Aggiornata al Internazionale e patrimonioA cura di Tentori TLS
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Cosa verificare quando arrivano utili da una società estera: ritenute, doppia imposizione, Paesi a fiscalità privilegiata, dichiarazione.
Un dividendo pagato da una società estera è di regola tassato due volte: prima nel Paese della società, con l’eventuale ritenuta alla fonte, poi in Italia. Quanto pesa la seconda tassazione dipende da chi lo riceve (persona fisica o società), da come lo riceve (tramite una banca italiana o direttamente su un conto estero) e da dove ha sede la società che paga, perché gli utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata seguono regole più severe.
La checklist è divisa per tipo di percettore. Le regole citate sono quelle vigenti nel 2026: il D.L. 27 marzo 2026, n. 38 (convertito dalla L. 22 maggio 2026, n. 88) ha cancellato, con effetto dal 1° gennaio 2026, le soglie minime di partecipazione introdotte dalla legge di bilancio 2026 per l’esclusione dei dividendi nelle società.
Prima di tutto: inquadrare il dividendo
Persone fisiche che non agiscono come imprenditori
Per i privati il dividendo estero da Paesi non privilegiati è tassato con un prelievo del 26%, che si tratti di partecipazioni qualificate o non qualificate. Non si somma agli altri redditi e non si applica l’IRPEF progressiva.
Dividendi da Paesi a fiscalità privilegiata (persone fisiche)
Imprenditori individuali e società di persone
Società di capitali (SRL, SPA) e holding
Per le società di capitali residenti il dividendo estero da Paese non privilegiato è escluso dal reddito per il 95%: si tassa solo il 5% con l’IRES. Dal 1° gennaio 2026 l’esclusione si applica di nuovo senza soglie minime di partecipazione.
Società che ricevono utili da Paesi a fiscalità privilegiata
Situazione
Quota imponibile
Riferimento
Nessuna esimente dimostrata
100% dell’utile
art. 89, c. 3, TUIR
Dimostrato che la partecipazione non localizza redditi nel Paese privilegiato, sin dal primo periodo di possesso
5% (esclusione del 95%)
art. 89, c. 3, TUIR; art. 47-bis, c. 2, lett. b)
Dimostrato che la partecipata svolge un’attività economica effettiva con personale, attrezzature, attivi e locali
50%, con credito per le imposte pagate dalla partecipata sugli utili (credito indiretto) se il socio è controllante
art. 89, c. 3, TUIR; art. 47-bis, c. 2, lett. a)
Attenzione. L’omessa o incompleta segnalazione in dichiarazione degli utili da Paesi a fiscalità privilegiata è punita con una sanzione specifica pari al 10% dei dividendi non indicati, con un minimo di € 1.000 e un massimo di € 50.000 (art. 8, c. 3-ter, D.Lgs. 471/1997), che vale anche per le persone fisiche nei casi dell’art. 47, c. 4, TUIR. Prima di ogni distribuzione da una partecipata estera conviene far verificare al consulente la posizione del Paese e la documentazione dell’esimente.
Prima di chiudere la dichiarazione
Dal 2027. Il nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026) si applica dal 1° gennaio 2027 e rinumera gli articoli del TUIR citati in questa checklist. Per i dividendi incassati nel 2026 valgono i riferimenti indicati.
Riferimenti normativi e di prassi
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 18, 44, 47, 47-bis, 59, 89, 165, 167
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27
D.L. 24 aprile 2014, n. 66, art. 3
D.L. 27 marzo 2026, n. 38, art. 11, convertito dalla L. 22 maggio 2026, n. 88
L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 54 (abrogato dal D.L. 38/2026)
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 8, c. 3-ter
Istruzioni modello Redditi PF 2026, quadro RM
Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.
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