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Checklist attività regolamentate: pulizia, facchinaggio e autoriparazione

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Per lo studio che iscrive o riorganizza imprese di pulizia, facchinaggio e officine: requisiti di onorabilità ed economico-finanziari, fasce di classificazione, preposto alla gestione tecnica e sezioni dell'autoriparazione.

Pulizia, facchinaggio e autoriparazione hanno in comune lo stesso schema: l'attività si avvia con una SCIA presentata al Registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, e l'iscrizione resta valida solo finché l'impresa mantiene requisiti di onorabilità, economico-finanziari e tecnici. Sono settori in cui la Camera di commercio controlla davvero, e in cui l'iscrizione mancante o sospesa ha effetti anche sui contratti con i committenti.

La checklist è divisa per settore, con una sezione iniziale comune e una finale sul mantenimento dei requisiti. Gli importi delle fasce della pulizia sono espressi in lire nel decreto: qui li riportiamo con la conversione al cambio fisso di 1.936,27 lire per euro. Testo vigente al 14 ottobre 2026.

Impostazione comune della pratica

I regolamenti parlano ancora di «denuncia» o «dichiarazione di inizio attività»: dal 2010 l'espressione è sostituita dalla SCIA in ogni normativa statale e regionale (art. 49, c. 4-ter, D.L. 78/2010). La pratica viaggia con la Comunicazione Unica, insieme all'iscrizione o alla modifica; per i passaggi generali vedi la checklist pratiche al Registro delle imprese.

Imprese di pulizia (L. 82/1994 e D.M. 274/1997)

La disciplina copre cinque attività definite dall'art. 1 del D.M. 274/1997: pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. La distinzione conta perché cambia l'esperienza richiesta al preposto.

FasciaVolume d'affari netto IVA (lire)Equivalente in euro
afino a 100 milionifino a € 51.645,69
bfino a 400 milionifino a € 206.582,76
cfino a 700 milionifino a € 361.519,83
dfino a 1 miliardofino a € 516.456,90
efino a 2 miliardifino a € 1.032.913,80
ffino a 4 miliardifino a € 2.065.827,60
gfino a 8 miliardifino a € 4.131.655,19
hfino a 12 miliardifino a € 6.197.482,79
ifino a 16 miliardifino a € 8.263.310,39
loltre 16 miliardioltre € 8.263.310,39
Da sapere. La fascia si calcola sulla media del volume d'affari dell'ultimo triennio (o del minor periodo, non inferiore a due anni) e si attribuisce la classe immediatamente superiore; per la prima fascia la media deve essere almeno di 60 milioni di lire (€ 30.987,41). Servono inoltre servizi di importo minimo rispetto alla fascia inferiore e un costo del personale non inferiore al 40% dei costi totali, 60% per chi svolge solo pulizia e disinfezione (art. 3, cc. 2-3, D.M. 274/1997).
Attenzione. Chi esercita senza iscrizione, o dopo sospensione o cancellazione, rischia la sanzione penale dell'art. 6, c. 2, L. 82/1994; la stessa pena si applica all'impresa di pulizia che affida i servizi a imprese in quella situazione (c. 3). Il committente che stipula contratti con imprese non iscritte, sospese o cancellate è soggetto a sanzione amministrativa (c. 4), e quei contratti sono nulli (c. 5).

Facchinaggio (D.M. 221/2003)

Il campo di applicazione è ampio: oltre al facchinaggio in senso stretto comprende insacco, pesatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico di magazzino, pulizia di magazzini e piazzali, presa e consegna e le attività preliminari e complementari (art. 2). Molte società di logistica e cooperative rientrano qui senza saperlo.

Attenzione. L'impresa non può stipulare contratti di importo annuale superiore alla propria fascia (art. 8, c. 3) e durante la sospensione non può stipulare nuovi contratti (art. 9, c. 5). La sospensione scatta anche per violazioni su sicurezza, interposizione di manodopera e obblighi previdenziali (art. 9, c. 1).

Autoriparazione (L. 122/1992 e D.P.R. 558/1999)

L'autoriparazione si divide in tre attività: meccatronica, carrozzeria e gommista (art. 1, c. 3, L. 122/1992). Non sono autoriparazione lavaggio, rifornimento, sostituzione di filtri, olio e liquidi, né il commercio di veicoli (art. 1, c. 2).

Attenzione al transitorio della meccatronica. Le imprese abilitate al 5 gennaio 2013 (entrata in vigore della L. 224/2012) solo alla meccanica-motoristica o solo all'elettrauto possono proseguire per i «tredici anni e sei mesi» successivi a quella data, termine fissato dall'art. 6, c. 1-ter, del D.L. 200/2025 (conv. L. 26/2026) e indicato dalle Camere di commercio al 5 luglio 2026. Entro il termine il preposto privo dei requisiti dell'art. 7, c. 2, lett. a) o c), L. 122/1992 deve superare il corso regionale per l'abilitazione mancante e l'impresa deve comunicarlo alla Camera; altrimenti, decorso il termine, non può essere preposto alla gestione tecnica. Resta salvo chi aveva già 55 anni al 5 gennaio 2013, che prosegue fino all'età della pensione di vecchiaia (art. 3, cc. 2-3, L. 224/2012). Per le pratiche in corso, verificare con la Camera di commercio competente eventuali ulteriori proroghe e le modalità di regolarizzazione.

Mantenimento dei requisiti e variazioni

SettoreVariazioneTermine
PuliziaRequisiti per la fascia e requisiti di onorabilità dei soggetti tenuti30 giorni
PuliziaFascia in diminuzione1 anno
FacchinaggioFascia in diminuzione30 giorni
Pulizia e facchinaggioIstanza di sospensione dopo l'avvio della cancellazione10 giorni dalla comunicazione
Pulizia e facchinaggioDurata della sospensione90 giorni, rinnovabili una sola volta

Riferimenti normativi e di prassi

  • L. 25 gennaio 1994, n. 82, artt. 1, 2 e 6
  • D.M. 7 luglio 1997, n. 274, artt. 1-5 e allegato A
  • D.M. 30 giugno 2003, n. 221, artt. 2-9
  • L. 5 febbraio 1992, n. 122, artt. 1 e 7
  • L. 11 dicembre 2012, n. 224, artt. 2 e 3 (art. 3, c. 2, modificato dall'art. 6, c. 1-ter, D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, conv. L. 27 febbraio 2026, n. 26)
  • D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, art. 10
  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 49, c. 4-ter

Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.

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