Adempimenti & compliance
Esterometro abolito: come si comunicano oggi le fatture estere via SdI
«L'esterometro non c'è più» è una frase vera solo a metà. È sparita la vecchia comunicazione trimestrale, ma l'obbligo di comunicare al fisco le operazioni con clienti e fornitori esteri è rimasto. È cambiato il canale: oggi passa tutto dal Sistema di Interscambio, nel formato della fattura elettronica, con i termini della fatturazione e del 15 del mese successivo al posto della vecchia scadenza trimestrale.
Per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia viaggiano attraverso lo SdI. Per le vendite all'estero basta la normale fattura elettronica; per gli acquisti servono documenti specifici, i cosiddetti documenti integrativi TD17, TD18 e TD19. Vediamo chi è obbligato, cosa resta fuori e dove si sbaglia più spesso.
Chi deve comunicare le operazioni con l'estero
L'obbligo segue lo stesso perimetro della fatturazione elettronica: riguarda i soggetti passivi tenuti a emettere fattura elettronica. Questo include anche i forfettari. La norma sulle operazioni con l'estero rinvia ai soggetti obbligati alla fattura elettronica, e da quel perimetro il D.L. 36/2022 ha eliminato l'esonero dei forfettari: sono dentro dal 1° gennaio 2024, e già dal 1° luglio 2022 se nel 2021 avevano ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro. Chi è in regime forfettario e compra servizi da piattaforme estere lo scopre spesso tardi; ne abbiamo parlato nell'articolo sulla fattura elettronica per i forfettari.
La controparte da guardare è quella non stabilita nel territorio dello Stato: UE, extra-UE, San Marino, Città del Vaticano. Due situazioni ingannano. Se il fornitore estero fattura con una partita IVA italiana, perché ha un rappresentante fiscale o si è identificato direttamente, va comunque trattato come estero, con TD17 o TD19 e l'identificativo estero. Se invece l'operazione è resa tramite una stabile organizzazione in Italia del non residente, non si applica il reverse charge e non si usano TD17 o TD19.
Cosa resta fuori
Non tutto va trasmesso. Sono escluse le operazioni documentate da bolletta doganale, cioè importazioni ed esportazioni con dichiarazione doganale, e quelle per cui sono già state emesse o ricevute fatture elettroniche via SdI. C'è poi un'esclusione che genera molti equivoci: quella per gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente in Italia di importo non superiore a 5.000 euro per singola operazione.
La soglia riguarda solo gli acquisti fuori campo IVA per carenza di territorialità: l'albergo, il ristorante, il pedaggio, il carburante pagati all'estero. Non vale per gli acquisti intracomunitari di beni né per i servizi generici ricevuti dall'estero, che vanno sempre integrati e comunicati, qualunque sia l'importo. E sopra i 5.000 euro anche gli acquisti non territoriali vanno trasmessi, con TD17 o TD19 e Natura N2.2.
Vendite a clienti esteri: basta la fattura elettronica
Per le cessioni e le prestazioni verso soggetti non stabiliti l'adempimento si assolve con la normale fattura elettronica trasmessa allo SdI, nei termini di emissione della fattura. Qualche regola di compilazione:
- il codice destinatario è «XXXXXXX» (sette X) per ogni cliente estero, UE ed extra-UE;
- IdPaese riporta il codice ISO del Paese del cliente e IdCodice il suo identificativo fiscale estero;
- la Natura va scelta in base all'operazione: N3.1 per le esportazioni, N3.2 per le cessioni intracomunitarie, N2.1 per i servizi non soggetti per carenza di territorialità;
- l'annotazione è «inversione contabile» per le operazioni verso soggetti passivi UE debitori d'imposta, «operazione non soggetta» per quelle effettuate fuori dall'UE.
I termini sono quelli ordinari: 12 giorni dall'effettuazione in generale, entro il 15 del mese successivo per i servizi generici resi a soggetti passivi UE e per le cessioni intracomunitarie di beni. Un dettaglio pratico che sfugge spesso: il codice XXXXXXX non recapita nulla al cliente. La copia della fattura, in PDF o XML, va mandata fuori dallo SdI. E gli obblighi Intrastat restano un adempimento distinto, di cui parliamo nell'articolo su operazioni intracomunitarie, Intrastat e VIES.
Acquisti dall'estero: TD17, TD18, TD19
È sul lato passivo che si concentra il lavoro. Ogni documento ha il suo ambito:
| Documento | Quando si usa |
|---|---|
| TD17 | Servizi territorialmente rilevanti in Italia ricevuti da prestatore non stabilito: vale come integrazione (UE) o autofattura (extra-UE) |
| TD18 | Acquisti intracomunitari di beni, anche con introduzione in deposito IVA |
| TD19 | Acquisti da non residenti di beni già presenti in Italia; obbligatorio anche per integrare la fattura elettronica del cedente di San Marino |
| TD28 | Acquisti da San Marino documentati da fattura cartacea con addebito dell'IVA |
Il termine è il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento o di effettuazione dell'operazione. Conta molto la data indicata nel campo <Data>: per i servizi e i beni ricevuti da fornitori UE è la data di ricezione della fattura, o una data del mese di ricezione; per i servizi extra-UE, di San Marino e del Vaticano è la data di effettuazione. La guida suggerisce, per poter usare le bozze dei registri IVA precompilati, di trasmettere entro la fine del mese indicato in quel campo.
Due accorgimenti organizzativi aiutano. Usare per i documenti integrativi una numerazione progressiva dedicata, separata da quella delle fatture emesse. E annotare ogni documento integrativo sia nel registro delle fatture emesse sia in quello degli acquisti, verificando che l'IVA sia confluita nella liquidazione periodica, a debito e a credito.
Quando la fattura del fornitore non arriva, o è sbagliata
Se la fattura del fornitore UE non arriva entro il secondo mese successivo all'operazione, o indica un corrispettivo inferiore a quello reale, si emette un'autofattura TD20 con Natura N2.1 o N3.2, seguita dal TD17, TD18 o TD19 con l'imposta. Per correggere un documento integrativo già trasmesso si invia un documento dello stesso tipo con importi di segno positivo o negativo, indicando nel campo <DatiFattureCollegate> numero e data della nota di variazione del fornitore, oppure numero, data e IdSdI della comunicazione errata.
Quanto costa sbagliare
Per l'omessa o errata trasmissione dei dati la sanzione è di 2 euro per fattura, con un massimo di 400 euro al mese; si riduce alla metà, massimo 200 euro, se la trasmissione o la correzione avvengono entro 15 giorni dalla scadenza. Il cumulo giuridico non si applica (art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997).
Sembrano importi modesti, ed è proprio questo l'equivoco. Se oltre alla comunicazione manca anche l'integrazione o l'autofattura, l'irregolarità riguarda l'applicazione del reverse charge, con le sanzioni proprie dell'art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/1997. Un TD17 dimenticato costa poco come comunicazione, ma può costare molto di più come violazione IVA.
Il controllo mensile che evita i problemi
Le fatture estere arrivano da canali diversi: PEC, e-mail, portali dei fornitori, piattaforme online. È lì che si perdono. Il presidio più efficace è chiedere un unico canale di raccolta e fare ogni mese un confronto tra fatture estere ricevute e documenti trasmessi, controllando anche le ricevute di scarto dello SdI e ritrasmettendo nei termini i file scartati. Abbiamo raccolto tutti questi passaggi in una checklist scaricabile in PDF, con codici, campi e casi particolari. Se il problema è emerso tardi e c'è da regolarizzare, può essere utile anche l'articolo su errori nell'F24 e ravvedimento.
Il trattamento corretto dipende sempre dall'operazione concreta, dalla controparte e dal tipo di bene o servizio: in caso di dubbio conviene verificarlo sul singolo flusso prima della scadenza del 15.