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Split payment: guida all’applicazione della scissione dei pagamenti
Chi applica la scissione dei pagamenti dopo la proroga UE al 30 giugno 2029, quali operazioni sono escluse, come si fattura e si registra, come gestire il credito IVA del fornitore.
Lo split payment, cioè la scissione dei pagamenti, sposta il versamento dell’IVA dal fornitore al cliente pubblico: il fornitore addebita l’imposta in fattura ma incassa solo l’imponibile, e l’IVA viene versata direttamente all’Erario dall’ente o dalla società acquirente (art. 17-ter D.P.R. 633/1972). È una deroga alla direttiva IVA, quindi può applicarsi solo finché il Consiglio dell’Unione europea la autorizza.
L’autorizzazione precedente scadeva il 30 giugno 2026. Con la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del 10 luglio 2026 il Consiglio l’ha rinnovata fino al 30 giugno 2029, con effetto dal 1° luglio 2026 e senza interruzioni. Questa guida riepiloga il perimetro attuale, che dal 1° luglio 2025 non comprende più le società quotate nel FTSE MIB, e gli adempimenti per fornitori e acquirenti.
La proroga al 2029 e il quadro normativo
L’art. 17-ter, c. 1-ter, D.P.R. 633/1972 lega l’applicazione del meccanismo alla durata della misura di deroga rilasciata dal Consiglio UE ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE. La sequenza del 2026 è stata questa:
| Data | Atto | Contenuto |
|---|---|---|
| 17 giugno 2026 | Proposta della Commissione europea | Rinnovo dell’autorizzazione oltre il 30 giugno 2026, limitato al 30 giugno 2029 (l’Italia aveva chiesto il 31 dicembre 2029) |
| 30 giugno 2026 | Comunicato stampa MEF n. 77 | I soggetti interessati possono continuare ad applicare il meccanismo senza soluzione di continuità, perché l’autorizzazione produce effetti dal 1° luglio 2026 |
| 10 luglio 2026 | Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del Consiglio | Modifica la decisione 2017/784 sostituendo il termine del 30 giugno 2026 con il 30 giugno 2029, senza modificare l’ambito soggettivo |
| 15 luglio 2026 | Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE (serie L) | La proroga è concessa con effetto dal 1° luglio 2026 (considerando 12), per garantire l’applicazione ininterrotta della misura |
La decisione pone due condizioni all’Italia: rafforzare gli strumenti ordinari di contrasto alle frodi IVA e presentare entro il 30 settembre 2027 una relazione sull’impatto dello split payment sui rimborsi IVA, compresi i tempi medi di rimborso. Su quella relazione si deciderà l’eventuale rinnovo successivo.
Sul piano operativo la proroga non cambia nulla: la decisione riguarda gli stessi soggetti già compresi nel regime, quindi anagrafiche, impostazioni del gestionale e procedure di versamento restano quelle in uso al 30 giugno 2026. Cambia l’orizzonte temporale. I fornitori della pubblica amministrazione sanno di dover convivere con il credito IVA strutturale almeno fino a metà 2029, e conviene impostare fin d’ora una pianificazione pluriennale di rimborsi e compensazioni anziché gestire il credito anno per anno.
Chi applica lo split payment
Il meccanismo riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di questi soggetti, quando non sono debitori d’imposta:
- Amministrazioni pubbliche come definite dall’art. 1, c. 2, L. 196/2009 (art. 17-ter, c. 1). Non compaiono negli elenchi del MEF; nella pratica si individuano tramite l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).
- Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona (c. 1-bis).
- Fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per almeno il 70% del fondo di dotazione (c. 1-bis).
- Società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri, e società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche o dagli enti sopra indicati (c. 1-bis).
- Società partecipate per almeno il 70% del capitale da amministrazioni pubbliche o dagli enti e società sopra indicati (c. 1-bis).
Gli elenchi del Dipartimento delle Finanze
Per i soggetti del c. 1-bis il Dipartimento delle Finanze pubblica ogni anno, entro il 20 ottobre, gli elenchi validi per l’anno successivo. Gli elenchi per il 2026 sono stati pubblicati il 20 ottobre 2025 e sono suddivisi in cinque categorie: società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri; enti o società controllati dalle amministrazioni centrali; enti o società controllati dalle amministrazioni locali; enti o società controllati dagli enti nazionali di previdenza; enti, fondazioni o società partecipati per almeno il 70% da amministrazioni pubbliche.
Gli elenchi sono aggiornati anche in corso d’anno. Errori e omissioni si segnalano esclusivamente con il modulo presente sul sito del Dipartimento, allegando la visura camerale; il Dipartimento verifica i requisiti e, se ricorrono, aggiorna gli elenchi. Il cliente che ritiene di rientrare nel regime ha uno strumento in più: su richiesta del fornitore deve rilasciare un documento che attesta la sua riconducibilità ai soggetti dello split payment, e il fornitore che lo riceve è tenuto ad applicare il meccanismo (art. 17-ter, c. 1-quater).
Operazioni escluse
Anche verso un soggetto compreso nel perimetro, lo split payment non si applica in alcuni casi. Questi sono i più frequenti nella pratica:
| Operazione | Trattamento | Riferimento |
|---|---|---|
| Prestazioni di servizi i cui compensi sono soggetti a ritenuta alla fonte (art. 25 D.P.R. 600/1973), tipicamente quelle dei professionisti | IVA ordinaria in fattura, con ritenuta | Art. 17-ter, c. 1-sexies, D.P.R. 633/1972 |
| Operazioni in cui il cliente è debitore d’imposta (inversione contabile) | Reverse charge: lo split payment non si applica | Art. 17-ter, c. 1, D.P.R. 633/1972 |
| Operazioni non imponibili, esenti, escluse o fuori campo IVA | Nessuna IVA da scindere | Art. 17-ter, c. 1 |
| Fatture di fornitori in regimi senza addebito dell’IVA (es. forfettari) | Nessuna IVA da scindere | Art. 17-ter, c. 1 |
| Fatture a società quotate FTSE MIB non altrimenti comprese, emesse dal 1° luglio 2025 | IVA ordinaria | D.L. 84/2025, art. 10 |
La distinzione con il reverse charge va fatta con attenzione nei cantieri e nei servizi di pulizia o manutenzione resi a società pubbliche: se l’operazione rientra in un’ipotesi di inversione contabile prevale il reverse charge e in fattura non va indicata l’esigibilità «S». In fattura elettronica il sistema controlla la coerenza: con esigibilità «S» la Natura non può essere N6 (inversione contabile).
Come si fattura e si registra: il lato del fornitore
- Fattura elettronica con imponibile, aliquota e imposta indicate normalmente, e annotazione «scissione dei pagamenti».
- Campo EsigibilitaIVA del riepilogo IVA valorizzato con «S».
- Registrazione nel registro delle fatture emesse (artt. 23 e 24 D.P.R. 633/1972), con l’IVA annotata separatamente in una colonna dedicata o con codici appositi.
- Liquidazione periodica: l’IVA delle fatture in scissione dei pagamenti non concorre alla liquidazione del fornitore, che incassa e contabilizza come credito verso il cliente il solo imponibile.
- Incasso: il credito verso il cliente pubblico si chiude con l’imponibile; la differenza rispetto al totale fattura va chiusa con il conto IVA in scissione dei pagamenti, non lasciata come credito residuo.
Il lato dell’acquirente: esigibilità e versamento
Secondo il decreto MEF del 23 gennaio 2015, più volte modificato, l’IVA diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo. L’acquirente può anticipare l’esigibilità al momento della ricezione o della registrazione della fattura. L’imposta si versa entro il 16 del mese successivo a quello in cui è diventata esigibile, senza possibilità di compensazione.
| Acquirente | Modalità di versamento | Codice tributo |
|---|---|---|
| Amministrazioni con conto presso la Banca d’Italia | F24 Enti pubblici | 620E |
| Amministrazioni con conto presso banche convenzionate o Poste | F24 ordinario | 6040 |
| Acquisti nell’ambito di attività commerciali (versamento ex art. 5, c. 01, del decreto) | F24 Enti pubblici | 621E |
Per gli acquisti effettuati nell’esercizio di attività commerciali, l’ente o la società annota la fattura nel registro delle vendite (artt. 23 e 24 D.P.R. 633/1972) e l’imposta confluisce nella liquidazione periodica del mese o del trimestre in cui diventa esigibile, con detrazione nei limiti ordinari.
Il credito IVA del fornitore e i rimborsi
Per un fornitore che lavora molto con la pubblica amministrazione lo split payment produce un credito IVA strutturale: l’IVA sugli acquisti resta detraibile, mentre quella sulle vendite non viene incassata. Il sistema prevede due correttivi:
- Rimborso per aliquota media. Ai fini del requisito dell’aliquota media previsto per i rimborsi (artt. 30 e 38-bis D.P.R. 633/1972) le operazioni in scissione dei pagamenti si considerano come operazioni ad aliquota zero. Il fornitore può quindi chiedere il rimborso annuale o trimestrale (modello TR) quando l’aliquota media sugli acquisti supera quella sulle vendite nella misura prevista.
- Rimborso in via prioritaria. I fornitori in split payment accedono all’erogazione prioritaria dei rimborsi, limitatamente all’IVA applicata alle operazioni in scissione dei pagamenti nel periodo di riferimento. L’eventuale eccedenza segue i tempi ordinari.
In alternativa al rimborso il credito può essere usato in compensazione orizzontale in F24, nei limiti e con i visti di conformità previsti per i crediti IVA. Per scegliere fra rimborso e compensazione occorre una pianificazione annuale, perché tempi e garanzie del rimborso variano molto a seconda dell’importo e del profilo del contribuente.
Checklist di controllo per lo studio
- Dopo il 20 ottobre 2026, confrontare l’anagrafica clienti di ogni fornitore con gli elenchi MEF per il 2027 e con l’IPA.
- Verificare che i clienti quotati FTSE MIB non altrimenti compresi siano passati all’IVA ordinaria per le fatture dal 1° luglio 2025.
- Chiedere e archiviare l’attestazione del c. 1-quater dei clienti incerti.
- Escludere dallo split payment le prestazioni soggette a ritenuta e le operazioni in reverse charge.
- Controllare a campione il campo EsigibilitaIVA «S» e l’annotazione in fattura.
- Verificare che l’IVA in scissione non entri nelle liquidazioni del fornitore e che il credito verso il cliente si chiuda con il solo imponibile.
- Per i fornitori a credito strutturale, valutare ogni trimestre il rimborso (anche prioritario) o la compensazione.
- Per i clienti acquirenti, riconciliare ogni mese l’IVA da scissione con i versamenti F24 (620E, 6040, 621E).
Per le fatture verso controparti estere si veda la checklist sulle operazioni con l’estero via SdI; per i versamenti e il ravvedimento in generale l’articolo F24: errori frequenti e ravvedimento.
Riferimenti normativi e di prassi
- D.P.R. 633/1972, art. 17-ter (testo vigente)
- Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del Consiglio, del 10 luglio 2026 (GUUE L, 15 luglio 2026), che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/784
- Comunicato stampa MEF n. 77 del 30 giugno 2026
- D.L. 84/2025, art. 10
- D.M. 23 gennaio 2015 e successive modificazioni
- Ris. AdE 15/E del 12 febbraio 2015; Ris. AdE 139/E del 10 novembre 2017
- D.P.R. 633/1972, artt. 23, 24, 30, 38-bis
Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.