Checklist per il credito d'imposta ZES unica: investire nel Sud e nel Centro Italia
Aggiornata al Finance, startup e venture capitalA cura di Tentori TLS
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I controlli da fare prima, durante e dopo un investimento agevolato nella ZES unica, dalla verifica del territorio alla comunicazione integrativa di gennaio.
Il credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica (art. 16 D.L. 124/2023) è oggi il principale incentivo fiscale per chi acquista beni strumentali destinati a strutture produttive nel Mezzogiorno e, per gli investimenti dal 2026, anche nelle zone assistite di Marche e Umbria. La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, commi 438-443) lo ha prorogato per il triennio 2026-2028 e ne ha esteso il territorio.
È un credito a dotazione limitata, governato da due comunicazioni all'Agenzia delle Entrate con termini a pena di decadenza. Questa checklist segue l'ordine operativo, con le date valide per gli investimenti 2026; le regole sono quelle in vigore al 14 ottobre 2026.
Verificare se l'impresa può accedere
Progettare l'investimento
Da sapere. L'autorizzazione unica rilasciata attraverso lo sportello digitale S.U.D. ZES semplifica i permessi per insediamenti e ampliamenti, ma non è un presupposto per ottenere il credito d'imposta: le due procedure sono separate.
La comunicazione preventiva
Attenzione. Per gli investimenti 2026 la finestra della comunicazione preventiva si è chiusa il 30 maggio 2026. Chi non l'ha inviata non può più accedere al credito per quest'anno; per gli investimenti 2027 la finestra è dal 31 marzo al 30 maggio 2027.
Durante la realizzazione
La comunicazione integrativa
Utilizzo del credito
Da sapere. Il credito ha un limite di spesa annuo (€ 2.300 milioni per il 2026). Se le richieste lo superano, il provvedimento dell'Agenzia può ridurre in proporzione l'importo utilizzabile da ciascuna impresa: nel business plan conviene non contare sul 100% del credito richiesto.
L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 438-443
Decreto interministeriale 17 maggio 2024
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2026
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 169/2026
Reg. UE 651/2014 (GBER), artt. 2 e 6
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17
Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.
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