Checklist · Per studi professionali

Checklist operazioni con l’estero via SdI (ex esterometro)

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I controlli per comunicare via Sistema di Interscambio le operazioni con controparti estere: attive, passive, rettifiche e sanzioni, con i riferimenti della guida dell’Agenzia.

Il vecchio esterometro, cioè la comunicazione trimestrale con il tracciato dati fattura, non esiste più per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022. Da quella data i dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia viaggiano attraverso il Sistema di Interscambio, nel formato della fattura elettronica (art. 1, c. 3-bis, D.Lgs. 127/2015). L’obbligo comunicativo è rimasto, cambia il canale: per le operazioni attive basta la fattura elettronica, per quelle passive servono i documenti integrativi TD17, TD18 e TD19.

La checklist segue l’ordine con cui lo studio incontra il problema: chi è obbligato, cosa è escluso, come si compilano le operazioni attive e passive, come si rettifica e quanto costa sbagliare. I codici e i campi sono quelli della Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro dell’Agenzia delle Entrate, versione 1.10 del 1° aprile 2025.

Ambito: chi comunica e che cosa

Esclusioni da verificare prima di trasmettere

La soglia di € 5.000 riguarda solo gli acquisti fuori campo IVA per carenza di territorialità: alberghi, ristoranti, pedaggi, carburanti acquistati all’estero. Non vale per gli acquisti intracomunitari né per i servizi generici ricevuti dall’estero, che vanno sempre integrati e comunicati qualunque sia l’importo.

Operazioni attive verso clienti esteri

Per le cessioni e le prestazioni verso non stabiliti l’adempimento si assolve con la normale fattura elettronica trasmessa allo SdI, entro i termini di emissione della fattura.

Acquisti di servizi dall’estero: TD17

Acquisti di beni: TD18, TD19 e TD28

Regolarizzazioni e rettifiche

Sanzioni e controlli periodici

ViolazioneSanzione (operazioni dal 1° luglio 2022)Riferimento
Omessa o errata trasmissione dei dati€ 2 per fattura, massimo € 400 al meseart. 11, c. 2-quater, D.Lgs. 471/1997
Trasmissione o correzione entro 15 giorni dalla scadenzaRidotta alla metà, massimo € 200 al meseart. 11, c. 2-quater, D.Lgs. 471/1997
Cumulo giuridicoNon si applica (art. 12 D.Lgs. 472/1997 escluso)art. 11, c. 2-quater, D.Lgs. 471/1997
La sanzione per la comunicazione non è l’unica. Se manca anche l’integrazione o l’autofattura, l’irregolarità riguarda pure l’applicazione del reverse charge, con le sanzioni proprie dell’art. 6, c. 9-bis, D.Lgs. 471/1997. Un TD17 dimenticato costa poco come comunicazione, ma può costare molto di più come violazione IVA.
Testi unici. Il D.Lgs. 173/2024 (testo unico sanzioni) si applica dal 1° gennaio 2027: le violazioni commesse fino ad allora restano disciplinate dall’art. 11 D.Lgs. 471/1997 citato in tabella. Dalla stessa data l’art. 1 D.Lgs. 127/2015 è abrogato dal testo unico IVA (D.Lgs. 10/2026), nel quale confluisce la disciplina: i riferimenti normativi di questa checklist valgono per le operazioni fino al 31 dicembre 2026.

Riferimenti normativi e di prassi

  • D.Lgs. 127/2015, art. 1, cc. 3 e 3-bis
  • D.P.R. 633/1972, artt. 17, 21, 23, 25
  • D.L. 331/1993, art. 46
  • D.L. 36/2022, art. 18
  • D.Lgs. 471/1997, art. 11, c. 2-quater; art. 6, c. 9-bis
  • Agenzia delle Entrate, Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro, v1.10 del 1° aprile 2025
  • Circ. AdE 26/E del 13 luglio 2022

Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.

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