Bozza · Per imprese e imprenditori
Bozza di patti parasociali per SRL
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Un testo di partenza per mettere per iscritto gli accordi tra i soci di una SRL: voto, amministratori, trasferimenti, soci operativi, stallo, durata e rimedi, con le note per compilarlo.
Questa bozza contiene il testo di un patto parasociale tra i soci di una SRL chiusa, con le clausole che ricorrono più spesso, e una nota di compilazione dopo ciascun gruppo di clausole: perché serve, quali alternative ci sono, dove si sbaglia.
Il patto vincola solo chi lo firma, non la società e non i terzi: per questo va scritto insieme allo statuto. Funzioni e limiti delle singole clausole sono spiegati nella guida ai patti parasociali.
Come usare questa bozza
La bozza è pensata per due o più soci, persone fisiche o società, di una SRL che non controlla una SpA, quando almeno uno dei soci lavora nella società e si vuole regolare in anticipo governance, uscita e stallo. Contiene clausole alternative: quelle che non servono vanno eliminate, non lasciate in bianco.
- Non copre: patti relativi a SpA o a società che controllano una SpA (si applica pienamente l'art. 2341-bis c.c.), società quotate, ingresso di un investitore con diritti economici privilegiati (liquidation preference, anti-diluizione, che vanno costruiti nello statuto: vedi la guida ai patti di investimento), piani di incentivazione per dipendenti.
- Chi deve intervenire: il professionista che segue i soci, per adattare le clausole e coordinarle con lo statuto; il notaio, per le modifiche statutarie che il patto richiede (sezione 6); se le clausole di prezzo rinviano a una valutazione, un esperto indipendente.
- Va adattata al caso: soglie, durate, criteri di prezzo e penali dipendono dalla compagine e dal progetto dei soci. Un patto copiato da un modello con prezzi «da concordare» non funziona il giorno in cui serve.
Parti, premesse e definizioni
Parti
Tra [per ciascun socio: nome e cognome o denominazione, dati anagrafici o societari, codice fiscale, residenza o sede] (ciascuno una «Parte» e congiuntamente le «Parti»).
Premesse
a) le Parti sono titolari dell'intero [oppure: del …%] capitale sociale di [denominazione] S.r.l., con sede in [comune], codice fiscale [numero] (la «Società»), nelle seguenti misure: [socio – valore nominale – percentuale];
b) [descrivere il progetto comune e il ruolo di ciascun socio: per esempio, il socio A apporta capitale, il socio B dirige l'attività operativa];
c) le Parti intendono stabilizzare la compagine e il governo della Società per il periodo necessario a realizzare tale progetto e, a tal fine, regolare l'esercizio dei propri diritti di socio e il trasferimento delle partecipazioni.
Art. 1 – Definizioni
«Partecipazione»: la quota di ciascuna Parte nella Società, nonché ogni quota acquisita successivamente e ogni diritto di opzione relativo.
«Trasferimento»: qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito, con cui si trasferisce la proprietà, la nuda proprietà o l'usufrutto della Partecipazione o si costituiscono su di essa diritti reali di garanzia, compresi conferimento, permuta, donazione e fusione o scissione della Parte; è Trasferimento anche il mutamento del controllo, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., della Parte che sia una società («Trasferimento Indiretto»).
«Trasferimento Consentito»: il Trasferimento [a favore del coniuge o dei discendenti / a favore di una società interamente controllata dalla Parte], a condizione che il cessionario aderisca al Patto e che, se cessa il rapporto di controllo, la Partecipazione sia ritrasferita alla Parte originaria.
«Valore Equo»: il valore di mercato della Partecipazione determinato [opzione A: secondo i criteri dell'art. 2473, comma 3, c.c. / opzione B: con il metodo … applicato all'ultimo bilancio approvato] da un esperto indipendente nominato d'accordo o, in mancanza, da [Presidente dell'Ordine / della Camera arbitrale di …].
Governance: voto, amministratori, informazione
Art. 2 – Consultazione preventiva e sindacato di voto
2.1 Prima di ogni decisione dei soci sulle materie indicate all'art. 2.2, le Parti si riuniscono in un comitato composto da [un rappresentante per ciascuna Parte], convocato con preavviso di [numero] giorni, per determinare il voto da esprimere. Il comitato decide [all'unanimità / con il voto favorevole di Parti che rappresentino almeno il …% delle Partecipazioni sindacate].
2.2 Le materie sono: approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; nomina e revoca degli amministratori; modifiche dello statuto; operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; [altre: aumenti di capitale, fusioni, scissioni, trasformazione, liquidazione].
2.3 Ciascuna Parte si obbliga a votare in conformità alla decisione del comitato. In mancanza di decisione, [opzione A: le Parti votano contro la proposta / opzione B: si applica la procedura dell'art. 11].
Art. 3 – Organo amministrativo
3.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione di [numero] componenti. [Parte A] ha diritto di designare [numero] amministratori, tra cui il presidente; [Parte B] ha diritto di designare [numero] amministratori, tra cui l'amministratore delegato. Le Parti si obbligano a votare per la nomina dei designati e, se un amministratore cessa, del sostituto designato dalla stessa Parte.
3.2 Le Parti si obbligano a fare quanto in loro potere affinché le seguenti operazioni siano riservate alla competenza collegiale del consiglio e non delegate: [investimenti superiori a € …; finanziamenti superiori a € …; prestazione di garanzie; acquisto o cessione di partecipazioni, aziende o rami; contratti con parti correlate; assunzione di dirigenti; approvazione del budget annuale].
3.3 Ciascuna Parte ha diritto di ricevere dalla Società, tramite gli amministratori da essa designati o direttamente, [situazioni contabili trimestrali, budget annuale, report …], fermi i diritti di controllo che la legge attribuisce al socio di SRL.
Trasferimento delle partecipazioni
Art. 4 – Lock-up
Per [numero] anni dalla sottoscrizione nessuna Parte può effettuare Trasferimenti della propria Partecipazione, salvo i Trasferimenti Consentiti e salvo il consenso scritto delle altre Parti.
Art. 5 – Prelazione
5.1 Decorso il periodo di lock-up, la Parte che intende trasferire in tutto o in parte la propria Partecipazione a titolo oneroso deve offrirla alle altre Parti, in proporzione alle rispettive Partecipazioni, con comunicazione PEC che indichi il cessionario, il prezzo, le condizioni di pagamento e le altre condizioni essenziali, allegando l'offerta irrevocabile del terzo.
5.2 Le Parti destinatarie possono esercitare la prelazione entro [numero, per esempio 30] giorni dal ricevimento, per l'intera Partecipazione offerta e alle medesime condizioni; la quota non esercitata da una Parte si accresce proporzionalmente alle altre.
5.3 Se il corrispettivo non è in denaro o il trasferimento è a titolo gratuito, la prelazione si esercita al Valore Equo.
5.4 Se la prelazione non è esercitata, il Trasferimento al terzo indicato deve avvenire entro [numero] giorni alle condizioni comunicate; decorso il termine, la procedura deve essere ripetuta.
Art. 6 – Covendita (tag along)
Se una o più Parti intendono trasferire Partecipazioni che, anche cumulativamente, rappresentano più del [percentuale, per esempio 50]% del capitale, e le altre Parti non hanno esercitato la prelazione, ciascuna di esse ha diritto di trasferire al medesimo cessionario [opzione A: l'intera Partecipazione / opzione B: una porzione proporzionale] allo stesso prezzo per unità di capitale e alle stesse condizioni. Il cedente non può perfezionare il Trasferimento se il cessionario non acquista anche le Partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di covendita.
Art. 7 – Trascinamento (drag along)
7.1 Se una o più Parti titolari di almeno il [percentuale]% del capitale ricevono un'offerta di buona fede da un terzo non correlato per l'acquisto del 100% del capitale, e le altre Parti non esercitano la prelazione sull'intera partecipazione oggetto dell'offerta, le altre Parti sono obbligate a trasferire al terzo le proprie Partecipazioni alle medesime condizioni.
7.2 Il prezzo riconosciuto a ciascuna Parte trascinata non può essere inferiore al Valore Equo della sua Partecipazione determinato secondo i criteri dell'art. 2473, comma 3, c.c.; le garanzie richieste alle Parti trascinate sono limitate alla titolarità e libertà della propria Partecipazione e, per gli indennizzi, sono proporzionali alla Partecipazione e non superano il prezzo da ciascuna incassato.
Art. 8 – Adesione
Ogni Trasferimento, anche Consentito, è subordinato all'adesione scritta del cessionario al presente Patto; la Parte cedente resta obbligata in solido fino all'adesione.
Soci operativi, stallo e uscita
Art. 9 – Socio operativo che lascia la Società (leaver)
9.1 Se cessa il rapporto di [amministrazione / lavoro / collaborazione] tra la Società e [Parte operativa] (il «Socio Uscente»), le altre Parti hanno un'opzione di acquisto sulla sua Partecipazione, esercitabile entro [numero] giorni dalla cessazione.
9.2 Il prezzo è pari: a) al Valore Equo, se la cessazione dipende da morte, invalidità permanente, revoca senza giusta causa o scadenza del mandato non rinnovato su iniziativa della Società («Good Leaver»); b) al Valore Equo ridotto del [percentuale]%, se la cessazione dipende da dimissioni prima del [data], revoca o licenziamento per giusta causa, violazione degli artt. 4, 5 o 10 («Bad Leaver»). In nessun caso il prezzo può essere inferiore a [soglia minima, per esempio il valore nominale aumentato della quota di patrimonio netto contabile].
9.3 In alternativa alla vendita, nel caso di Good Leaver, il Socio Uscente [eventuale: ha un'opzione di vendita (put) della propria Partecipazione alle altre Parti, che si obbligano ad acquistarla allo stesso prezzo entro … giorni dalla cessazione].
Art. 10 – Non concorrenza e non sollecitazione
Per [numero] anni dalla sottoscrizione, e comunque per un periodo complessivo non superiore a cinque anni, [eventuale: oppure, per la Parte che cessa di essere socia, per … anni dalla cessazione, entro lo stesso limite complessivo di cinque anni], ciascuna Parte si obbliga a non svolgere, direttamente o indirettamente, l'attività di [attività] nel territorio di [zona] e a non sollecitare dipendenti o clienti della Società. Restano ferme, per i soci che siano dipendenti, le regole proprie del rapporto di lavoro.
Art. 11 – Stallo decisionale (deadlock)
11.1 Si ha stallo se, per due riunioni consecutive a distanza di almeno [numero] giorni, il comitato dell'art. 2 o l'assemblea non assumono una decisione su una materia dell'art. 2.2, o se il bilancio non è approvato nei termini di legge per mancanza di accordo.
11.2 In caso di stallo le Parti avviano una mediazione presso [organismo] entro [numero] giorni. Se entro [numero] giorni lo stallo non è risolto, ciascuna Parte può inviare all'altra un'offerta irrevocabile indicando un prezzo per unità di capitale al quale è disposta sia ad acquistare la Partecipazione dell'altra, sia a vendere la propria; il destinatario sceglie entro [numero] giorni se vendere o acquistare a quel prezzo; in mancanza di scelta, si intende che abbia scelto di vendere. [Clausola pensata per due soci paritari: adattare in caso di più soci]
Durata, rimedi, statuto e controversie
Art. 12 – Durata
Il Patto ha durata di [numero, per esempio cinque] anni dalla sottoscrizione e si rinnova [opzione A: per uguale periodo salvo disdetta inviata almeno sei mesi prima della scadenza / opzione B: solo con accordo scritto di tutte le Parti]. Il Patto cessa nei confronti della Parte che non detiene più alcuna Partecipazione, ferma la durata dell'art. 10.
Art. 13 – Penale e opzione per inadempimento
13.1 La Parte che viola gli artt. 2, 4, 5, 6, 7 o 8 è tenuta a pagare alle altre Parti, in proporzione alle loro Partecipazioni, una penale di € [importo], [opzione A: salvo il risarcimento del danno ulteriore / opzione B: senza risarcimento del danno ulteriore].
13.2 In caso di violazione degli artt. 4, 5 o 7 le altre Parti hanno inoltre un'opzione di acquisto sulla Partecipazione della Parte inadempiente al Valore Equo ridotto del [percentuale]%.
Art. 14 – Coordinamento con lo statuto
14.1 Le Parti si obbligano a votare, entro [numero] giorni, le modifiche dello statuto indicate nell'Allegato [lettera], per inserirvi [prelazione, covendita, trascinamento, diritti particolari di nomina, maggioranze rafforzate].
14.2 Tra le Parti, in caso di contrasto tra il Patto e lo statuto, prevale il Patto, e le Parti si obbligano a esercitare i propri diritti in modo da dargli esecuzione.
Art. 15 – Controversie
Ogni controversia relativa al Patto è decisa da un collegio di tre arbitri, nominati tutti da [Camera arbitrale di … / Presidente del Tribunale di …], che decide secondo diritto in arbitrato rituale con sede in [città]. [Coordinare con l'eventuale clausola compromissoria dello statuto]
Art. 16 – Disposizioni finali
Riservatezza sul contenuto del Patto, salvo obblighi di legge; comunicazioni via PEC agli indirizzi [indirizzi]; modifiche solo per iscritto con la firma di tutte le Parti; legge italiana.
Mini-checklist prima della firma
Riferimenti normativi e di prassi
- Artt. 1379, 1381, 1382, 1384, 2341-bis, 2359, 2468, 2469, 2473, 2474, 2479, 2596 c.c.
- Artt. 807, 808, 838-bis c.p.c.
Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.