA è diventata esigibile nel settembre 2026, quindi dopo l’entrata in vigore della modifica, con fattura ricevuta nello stesso mese, fa sorgere il diritto nel 2026. Il secondo anno successivo è il 2028, quindi la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al 2028. Con le regole attuali sui termini di presentazione (art. 8 del D.P.R. 322/1998, finestra tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo) quella dichiarazione si presenta nel 2029. Dal 2027, però, entra in vigore il testo unico IVA: lo stesso D.Lgs. 148/2026 vi ha inserito il termine biennale, ma i riferimenti e i termini di presentazione andranno ricontrollati sul nuovo assetto. Ci torniamo più avanti.
Il termine lungo non cambia invece la regola ordinaria delle liquidazioni periodiche. Nel mese si detrae l’IVA dei documenti d’acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo, ma non quella dei documenti relativi a operazioni dell’anno precedente (art. 1, c. 1, D.P.R. 100/1998). Il termine biennale serve per recuperare in un periodo successivo ciò che non è stato detratto a tempo, non per scegliere liberamente quando detrarre.
Il nodo delle fatture 2024 e 2025
La domanda che molti si pongono è se il nuovo termine valga anche per le fatture degli anni precedenti. Il decreto non contiene una disciplina transitoria esplicita, e la questione è aperta: è discusso se il termine lungo si applichi anche ai diritti sorti prima del 12 agosto 2026: quelli del 2024 e del 2025, per i quali, di regola, il termine precedente era già scaduto con la dichiarazione dell’anno, e quelli sorti nei primi mesi del 2026.
La prudenza ha una ragione concreta. Una detrazione contestata si traduce in una maggiore imposta o in un credito più basso di quello dichiarato, e la dichiarazione infedele è punita con il 70% della maggiore imposta o della differenza di credito, con un minimo di € 150 (art. 5 del D.Lgs. 471/1997). Se quel credito è stato anche compensato in F24, il problema si somma alle regole sulla compensazione dei crediti IVA, che spieghiamo nell’articolo sulla dichiarazione IVA annuale e il credito. Finché non arrivano chiarimenti, è meglio documentare le fatture in sospeso e attendere che il quadro si chiarisca.
Cosa fare in pratica nelle liquidazioni
La novità rende più utile un controllo che andrebbe fatto comunque: il confronto tra il registro acquisti e le fatture presenti nell’area Fatture e corrispettivi del sito dell’Agenzia. Le fatture ricevute ma non registrate sono il primo motivo per cui LIPE e dichiarazione annuale non tornano, e sono anche IVA potenzialmente detraibile ancora recuperabile.
Il metodo che suggeriamo è semplice:
— a ogni chiusura mensile o trimestrale, estrarre le fatture ricevute via SdI e confrontarle con quelle registrate;
— per le fatture mancanti con diritto sorto dal 12 agosto 2026, registrarle e detrarle in un periodo successivo entro il nuovo termine, annotando nel fascicolo l’anno in cui il diritto è sorto;
— per quelle più vecchie, tenerle in un elenco separato in attesa di chiarimenti, senza detrarle sulla base del termine lungo;
— verificare comunque gli altri presupposti della detrazione: pro rata, rettifiche, indetraibilità oggettive non cambiano con il nuovo termine.
Abbiamo raccolto tutti i controlli di ogni chiusura, dall’imputazione dei documenti al periodo fino all’invio della LIPE, in una checklist delle liquidazioni periodiche IVA scaricabile in PDF. Per la chiusura dell’anno, con quadrature, saldo e uso del credito, c’è la guida alla chiusura IVA annuale.
Detrazione recuperata e credito IVA
Recuperare IVA non detratta fa diminuire il debito del periodo o aumentare il credito. Se l’effetto è un credito annuale, valgono le regole ordinarie, nel testo vigente oggi: compensazione libera fino a € 5.000 dal 1° gennaio, oltre questa soglia dal decimo giorno successivo all’invio della dichiarazione e con il visto di conformità, rimborso nei soli casi previsti dalla legge. Recuperare molte fatture in un unico periodo può quindi spostare il cliente sopra la soglia del visto: va previsto nel calendario della chiusura annuale, non scoperto a febbraio.
Diverso è il caso dell’errore in una dichiarazione già presentata, che si corregge con la dichiarazione integrativa e segue regole proprie. È uno strumento distinto dal recupero di una fattura mai registrata, e i due piani non vanno confusi.
Dal 2027: il testo unico IVA
Dal 1° gennaio 2027 si applica il testo unico IVA (D.Lgs. 10/2026), che riordina la disciplina del D.P.R. 633/1972. Il testo dell’art. 19 oggi vigente resta in vigore fino al 31 dicembre 2026. Il D.Lgs. 148/2026 ha però modificato anche il testo unico, con la stessa formula: dal 2027 il termine biennale si legge nell’art. 56, c. 1, per la detrazione e nell’art. 88, c. 1, per la registrazione degli acquisti. Restano da ricontrollare sul nuovo testo gli altri riferimenti, a partire da quelli sulle liquidazioni e sull’acconto di dicembre.
Il termine più lungo è una buona notizia per chi ha fatture rimaste indietro, ma non sostituisce un registro acquisti tenuto in ordine. E sui documenti degli anni passati la risposta dipende da date, importi e da come si evolverà l’interpretazione: va valutata fattura per fattura, sul caso concreto.