Approfondimento · Per imprese e imprenditori
Guida al credito d'imposta ricerca e sviluppo
Come funziona oggi il credito R&S della legge 160/2019, cosa resta dopo la fine del credito per l'innovazione tecnologica e come costruire un dossier che regga a una verifica.
Il credito d'imposta per ricerca e sviluppo è oggi l'agevolazione più stabile per le imprese che investono in progetti con un reale contenuto di novità scientifica o tecnologica: è previsto fino al 2031, vale per qualunque settore e dimensione e si utilizza in compensazione nel modello F24. È anche, da anni, uno dei crediti più contestati negli accertamenti, perché il confine tra ricerca vera e normale evoluzione del prodotto è sottile e va documentato.
Questa guida spiega le regole in vigore al 14 ottobre 2026: chi può accedere, cosa si intende per ricerca e sviluppo, quali spese entrano nel calcolo, quali documenti servono, come si usa il credito e quali strumenti esistono per mettersi al riparo dalle contestazioni.
Chi può accedere al credito
Il credito spetta a tutte le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere da forma giuridica, settore, dimensione, regime contabile e modalità di determinazione del reddito. Possono quindi accedere una srl industriale, una startup, una ditta individuale o una società di servizi, purché svolgano attività qualificabili come ricerca e sviluppo.
Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale, e quelle destinatarie delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001. La fruizione è inoltre subordinata al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Che cosa si intende per ricerca e sviluppo
La legge di bilancio 2020 (L. 160/2019, art. 1, commi 198-209) distingue tre famiglie di attività: ricerca e sviluppo in senso stretto, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica. Le definizioni operative si trovano nel D.M. 26 maggio 2020, che per la ricerca e sviluppo richiama i criteri del Manuale di Frascati dell'OCSE.
- Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, senza una specifica applicazione commerciale immediata;
- Ricerca industriale: ricerca pianificata per acquisire conoscenze utili a sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o a migliorare in modo significativo quelli esistenti;
- Sviluppo sperimentale: utilizzo delle conoscenze esistenti per produrre piani, progetti o prototipi di prodotti, processi o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati.
Il test pratico, che è anche quello che applicano i verificatori, si basa su cinque caratteristiche del progetto: novità, creatività, incertezza sul risultato, sistematicità (un piano con obiettivi, fasi e risorse) e trasferibilità o riproducibilità dei risultati. Un progetto che si limita ad adattare soluzioni già note nel settore, a personalizzare un prodotto per un cliente o a fare controllo qualità ordinario non è ricerca e sviluppo, anche se richiede molte ore di lavoro tecnico.
Le altre due famiglie hanno avuto una sorte diversa. Il credito per innovazione tecnologica (e la sua variante 4.0 e green) era previsto fino al periodo d'imposta 2025 e non è stato prorogato dalla legge di bilancio 2026. Il credito per design e ideazione estetica è stato invece riattivato per il solo 2026 dall'art. 1, commi 925-926, della L. 199/2025, con regole proprie e una dotazione limitata (vedi la sezione 3).
Aliquote e massimali
Il credito è una percentuale della base di calcolo, cioè delle spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta, al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese. La tabella riassume il quadro vigente.
| Attività | Periodo | Aliquota | Massimale annuo |
|---|---|---|---|
| Ricerca e sviluppo | dal 2023 al periodo in corso al 31 dicembre 2031 | 10% | € 5.000.000 |
| Ricerca e sviluppo | fino al periodo in corso al 31 dicembre 2022 | 20% | € 4.000.000 |
| Innovazione tecnologica | 2024-2025 (non prorogato per il 2026) | 5% | € 2.000.000 |
| Design e ideazione estetica | solo 2026 (L. 199/2025) | 10% | € 2.000.000, entro una dotazione complessiva di € 60 milioni |
Per il design 2026 il meccanismo è a sportello: l'impresa invia al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione di prenotazione per ciascun progetto e il credito viene riconosciuto in ordine cronologico fino a esaurimento delle risorse. La piattaforma è stata aperta il 7 luglio 2026 (decreto direttoriale 3 luglio 2026) e il Ministero ha comunicato l'esaurimento della dotazione di € 60 milioni; lo sportello resta aperto e le nuove prenotazioni sono acquisite in ordine cronologico per un eventuale scorrimento. Il credito design 2026 si utilizza in un'unica quota annuale, dopo una comunicazione di completamento da inviare entro 30 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta.
Le spese che entrano nel calcolo
Per la ricerca e sviluppo sono ammissibili, nei limiti e alle condizioni del comma 200 della L. 160/2019, queste categorie di costo:
- personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o autonomo impiegato nelle attività di ricerca (ricercatori e tecnici), per la parte di tempo effettivamente dedicata ai progetti;
- quote di ammortamento, canoni di leasing o di locazione di beni materiali mobili e software utilizzati nei progetti, per la parte di utilizzo riferibile alla ricerca;
- contratti di ricerca extra-muros, cioè ricerca commissionata a università, enti di ricerca o altre imprese;
- quote di ammortamento per l'acquisto di privative industriali (brevetti, ad esempio) relative a invenzioni utilizzate nei progetti;
- servizi di consulenza e servizi equivalenti, entro limiti percentuali rispetto al costo del personale;
- materiali e forniture impiegati nei progetti, compresa la realizzazione di prototipi o impianti pilota, entro limiti percentuali.
Alcune voci pesano di più e concorrono alla base di calcolo nella misura del 150%: le spese per personale di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, con dottorato di ricerca (o iscritto a un dottorato) o con laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche, assunto a tempo indeterminato e impiegato esclusivamente nella ricerca in strutture situate in Italia; e quelle per contratti di ricerca extra-muros con università, istituti di ricerca e start-up innovative con sede in Italia. Se il contratto di ricerca è stipulato con un'impresa dello stesso gruppo, si applicano le regole previste per la ricerca svolta internamente.
I documenti da preparare
Il credito si regge su un dossier che deve essere completo prima di iniziare a compensare. Gli elementi obbligatori sono quattro.
| Documento | Cosa contiene | Chi lo predispone |
|---|---|---|
| Certificazione della documentazione contabile | Attesta l'effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla contabilità | Soggetto incaricato della revisione legale; per le imprese non obbligate, un revisore legale o una società di revisione iscritti al registro |
| Relazione tecnica asseverata | Finalità, contenuti e risultati di ogni progetto, in relazione agli obiettivi; firmata anche dal legale rappresentante | Il responsabile del progetto; per i progetti commissionati, il soggetto che li esegue |
| Comunicazione al Ministero | Dati sugli investimenti e sul credito, presupposto per poterlo utilizzare (art. 6 D.L. 39/2024) | L'impresa, sul portale del GSE, con firma elettronica qualificata del legale rappresentante |
| Documentazione di supporto | Fogli presenza e timesheet per progetto, contratti, fatture, registri di ammortamento, verbali di avanzamento | L'impresa, durante lo svolgimento dei lavori |
Per le imprese che non sono obbligate alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per la certificazione contabile sono riconosciute in aumento del credito, fino a un massimo di € 5.000.
La comunicazione introdotta dall'art. 6 del D.L. 39/2024 si invia dal 18 maggio 2024 esclusivamente tramite il portale semplificato del GSE, con il modello approvato dal decreto direttoriale MIMIT 24 aprile 2024; l'invio tramite posta elettronica certificata non è più ammesso. È il passaggio che più spesso viene dimenticato: senza comunicazione il credito, pur maturato, non è utilizzabile.
Come si utilizza il credito
Il credito R&S si utilizza esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, in tre quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute, e solo dopo aver ottenuto la certificazione contabile. Il modello F24 va presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
- Codice tributo: 6938 (istituito con la risoluzione n. 13/E del 1° marzo 2021); nel campo "anno di riferimento" va indicato l'anno di maturazione del credito;
- Dichiarazione dei redditi: il credito va indicato nella dichiarazione relativa al periodo di maturazione e in quelle dei periodi successivi fino al completo utilizzo;
- Più attività nello stesso anno: è possibile cumulare più crediti della L. 160/2019 nello stesso periodo, a condizione di tenere separate le spese per progetto e per tipologia.
Un esempio: un'impresa sostiene nel 2026 spese ammissibili per € 300.000. Il credito è di € 30.000 (10%) e, ottenuti certificazione e comunicazione, si compensa in tre quote da € 10.000 a partire dal 2027. Se l'impresa non ha revisore obbligatorio e spende € 4.000 per la certificazione, il credito sale a € 34.000.
Controlli, sanzioni e certificazione preventiva
Nei controlli l'Agenzia delle Entrate contesta di solito due cose diverse: che le attività non siano ricerca e sviluppo (il progetto c'è, ma non ha i requisiti di novità e incertezza) oppure che le spese non esistano o non siano documentate. La distinzione conta perché porta a sanzioni diverse. Dopo la riforma del D.Lgs. 87/2024, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, l'utilizzo in compensazione di un credito non spettante è sanzionato con il 25% del credito utilizzato, quello di un credito inesistente con il 70%; le definizioni dei due concetti si trovano oggi nell'art. 1 del D.Lgs. 74/2000.
Per ridurre il rischio sulla qualificazione tecnica, l'art. 23 del D.L. 73/2022 ha introdotto la certificazione delle attività: l'impresa può chiedere a un certificatore iscritto all'albo tenuto dal MIMIT (regolato dal D.P.C.M. 15 settembre 2023; l'elenco degli iscritti è stato aggiornato, tra l'altro, con decreto direttoriale del 21 maggio 2026) di attestare che i progetti rientrano nella ricerca e sviluppo. La certificazione ha effetti vincolanti per l'Amministrazione finanziaria, salvo che sia stata rilasciata sulla base di una rappresentazione non corretta dei fatti. Non può essere richiesta se le violazioni relative all'utilizzo del credito sono già state constatate con processo verbale di constatazione.
Errori frequenti e come evitarli
- Qualificare come ricerca l'attività ordinaria dell'ufficio tecnico: sviluppo prodotto su commessa, personalizzazioni, test di conformità;
- Ricostruire le ore a fine anno: i timesheet vanno compilati durante il progetto, con riferimento alle singole attività;
- Dimenticare la comunicazione al GSE o inviarla con dati non coerenti con la certificazione contabile;
- Non sottrarre i contributi ricevuti per le stesse spese dalla base di calcolo;
- Compensare tutto il credito subito, invece che in tre quote annuali a partire dall'anno successivo;
- Confondere i crediti: dal 2026 non esiste più il credito per innovazione tecnologica, e il credito design 2026 richiede la prenotazione.
Il modo più sicuro di gestire il credito è impostarlo a inizio anno: individuare i progetti, scriverne gli obiettivi e lo stato dell'arte, organizzare la rilevazione delle ore e dei costi, programmare la certificazione. Il credito che nasce da un progetto documentato in corso d'opera regge le verifiche; quello ricostruito a posteriori raramente.
Riferimenti normativi e di prassi
- L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 198-209
- D.M. 26 maggio 2020 (MISE)
- L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 925-926
- D.L. 21 giugno 2022, n. 73, art. 23; D.P.C.M. 15 settembre 2023
- D.L. 29 marzo 2024, n. 39, art. 6; decreto direttoriale MIMIT 24 aprile 2024
- Decreto direttoriale MIMIT 3 luglio 2026 (credito design 2026); decreto direttoriale MIMIT 21 maggio 2026 (albo certificatori)
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13; D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 1; D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87
- Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 13/E del 1° marzo 2021
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