Costituzione & governance societaria
Aprire una srl con un socio di capitale: quote, governance e uscita
Lo schema è frequentissimo: c'è chi ha l'idea, le competenze e il tempo per far crescere un'attività, e c'è chi mette i soldi. Unirli in una srl è naturale; farlo bene molto meno. Le scelte che contano non sono quelle dell'atto costitutivo standard, ma quelle che regolano cosa succede quando gli interessi dei due soci smettono di coincidere.
Il punto di partenza è riconoscere che socio operativo e socio di capitale hanno aspettative diverse. Il primo vuole autonomia nella gestione e una quota che rifletta il valore del proprio lavoro; il secondo vuole tutele sull'investimento, visibilità sui numeri e una via d'uscita. La srl, dopo la riforma del 2003 e le successive aperture per le PMI, offre strumenti per conciliare le due esigenze. Vediamo i principali.
Chi mette il lavoro: il conferimento d'opera
Il socio operativo può entrare semplicemente come socio che lavora nella società, con un compenso da amministratore o da dipendente, e una quota sottoscritta in denaro (anche minima). Ma la srl consente anche qualcosa che la spa non ammette: il conferimento di prestazioni d'opera o di servizi (art. 2464 c.c.). Il socio si impegna a lavorare per la società e quel lavoro, opportunamente valutato, diventa capitale.
Il conferimento d'opera richiede però una garanzia: una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria che copra, per l'intero valore attribuito, gli obblighi assunti dal socio; se l'atto costitutivo lo prevede, il socio può sostituirla versando il corrispondente importo in denaro alla società a titolo di cauzione. Nella pratica è uno strumento usato poco, proprio per il costo e la complessità della garanzia. Il più delle volte si ottiene lo stesso risultato per un'altra via: le quote non proporzionali.
Quote non proporzionali ai conferimenti
Nella srl le partecipazioni sono di regola proporzionali ai conferimenti, ma l'atto costitutivo può prevedere diversamente (art. 2468, secondo comma). È la soluzione più lineare: il socio di capitale versa, ad esempio, 90 e il socio operativo 10, ma le quote vengono ripartite 60/40, perché si riconosce che il contributo del secondo è il lavoro.
La regola da rispettare è che il valore complessivo dei conferimenti non sia inferiore al capitale sociale. Il resto è negoziazione: la differenza tra quota versata e quota ricevuta è, di fatto, il prezzo che il socio di capitale paga per il lavoro dell'altro. Ed è il motivo per cui conviene collegare quella quota a impegni concreti — come vedremo con il vesting.
Diritti particolari e categorie di quote
Il socio di capitale, specie se di minoranza, chiederà tutele sulla gestione. L'art. 2468, terzo comma, consente di attribuire a singoli soci diritti particolari riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili: il diritto di nominare un amministratore, un veto su determinate operazioni (indebitamento sopra una soglia, cessione di rami d'azienda, ingresso di nuovi soci), una priorità nella distribuzione degli utili. Questi diritti sono legati alla persona del socio, non alla quota: se il socio cede la partecipazione, salvo diversa previsione, non passano all'acquirente, e la loro modifica richiede di regola il consenso di tutti i soci.
Per le srl che sono PMI (nella definizione europea), c'è uno strumento in più. L'art. 26 del D.L. 179/2012, nato per le start-up innovative ed esteso a tutte le PMI dal D.L. 50/2017, consente di creare categorie di quote fornite di diritti diversi, anche in deroga all'art. 2468, e quote prive del diritto di voto o con voto non proporzionale, limitato a particolari argomenti o subordinato a condizioni. Qui i diritti sono incorporati nella quota e la seguono nei trasferimenti: è la struttura più vicina a quella delle azioni privilegiate, ed è quella che un investitore professionale tende a chiedere.
Le clausole che regolano entrate e uscite
Lo statuto e, accanto a esso, i patti parasociali sono il luogo in cui si scrivono le regole del gioco. Le clausole tipiche sono queste.
Prelazione. Se un socio vuole vendere, gli altri hanno diritto di comprare per primi, alle stesse condizioni offerte dal terzo. È la clausola di base, che impedisce l'ingresso di estranei non graditi.
Gradimento. Il trasferimento è subordinato all'approvazione di un organo sociale o degli altri soci. Attenzione: se il gradimento è «mero», cioè senza criteri, o se le quote sono rese intrasferibili, il socio ha diritto di recesso (art. 2469 c.c.); lo statuto può escluderlo solo per un periodo non superiore a due anni dalla costituzione o dalla sottoscrizione.
Lock-up. Un periodo durante il quale i soci si impegnano a non cedere le quote. Per il socio di capitale serve a garantire che il socio operativo resti; per il socio operativo, a evitare che l'investitore esca subito vendendo a un concorrente.
Tag along e drag along. Il tag along (diritto di co-vendita) consente alla minoranza di vendere alle stesse condizioni se il socio di maggioranza cede la sua quota. Il drag along (obbligo di co-vendita) consente a chi vende la maggioranza di trascinare anche gli altri, così da poter offrire il 100% a un acquirente. Secondo l'orientamento prevalente, anche notarile, il drag along inserito nello statuto deve garantire al socio trascinato un corrispettivo equo, non inferiore a quello che otterrebbe in caso di recesso.
Vesting. Il socio operativo «matura» la propria quota nel tempo: se lascia la società prima di una certa data, gli altri hanno un'opzione di acquisto su parte delle sue quote, a prezzo predeterminato. Nelle srl si costruisce di solito con opzioni call nei patti parasociali, distinguendo tra uscita volontaria o per giusta causa (bad leaver) e uscita senza colpa (good leaver).
Se il socio di capitale vuole uscire
In assenza di accordi, le strade sono due: vendere la quota (nel rispetto di prelazione e gradimento) o recedere. Il recesso spetta per legge in alcuni casi inderogabili — tra cui il cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, la fusione o la scissione, il compimento di operazioni che modificano sostanzialmente l'oggetto o i diritti particolari — e nei casi previsti dallo statuto; se la società è contratta a tempo indeterminato, il socio può recedere con un preavviso di almeno centottanta giorni (art. 2473 c.c.).
Il socio receduto ha diritto al rimborso della partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, tenendo conto del suo valore di mercato; il rimborso deve avvenire entro centottanta giorni dalla comunicazione, tramite acquisto da parte degli altri soci o di un terzo, oppure con riserve disponibili o riduzione del capitale. Per una società giovane, che ha investito tutta la liquidità, un recesso imprevisto può essere destabilizzante: è un motivo in più per regolare in anticipo uscita, tempi e criteri di valutazione.
Versamento in conto capitale o finanziamento soci?
Il socio di capitale spesso non mette tutto a capitale sociale. Le alternative hanno effetti molto diversi. Il versamento in conto capitale è un apporto a fondo perduto: va a patrimonio netto, rafforza la società e potrà tornare al socio come restituzione di riserve. Il finanziamento soci è un prestito: crea un debito della società verso il socio, che dovrà essere rimborsato.
Due avvertenze. Sul piano fiscale, le somme versate dai soci si presumono date a titolo di mutuo se dal bilancio non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo (art. 46 TUIR), e sul mutuo, se la misura degli interessi non è stabilita per iscritto, gli interessi si computano al saggio legale (art. 45, comma 2, TUIR): la qualificazione va scritta, e scritta bene. Sul piano civilistico, l'art. 2467 c.c. prevede che il rimborso dei finanziamenti dei soci sia postergato rispetto agli altri creditori quando sono stati concessi in un momento di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento. Il finanziamento soci non è quindi un modo per mettersi in fila davanti alle banche.
Da dove partire
Prima dell'atto costitutivo conviene mettere nero su bianco quattro cose: quanto vale il contributo di ciascuno, chi decide cosa, cosa succede se uno dei due smette di fare la sua parte e come si esce. Da lì discendono quote, statuto e patti. Se stai valutando la forma più adatta, trovi un confronto in SRL, SRLS o ditta individuale e il nostro percorso di costituzione nella pagina Aprire una srl. Ogni assetto, naturalmente, va calibrato sui numeri e sulle persone del caso concreto.