Bozza · Per imprese e imprenditori
Bozza di lettera d'intenti per la cessione d'azienda o di quote
Testo completo in Word
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Un testo di partenza per fissare i termini essenziali di una vendita d'azienda o di quote, distinguendo con chiarezza ciò che vincola subito da ciò che resta da negoziare, con le note per compilarlo.
La lettera d'intenti è il primo documento scritto di una vendita: fissa perimetro, prezzo indicativo e meccanismo di calcolo, tempi della due diligence ed esclusiva. Questa bozza contiene il testo di una lettera inviata dall'acquirente e controfirmata dal venditore, divisa in una parte non vincolante sul merito dell'affare e una parte vincolante sulle regole della trattativa, con note di compilazione dopo ogni gruppo di clausole.
Perché ogni clausola conta, e che cosa il venditore non dovrebbe concedere, lo spieghiamo nell'articolo lettera d'intenti nella vendita dell'azienda: cosa firmare e cosa no.
Come usare questa bozza
La bozza si usa quando acquirente e venditore hanno concluso i primi incontri e l'acquirente è pronto a formulare un'offerta subordinata alla due diligence. È scritta in forma neutra e vale sia per la cessione di quote (o azioni) sia per la cessione dell'azienda o di un ramo: le alternative sono indicate tra parentesi quadre.
- Non copre: offerte vincolanti o contratti preliminari, operazioni con più offerenti in asta competitiva (che seguono una lettera di procedura), operazioni che richiedono autorizzazioni pubbliche o notifiche alle autorità della concorrenza o per i poteri speciali dello Stato, acquisizioni nell'ambito di procedure di crisi.
- Chi deve intervenire: il professionista di ciascuna parte, che negozia il testo; il consulente fiscale, perché la scelta tra quote e azienda e un'eventuale rideterminazione del costo delle quote vanno decise prima della firma del contratto definitivo; nella cessione d'azienda con dipendenti, il consulente del lavoro (sezione 3).
- Va adattata al caso: una lettera troppo dettagliata e senza riserve rischia di essere letta come un contratto; una troppo generica non protegge nessuno. Il punto di equilibrio dipende da chi è l'acquirente e da quanto la trattativa è avanzata.
Intestazione e premesse
Intestazione
[Luogo, data]. Spett.le [venditore o venditori: dati anagrafici o societari] (il «Venditore»). Oggetto: lettera d'intenti relativa all'acquisizione [opzione A: dell'intera partecipazione / del …% del capitale di … S.r.l. / opzione B: dell'azienda / del ramo d'azienda … di … S.r.l.] (la «Società»; l'«Operazione»).
Premesse
a) [acquirente: denominazione, sede, codice fiscale] (l'«Acquirente») ha esaminato le informazioni sulla Società ricevute in base all'accordo di riservatezza del [data] (l'«Accordo di Riservatezza») e i dati sintetici elencati in allegato;
b) con la presente lettera le parti intendono fissare i principali termini sulla base dei quali sono disposte a proseguire le trattative e le regole che le disciplinano.
Parte non vincolante: oggetto, prezzo e struttura
Art. 1 – Oggetto e perimetro
[Opzione A, quote: L'Operazione ha per oggetto il …% del capitale della Società, libero da vincoli. / Opzione B, azienda: L'Operazione ha per oggetto l'azienda / il ramo d'azienda … composto dai beni, contratti e rapporti di lavoro indicati in allegato, con esclusione di … ; restano a carico del Venditore i debiti … ]
Art. 2 – Prezzo indicativo e meccanismo
2.1 Sulla base delle informazioni ricevute, l'Acquirente indica un prezzo di € [importo] (il «Prezzo Indicativo»), determinato su un valore dell'impresa di € [importo] [eventuale: pari a … volte l'EBITDA dell'esercizio …].
2.2 [opzione A, locked box: Il prezzo sarà fisso, determinato sulla situazione patrimoniale al …; dalla data di riferimento al closing il Venditore farà in modo che non vi siano distribuzioni di utili o riserve, pagamenti straordinari a soci o parti correlate o altre estrazioni di valore. / opzione B, closing accounts: Il prezzo sarà rettificato in funzione della posizione finanziaria netta e del capitale circolante netto alla data del closing rispetto ai valori di riferimento di € … e € …, secondo criteri contabili da allegare al contratto definitivo].
2.3 [eventuale, earn-out: Una parte del prezzo, fino a € …, sarà corrisposta se … [metrica: EBITDA / ricavi] dell'esercizio … raggiungerà € …, calcolata secondo i principi contabili applicati nel bilancio …].
2.4 Il prezzo sarà pagato [per € … al closing e per € … entro …, assistito da …].
Art. 3 – Due diligence
3.1 L'Acquirente svolgerà, a proprie spese, una due diligence contabile, fiscale, legale e giuslavoristica [eventuale: ambientale, tecnica] sulla base dei documenti messi a disposizione in una data room entro [numero] giorni dalla sottoscrizione, secondo il calendario allegato.
3.2 L'Acquirente comunicherà entro [data] l'esito della due diligence e se conferma il Prezzo Indicativo o le specifiche ragioni, documentate, per cui ne propone la revisione.
Art. 4 – Contratto definitivo e condizioni
4.1 Il contratto definitivo, di cui l'Acquirente invierà una prima bozza entro [data], conterrà dichiarazioni e garanzie del Venditore usuali per operazioni di questo tipo e un sistema di indennizzi con franchigia, tetto massimo pari al [percentuale]% del prezzo e durata di [numero] mesi, salvo le garanzie fiscali, contributive e sulla titolarità [eventuale: garantito da escrow / trattenuta di € …].
4.2 L'esecuzione dell'Operazione sarà subordinata a: esito soddisfacente della due diligence; [rinuncia alla prelazione statutaria degli altri soci / liberazione delle garanzie personali del Venditore / consenso delle controparti dei contratti con clausola di cambio di controllo / altre condizioni]; approvazione degli organi dell'Acquirente [eventuale].
Art. 5 – Ruolo del Venditore dopo il closing
[Il Venditore resterà nella Società come … per un periodo di … mesi, con compenso da concordare / Il Venditore si impegnerà a non svolgere attività concorrente per … anni nel territorio di …].
Art. 6 – Tempi
Le parti intendono sottoscrivere il contratto definitivo entro il [data] e procedere al closing entro il [data].
Parte vincolante: le regole della trattativa
Art. 7 – Esclusiva
7.1 Dalla sottoscrizione e fino al [data, di solito 45-90 giorni] (il «Periodo di Esclusiva»), il Venditore si impegna a non sollecitare, avviare o proseguire trattative con terzi per la cessione della Società o di sue partecipazioni, aziende o rami, e a far sì che la Società e i suoi amministratori si comportino allo stesso modo.
7.2 L'esclusiva cessa anticipatamente se l'Acquirente: a) non invia la comunicazione dell'art. 3.2 entro il termine; b) propone una riduzione del Prezzo Indicativo superiore al [percentuale]% non fondata su fatti emersi dalla due diligence; c) non invia la bozza del contratto definitivo entro il termine dell'art. 4.1. Il Periodo di Esclusiva può essere prorogato solo per iscritto.
7.3 [eventuale: In caso di violazione dell'esclusiva il Venditore pagherà all'Acquirente, a titolo di penale, € …, salvo il danno ulteriore / a copertura dei costi documentati di due diligence fino a € …].
Art. 8 – Gestione della Società durante le trattative
Fino alla cessazione della presente lettera il Venditore farà in modo che la Società sia gestita in modo ordinario e coerente con il passato, informerà l'Acquirente di ogni fatto rilevante e [eventuale: non compirà, senza consenso scritto, le operazioni elencate in allegato].
Art. 9 – Natura della lettera
9.1 Ad eccezione degli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, che sono vincolanti per le parti, la presente lettera non costituisce proposta contrattuale, contratto preliminare o impegno a concludere l'Operazione; gli obblighi relativi all'Operazione sorgeranno solo con la firma del contratto definitivo.
9.2 Ciascuna parte può interrompere le trattative in qualsiasi momento, nel rispetto del dovere di comportarsi secondo buona fede.
Art. 10 – Riservatezza
[opzione A: Resta fermo l'Accordo di Riservatezza, che si applica anche all'esistenza e al contenuto della presente lettera. / opzione B: Le parti si impegnano a mantenere riservate e a usare solo per valutare l'Operazione le informazioni ricevute, nonché l'esistenza e il contenuto della trattativa, per … anni dalla sottoscrizione; in caso di interruzione l'Acquirente restituirà o distruggerà i documenti ricevuti].
Art. 11 – Non sollecitazione
Per [numero] mesi dalla sottoscrizione l'Acquirente si impegna a non assumere né sollecitare dipendenti o collaboratori della Società conosciuti in ragione della trattativa e a non contattare clienti o fornitori della Società in relazione all'Operazione senza il consenso del Venditore.
Art. 12 – Costi
Ciascuna parte sostiene i costi dei propri consulenti, anche se l'Operazione non si conclude, [salvo: …].
Art. 13 – Durata
La presente lettera cessa i propri effetti alla prima tra: la scadenza del Periodo di Esclusiva senza proroga scritta; la firma del contratto definitivo; la comunicazione scritta di una parte di non voler proseguire. Restano fermi gli artt. 10, 11, 12 e 14 per il periodo ivi indicato.
Art. 14 – Legge e foro
La presente lettera è regolata dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di [città].
Per accettazione: [firma del Venditore] – [firma dell'Acquirente].
Mini-checklist prima della firma
Riferimenti normativi e di prassi
- Artt. 1337, 1338, 1351, 1382, 1384, 2596 c.c.
- L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47
Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.