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Bozza di patti parasociali per SRL

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Un testo di partenza per mettere per iscritto gli accordi tra i soci di una SRL: voto, amministratori, trasferimenti, soci operativi, stallo, durata e rimedi, con le note per compilarlo.

Questa bozza contiene il testo di un patto parasociale tra i soci di una SRL chiusa, con le clausole che ricorrono più spesso, e una nota di compilazione dopo ciascun gruppo di clausole: perché serve, quali alternative ci sono, dove si sbaglia.

Il patto vincola solo chi lo firma, non la società e non i terzi: per questo va scritto insieme allo statuto. Funzioni e limiti delle singole clausole sono spiegati nella guida ai patti parasociali.

Come usare questa bozza

La bozza è pensata per due o più soci, persone fisiche o società, di una SRL che non controlla una SpA, quando almeno uno dei soci lavora nella società e si vuole regolare in anticipo governance, uscita e stallo. Contiene clausole alternative: quelle che non servono vanno eliminate, non lasciate in bianco.

  • Non copre: patti relativi a SpA o a società che controllano una SpA (si applica pienamente l'art. 2341-bis c.c.), società quotate, ingresso di un investitore con diritti economici privilegiati (liquidation preference, anti-diluizione, che vanno costruiti nello statuto: vedi la guida ai patti di investimento), piani di incentivazione per dipendenti.
  • Chi deve intervenire: il professionista che segue i soci, per adattare le clausole e coordinarle con lo statuto; il notaio, per le modifiche statutarie che il patto richiede (sezione 6); se le clausole di prezzo rinviano a una valutazione, un esperto indipendente.
  • Va adattata al caso: soglie, durate, criteri di prezzo e penali dipendono dalla compagine e dal progetto dei soci. Un patto copiato da un modello con prezzi «da concordare» non funziona il giorno in cui serve.
Attenzione. Tutto ciò che deve valere anche verso chi compra le quote o verso la società (prelazione, gradimento, trascinamento, covendita, diritti particolari di nomina) va inserito anche nello statuto. Se è scritto solo nel patto, la vendita al terzo resta efficace e al socio tradito resta soltanto la penale o il risarcimento.

Parti, premesse e definizioni

Parti

Tra [per ciascun socio: nome e cognome o denominazione, dati anagrafici o societari, codice fiscale, residenza o sede] (ciascuno una «Parte» e congiuntamente le «Parti»).

Premesse

a) le Parti sono titolari dell'intero [oppure: del …%] capitale sociale di [denominazione] S.r.l., con sede in [comune], codice fiscale [numero] (la «Società»), nelle seguenti misure: [socio – valore nominale – percentuale];

b) [descrivere il progetto comune e il ruolo di ciascun socio: per esempio, il socio A apporta capitale, il socio B dirige l'attività operativa];

c) le Parti intendono stabilizzare la compagine e il governo della Società per il periodo necessario a realizzare tale progetto e, a tal fine, regolare l'esercizio dei propri diritti di socio e il trasferimento delle partecipazioni.

Art. 1 – Definizioni

«Partecipazione»: la quota di ciascuna Parte nella Società, nonché ogni quota acquisita successivamente e ogni diritto di opzione relativo.

«Trasferimento»: qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito, con cui si trasferisce la proprietà, la nuda proprietà o l'usufrutto della Partecipazione o si costituiscono su di essa diritti reali di garanzia, compresi conferimento, permuta, donazione e fusione o scissione della Parte; è Trasferimento anche il mutamento del controllo, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., della Parte che sia una società («Trasferimento Indiretto»).

«Trasferimento Consentito»: il Trasferimento [a favore del coniuge o dei discendenti / a favore di una società interamente controllata dalla Parte], a condizione che il cessionario aderisca al Patto e che, se cessa il rapporto di controllo, la Partecipazione sia ritrasferita alla Parte originaria.

«Valore Equo»: il valore di mercato della Partecipazione determinato [opzione A: secondo i criteri dell'art. 2473, comma 3, c.c. / opzione B: con il metodo … applicato all'ultimo bilancio approvato] da un esperto indipendente nominato d'accordo o, in mancanza, da [Presidente dell'Ordine / della Camera arbitrale di …].

Nota di compilazione. Le premesse servono a dimostrare l'«apprezzabile interesse» che giustifica i vincoli alla circolazione (art. 1379 c.c.) e a interpretare il patto: scriverle con contenuto reale, non con formule. La definizione di Trasferimento è la clausola più importante della sezione: se non comprende i trasferimenti indiretti, il socio che detiene la quota tramite una holding può aggirare prelazione e lock-up vendendo la holding.

Governance: voto, amministratori, informazione

Art. 2 – Consultazione preventiva e sindacato di voto

2.1 Prima di ogni decisione dei soci sulle materie indicate all'art. 2.2, le Parti si riuniscono in un comitato composto da [un rappresentante per ciascuna Parte], convocato con preavviso di [numero] giorni, per determinare il voto da esprimere. Il comitato decide [all'unanimità / con il voto favorevole di Parti che rappresentino almeno il …% delle Partecipazioni sindacate].

2.2 Le materie sono: approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; nomina e revoca degli amministratori; modifiche dello statuto; operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; [altre: aumenti di capitale, fusioni, scissioni, trasformazione, liquidazione].

2.3 Ciascuna Parte si obbliga a votare in conformità alla decisione del comitato. In mancanza di decisione, [opzione A: le Parti votano contro la proposta / opzione B: si applica la procedura dell'art. 11].

Art. 3 – Organo amministrativo

3.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione di [numero] componenti. [Parte A] ha diritto di designare [numero] amministratori, tra cui il presidente; [Parte B] ha diritto di designare [numero] amministratori, tra cui l'amministratore delegato. Le Parti si obbligano a votare per la nomina dei designati e, se un amministratore cessa, del sostituto designato dalla stessa Parte.

3.2 Le Parti si obbligano a fare quanto in loro potere affinché le seguenti operazioni siano riservate alla competenza collegiale del consiglio e non delegate: [investimenti superiori a € …; finanziamenti superiori a € …; prestazione di garanzie; acquisto o cessione di partecipazioni, aziende o rami; contratti con parti correlate; assunzione di dirigenti; approvazione del budget annuale].

3.3 Ciascuna Parte ha diritto di ricevere dalla Società, tramite gli amministratori da essa designati o direttamente, [situazioni contabili trimestrali, budget annuale, report …], fermi i diritti di controllo che la legge attribuisce al socio di SRL.

Nota di compilazione. Il sindacato di voto è lecito, ma il patto non può svuotare le competenze degli organi sociali né obbligare gli amministratori ad agire contro l'interesse della società: per questo l'art. 3.2 obbliga i soci a «fare quanto in loro potere» e non impone istruzioni agli amministratori. Le materie dell'art. 2.2 riprendono quelle riservate per legge ai soci (art. 2479, comma 2, c.c.). Il diritto di nomina scritto solo nel patto obbliga gli altri soci a votare, ma una nomina diversa resta valida: se lo si vuole efficace verso la società, va attribuito nello statuto come diritto particolare riguardante l'amministrazione (art. 2468, comma 3, c.c.). Gli obblighi che dipendono da un fatto della Società sono promesse del fatto del terzo: chi le ha promesse risponde se il fatto non si verifica (art. 1381 c.c.).

Trasferimento delle partecipazioni

Art. 4 – Lock-up

Per [numero] anni dalla sottoscrizione nessuna Parte può effettuare Trasferimenti della propria Partecipazione, salvo i Trasferimenti Consentiti e salvo il consenso scritto delle altre Parti.

Art. 5 – Prelazione

5.1 Decorso il periodo di lock-up, la Parte che intende trasferire in tutto o in parte la propria Partecipazione a titolo oneroso deve offrirla alle altre Parti, in proporzione alle rispettive Partecipazioni, con comunicazione PEC che indichi il cessionario, il prezzo, le condizioni di pagamento e le altre condizioni essenziali, allegando l'offerta irrevocabile del terzo.

5.2 Le Parti destinatarie possono esercitare la prelazione entro [numero, per esempio 30] giorni dal ricevimento, per l'intera Partecipazione offerta e alle medesime condizioni; la quota non esercitata da una Parte si accresce proporzionalmente alle altre.

5.3 Se il corrispettivo non è in denaro o il trasferimento è a titolo gratuito, la prelazione si esercita al Valore Equo.

5.4 Se la prelazione non è esercitata, il Trasferimento al terzo indicato deve avvenire entro [numero] giorni alle condizioni comunicate; decorso il termine, la procedura deve essere ripetuta.

Art. 6 – Covendita (tag along)

Se una o più Parti intendono trasferire Partecipazioni che, anche cumulativamente, rappresentano più del [percentuale, per esempio 50]% del capitale, e le altre Parti non hanno esercitato la prelazione, ciascuna di esse ha diritto di trasferire al medesimo cessionario [opzione A: l'intera Partecipazione / opzione B: una porzione proporzionale] allo stesso prezzo per unità di capitale e alle stesse condizioni. Il cedente non può perfezionare il Trasferimento se il cessionario non acquista anche le Partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di covendita.

Art. 7 – Trascinamento (drag along)

7.1 Se una o più Parti titolari di almeno il [percentuale]% del capitale ricevono un'offerta di buona fede da un terzo non correlato per l'acquisto del 100% del capitale, e le altre Parti non esercitano la prelazione sull'intera partecipazione oggetto dell'offerta, le altre Parti sono obbligate a trasferire al terzo le proprie Partecipazioni alle medesime condizioni.

7.2 Il prezzo riconosciuto a ciascuna Parte trascinata non può essere inferiore al Valore Equo della sua Partecipazione determinato secondo i criteri dell'art. 2473, comma 3, c.c.; le garanzie richieste alle Parti trascinate sono limitate alla titolarità e libertà della propria Partecipazione e, per gli indennizzi, sono proporzionali alla Partecipazione e non superano il prezzo da ciascuna incassato.

Art. 8 – Adesione

Ogni Trasferimento, anche Consentito, è subordinato all'adesione scritta del cessionario al presente Patto; la Parte cedente resta obbligata in solido fino all'adesione.

Nota di compilazione. Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti ed è valido se contenuto entro convenienti limiti di tempo e se risponde a un apprezzabile interesse (art. 1379 c.c.): il lock-up va quindi motivato nelle premesse e tenuto breve. Prelazione, covendita e trascinamento vanno coordinati tra loro (prima la prelazione, poi gli altri diritti) e riportati nello statuto, dove la limitazione è opponibile all'acquirente (art. 2469 c.c.). Per il trascinamento, l'orientamento prevalente della prassi notarile richiede che al socio trascinato sia garantito un prezzo non inferiore a quello che otterrebbe in caso di recesso, cioè il valore di mercato (art. 2473, comma 3, c.c.): è il motivo dell'art. 7.2 e il punto più frequente di contestazione. Se il trascinamento viene introdotto nello statuto di una società già costituita, è discusso se basti la maggioranza prevista per le modifiche statutarie o serva il consenso di tutti i soci: la soluzione prudente è che la modifica sia approvata da tutti i soci: l'art. 14 obbliga le Parti a votarla, ma se il Patto non è firmato da tutti i soci il loro voto va ottenuto a parte. Se lo statuto subordina il trasferimento a un gradimento senza condizioni, al socio spetta il recesso (art. 2469, comma 2, c.c.).

Soci operativi, stallo e uscita

Art. 9 – Socio operativo che lascia la Società (leaver)

9.1 Se cessa il rapporto di [amministrazione / lavoro / collaborazione] tra la Società e [Parte operativa] (il «Socio Uscente»), le altre Parti hanno un'opzione di acquisto sulla sua Partecipazione, esercitabile entro [numero] giorni dalla cessazione.

9.2 Il prezzo è pari: a) al Valore Equo, se la cessazione dipende da morte, invalidità permanente, revoca senza giusta causa o scadenza del mandato non rinnovato su iniziativa della Società («Good Leaver»); b) al Valore Equo ridotto del [percentuale]%, se la cessazione dipende da dimissioni prima del [data], revoca o licenziamento per giusta causa, violazione degli artt. 4, 5 o 10 («Bad Leaver»). In nessun caso il prezzo può essere inferiore a [soglia minima, per esempio il valore nominale aumentato della quota di patrimonio netto contabile].

9.3 In alternativa alla vendita, nel caso di Good Leaver, il Socio Uscente [eventuale: ha un'opzione di vendita (put) della propria Partecipazione alle altre Parti, che si obbligano ad acquistarla allo stesso prezzo entro … giorni dalla cessazione].

Art. 10 – Non concorrenza e non sollecitazione

Per [numero] anni dalla sottoscrizione, e comunque per un periodo complessivo non superiore a cinque anni, [eventuale: oppure, per la Parte che cessa di essere socia, per … anni dalla cessazione, entro lo stesso limite complessivo di cinque anni], ciascuna Parte si obbliga a non svolgere, direttamente o indirettamente, l'attività di [attività] nel territorio di [zona] e a non sollecitare dipendenti o clienti della Società. Restano ferme, per i soci che siano dipendenti, le regole proprie del rapporto di lavoro.

Art. 11 – Stallo decisionale (deadlock)

11.1 Si ha stallo se, per due riunioni consecutive a distanza di almeno [numero] giorni, il comitato dell'art. 2 o l'assemblea non assumono una decisione su una materia dell'art. 2.2, o se il bilancio non è approvato nei termini di legge per mancanza di accordo.

11.2 In caso di stallo le Parti avviano una mediazione presso [organismo] entro [numero] giorni. Se entro [numero] giorni lo stallo non è risolto, ciascuna Parte può inviare all'altra un'offerta irrevocabile indicando un prezzo per unità di capitale al quale è disposta sia ad acquistare la Partecipazione dell'altra, sia a vendere la propria; il destinatario sceglie entro [numero] giorni se vendere o acquistare a quel prezzo; in mancanza di scelta, si intende che abbia scelto di vendere. [Clausola pensata per due soci paritari: adattare in caso di più soci]

Nota di compilazione. I criteri delle clausole leaver vanno definiti in modo oggettivo e non devono tradursi in un prezzo irrisorio rispetto al valore della quota: la soglia minima dell'art. 9.2 riduce il rischio che la clausola sia contestata come sproporzionata. Il patto di non concorrenza deve essere provato per iscritto, circoscritto a una zona o attività e non può eccedere cinque anni; se la durata non è determinata o supera i cinque anni, vale per un quinquennio (art. 2596 c.c.): per questo l'art. 10 non lega il divieto alla sola permanenza nella compagine, che potrebbe durare più a lungo. Le opzioni di acquisto e di vendita dell'art. 9 operano tra i soci: la Società non può essere obbligata ad acquistare le proprie quote, perché alla SRL è vietato acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie (art. 2474 c.c.). La clausola di offerta incrociata dell'art. 11.2 funziona bene tra due soci di forza economica simile; se un socio non ha le risorse per comprare, lo pone in posizione di debolezza: in quel caso meglio prevedere la decisione di un terzo o la vendita congiunta a terzi.

Durata, rimedi, statuto e controversie

Art. 12 – Durata

Il Patto ha durata di [numero, per esempio cinque] anni dalla sottoscrizione e si rinnova [opzione A: per uguale periodo salvo disdetta inviata almeno sei mesi prima della scadenza / opzione B: solo con accordo scritto di tutte le Parti]. Il Patto cessa nei confronti della Parte che non detiene più alcuna Partecipazione, ferma la durata dell'art. 10.

Art. 13 – Penale e opzione per inadempimento

13.1 La Parte che viola gli artt. 2, 4, 5, 6, 7 o 8 è tenuta a pagare alle altre Parti, in proporzione alle loro Partecipazioni, una penale di € [importo], [opzione A: salvo il risarcimento del danno ulteriore / opzione B: senza risarcimento del danno ulteriore].

13.2 In caso di violazione degli artt. 4, 5 o 7 le altre Parti hanno inoltre un'opzione di acquisto sulla Partecipazione della Parte inadempiente al Valore Equo ridotto del [percentuale]%.

Art. 14 – Coordinamento con lo statuto

14.1 Le Parti si obbligano a votare, entro [numero] giorni, le modifiche dello statuto indicate nell'Allegato [lettera], per inserirvi [prelazione, covendita, trascinamento, diritti particolari di nomina, maggioranze rafforzate].

14.2 Tra le Parti, in caso di contrasto tra il Patto e lo statuto, prevale il Patto, e le Parti si obbligano a esercitare i propri diritti in modo da dargli esecuzione.

Art. 15 – Controversie

Ogni controversia relativa al Patto è decisa da un collegio di tre arbitri, nominati tutti da [Camera arbitrale di … / Presidente del Tribunale di …], che decide secondo diritto in arbitrato rituale con sede in [città]. [Coordinare con l'eventuale clausola compromissoria dello statuto]

Art. 16 – Disposizioni finali

Riservatezza sul contenuto del Patto, salvo obblighi di legge; comunicazioni via PEC agli indirizzi [indirizzi]; modifiche solo per iscritto con la firma di tutte le Parti; legge italiana.

Nota di compilazione. Durata. Per le SpA e le società che le controllano l'art. 2341-bis c.c. fissa un massimo di cinque anni (oltre si intende stipulato per cinque) e il recesso con preavviso di centottanta giorni per i patti senza termine. Per i patti relativi a una SRL che non controlla una SpA non c'è una norma corrispondente e l'applicabilità del limite è discussa: la scelta prudente è comunque una durata determinata, e se la SRL controlla una SpA il rinnovo va previsto in forma espressa. Rimedi. La penale limita il risarcimento alla prestazione promessa salvo patto di risarcibilità del danno ulteriore ed è dovuta senza prova del danno (art. 1382 c.c.), ma il giudice può ridurla se manifestamente eccessiva (art. 1384 c.c.): va proporzionata. Arbitrato. La clausola compromissoria del patto deve risultare per iscritto (artt. 807 e 808 c.p.c.); quella dello statuto, per le liti tra soci o tra soci e società, deve affidare la nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo alla società, a pena di nullità (art. 838-bis c.p.c.): l'art. 15 segue lo stesso criterio per evitare conflitti tra le due clausole.

Mini-checklist prima della firma

Riferimenti normativi e di prassi

  • Artt. 1379, 1381, 1382, 1384, 2341-bis, 2359, 2468, 2469, 2473, 2474, 2479, 2596 c.c.
  • Artt. 807, 808, 838-bis c.p.c.

Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.

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