Checklist monitoraggio fiscale degli investimenti esteri (quadro RW)
Aggiornata al Internazionale e patrimonioA cura di Tentori TLS
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I controlli da fare prima della dichiarazione per chi detiene conti, titoli, immobili o cripto-attività fuori dall’Italia.
Il quadro RW della dichiarazione dei redditi serve a due cose diverse: comunicare al Fisco ciò che si detiene all’estero (il cosiddetto monitoraggio fiscale) e calcolare le imposte patrimoniali sul valore di quei beni: IVAFE sulle attività finanziarie, IVIE sugli immobili, imposta sul valore delle cripto-attività. L’obbligo nasce dal semplice possesso, anche se il bene non ha prodotto alcun reddito nell’anno.
Questa checklist segue l’ordine in cui conviene lavorare: capire se si è obbligati, censire i beni, attribuire i valori, calcolare le imposte, versare e conservare i documenti. I riferimenti sono alla disciplina vigente a ottobre 2026 e alle istruzioni ufficiali del modello Redditi PF 2026.
Chi è tenuto a compilare il quadro
L’obbligo riguarda le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia. Le SRL, le SPA e le società di persone commerciali non rientrano tra i soggetti obbligati e non compilano il quadro RW.
Censire cosa si detiene all’estero
Va indicato tutto ciò che è stato detenuto in qualunque momento dell’anno, anche se a fine anno non c’è più (per esempio un conto chiuso a giugno).
Esclusioni ed esoneri da verificare
Da sapere. L’esonero dal monitoraggio non esonera dalle imposte: chi è esonerato deve comunque dichiarare i redditi esteri e compilare il quadro per IVAFE, IVIE e imposta sulle cripto-attività.
Attribuire il valore giusto a ogni bene
Calcolare IVAFE, IVIE e imposta sulle cripto-attività
Imposta
Misura vigente
Codice tributo saldo
Riferimento
IVAFE prodotti finanziari
2 per mille del valore
4043
art. 19, c. 20, D.L. 201/2011
IVAFE prodotti finanziari in Stati a regime privilegiato (D.M. 4 maggio 1999)
4 per mille dal 2024
4043
art. 19, c. 20-bis, D.L. 201/2011
IVAFE conti correnti e libretti (persone fisiche)
€ 34,20 annui, rapportati a quota e periodo; non dovuta se la giacenza media complessiva presso lo stesso intermediario non supera € 5.000
4043
art. 19, c. 20, D.L. 201/2011; Istruzioni PF 2026
IVIE immobili esteri
1,06% del valore; non dovuta se non supera € 200
4041
art. 19, c. 15, D.L. 201/2011
IVIE abitazione principale di categoria A/1, A/8, A/9
0,4% con detrazione di € 200
4041
art. 19, c. 15-bis, D.L. 201/2011
Imposta sul valore delle cripto-attività
2 per mille del valore
1727 (acconti 1728 e 1729)
art. 19, c. 18, D.L. 201/2011; Ris. 36/E/2023
Versare e chiudere il quadro
Documenti da conservare e regolarizzazioni
Attenzione. La violazione dell’obbligo di indicazione nel quadro RW è punita con la sanzione dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, che sale dal 6% al 30% per investimenti e attività in Stati a fiscalità privilegiata. Se la dichiarazione è presentata entro 90 giorni dal termine, la sanzione è di € 258 (art. 5, c. 2, D.L. 167/1990). Poiché l’obbligo è annuale, la violazione si ripete per ciascun periodo d’imposta non dichiarato.
Dal 2027. Dal 1° gennaio 2027 l’art. 4 del D.L. 167/1990 è abrogato dal D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, e la disciplina è ripresa nell’art. 58 del testo unico adempimenti e accertamento; l’art. 5 è abrogato dal D.Lgs. 173/2024 (come modificato dal D.L. 200/2025) e le sanzioni passano nell’art. 67 del testo unico sanzioni. Per gli adempimenti futuri vanno verificati i nuovi riferimenti.
Riferimenti normativi e di prassi
D.L. 28 giugno 1990, n. 167, artt. 4 e 5
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi 13-23
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 146
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 1, c. 2, lett. pp), e art. 20
Istruzioni modello Redditi PF 2026, Fascicolo 2, quadro RW
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 36/E del 2023
D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, allegato, art. 58 (dal 1° gennaio 2027)
D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, allegato, art. 67 (dal 1° gennaio 2027)
Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.
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