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Split payment: guida all’applicazione della scissione dei pagamenti

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Chi applica la scissione dei pagamenti dopo la proroga UE al 30 giugno 2029, quali operazioni sono escluse, come si fattura e si registra, come gestire il credito IVA del fornitore.

Lo split payment, cioè la scissione dei pagamenti, sposta il versamento dell’IVA dal fornitore al cliente pubblico: il fornitore addebita l’imposta in fattura ma incassa solo l’imponibile, e l’IVA viene versata direttamente all’Erario dall’ente o dalla società acquirente (art. 17-ter D.P.R. 633/1972). È una deroga alla direttiva IVA, quindi può applicarsi solo finché il Consiglio dell’Unione europea la autorizza.

L’autorizzazione precedente scadeva il 30 giugno 2026. Con la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del 10 luglio 2026 il Consiglio l’ha rinnovata fino al 30 giugno 2029, con effetto dal 1° luglio 2026 e senza interruzioni. Questa guida riepiloga il perimetro attuale, che dal 1° luglio 2025 non comprende più le società quotate nel FTSE MIB, e gli adempimenti per fornitori e acquirenti.

La proroga al 2029 e il quadro normativo

L’art. 17-ter, c. 1-ter, D.P.R. 633/1972 lega l’applicazione del meccanismo alla durata della misura di deroga rilasciata dal Consiglio UE ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE. La sequenza del 2026 è stata questa:

DataAttoContenuto
17 giugno 2026Proposta della Commissione europeaRinnovo dell’autorizzazione oltre il 30 giugno 2026, limitato al 30 giugno 2029 (l’Italia aveva chiesto il 31 dicembre 2029)
30 giugno 2026Comunicato stampa MEF n. 77I soggetti interessati possono continuare ad applicare il meccanismo senza soluzione di continuità, perché l’autorizzazione produce effetti dal 1° luglio 2026
10 luglio 2026Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del ConsiglioModifica la decisione 2017/784 sostituendo il termine del 30 giugno 2026 con il 30 giugno 2029, senza modificare l’ambito soggettivo
15 luglio 2026Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE (serie L)La proroga è concessa con effetto dal 1° luglio 2026 (considerando 12), per garantire l’applicazione ininterrotta della misura

La decisione pone due condizioni all’Italia: rafforzare gli strumenti ordinari di contrasto alle frodi IVA e presentare entro il 30 settembre 2027 una relazione sull’impatto dello split payment sui rimborsi IVA, compresi i tempi medi di rimborso. Su quella relazione si deciderà l’eventuale rinnovo successivo.

Sul piano operativo la proroga non cambia nulla: la decisione riguarda gli stessi soggetti già compresi nel regime, quindi anagrafiche, impostazioni del gestionale e procedure di versamento restano quelle in uso al 30 giugno 2026. Cambia l’orizzonte temporale. I fornitori della pubblica amministrazione sanno di dover convivere con il credito IVA strutturale almeno fino a metà 2029, e conviene impostare fin d’ora una pianificazione pluriennale di rimborsi e compensazioni anziché gestire il credito anno per anno.

Nessun vuoto fra il 30 giugno e il 15 luglio 2026. Le fatture emesse in quel periodo in regime di scissione dei pagamenti sono corrette: l’autorizzazione decorre dal 1° luglio 2026. Non vanno regolarizzate.

Chi applica lo split payment

Il meccanismo riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di questi soggetti, quando non sono debitori d’imposta:

  • Amministrazioni pubbliche come definite dall’art. 1, c. 2, L. 196/2009 (art. 17-ter, c. 1). Non compaiono negli elenchi del MEF; nella pratica si individuano tramite l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).
  • Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona (c. 1-bis).
  • Fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per almeno il 70% del fondo di dotazione (c. 1-bis).
  • Società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri, e società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche o dagli enti sopra indicati (c. 1-bis).
  • Società partecipate per almeno il 70% del capitale da amministrazioni pubbliche o dagli enti e società sopra indicati (c. 1-bis).
Società quotate FTSE MIB: escluse dal 1° luglio 2025. L’art. 10 del D.L. 84/2025 ha soppresso la lettera d) del c. 1-bis, che includeva le società quotate nell’indice FTSE MIB. Per le fatture emesse dal 1° luglio 2025 verso queste società si applica l’IVA ordinaria, salvo che la società rientri comunque in un’altra categoria, per esempio perché controllata da un’amministrazione pubblica. Le anagrafiche clienti impostate prima di quella data vanno ricontrollate.

Gli elenchi del Dipartimento delle Finanze

Per i soggetti del c. 1-bis il Dipartimento delle Finanze pubblica ogni anno, entro il 20 ottobre, gli elenchi validi per l’anno successivo. Gli elenchi per il 2026 sono stati pubblicati il 20 ottobre 2025 e sono suddivisi in cinque categorie: società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri; enti o società controllati dalle amministrazioni centrali; enti o società controllati dalle amministrazioni locali; enti o società controllati dagli enti nazionali di previdenza; enti, fondazioni o società partecipati per almeno il 70% da amministrazioni pubbliche.

Scadenza imminente. Gli elenchi per il 2027 sono attesi entro il 20 ottobre 2026. Dopo la pubblicazione va confrontato l’elenco dei clienti di ogni fornitore seguito dallo studio con i nuovi elenchi, per individuare chi entra e chi esce dal regime dal 1° gennaio 2027.

Gli elenchi sono aggiornati anche in corso d’anno. Errori e omissioni si segnalano esclusivamente con il modulo presente sul sito del Dipartimento, allegando la visura camerale; il Dipartimento verifica i requisiti e, se ricorrono, aggiorna gli elenchi. Il cliente che ritiene di rientrare nel regime ha uno strumento in più: su richiesta del fornitore deve rilasciare un documento che attesta la sua riconducibilità ai soggetti dello split payment, e il fornitore che lo riceve è tenuto ad applicare il meccanismo (art. 17-ter, c. 1-quater).

In pratica. Per i fornitori con molti clienti pubblici conviene chiedere l’attestazione a inizio rapporto e conservarla nel fascicolo cliente. Quando elenco ministeriale e attestazione non coincidono, la questione va chiarita per iscritto prima di emettere la fattura, non dopo lo scarto o la contestazione.

Operazioni escluse

Anche verso un soggetto compreso nel perimetro, lo split payment non si applica in alcuni casi. Questi sono i più frequenti nella pratica:

OperazioneTrattamentoRiferimento
Prestazioni di servizi i cui compensi sono soggetti a ritenuta alla fonte (art. 25 D.P.R. 600/1973), tipicamente quelle dei professionistiIVA ordinaria in fattura, con ritenutaArt. 17-ter, c. 1-sexies, D.P.R. 633/1972
Operazioni in cui il cliente è debitore d’imposta (inversione contabile)Reverse charge: lo split payment non si applicaArt. 17-ter, c. 1, D.P.R. 633/1972
Operazioni non imponibili, esenti, escluse o fuori campo IVANessuna IVA da scindereArt. 17-ter, c. 1
Fatture di fornitori in regimi senza addebito dell’IVA (es. forfettari)Nessuna IVA da scindereArt. 17-ter, c. 1
Fatture a società quotate FTSE MIB non altrimenti comprese, emesse dal 1° luglio 2025IVA ordinariaD.L. 84/2025, art. 10

La distinzione con il reverse charge va fatta con attenzione nei cantieri e nei servizi di pulizia o manutenzione resi a società pubbliche: se l’operazione rientra in un’ipotesi di inversione contabile prevale il reverse charge e in fattura non va indicata l’esigibilità «S». In fattura elettronica il sistema controlla la coerenza: con esigibilità «S» la Natura non può essere N6 (inversione contabile).

Come si fattura e si registra: il lato del fornitore

  • Fattura elettronica con imponibile, aliquota e imposta indicate normalmente, e annotazione «scissione dei pagamenti».
  • Campo EsigibilitaIVA del riepilogo IVA valorizzato con «S».
  • Registrazione nel registro delle fatture emesse (artt. 23 e 24 D.P.R. 633/1972), con l’IVA annotata separatamente in una colonna dedicata o con codici appositi.
  • Liquidazione periodica: l’IVA delle fatture in scissione dei pagamenti non concorre alla liquidazione del fornitore, che incassa e contabilizza come credito verso il cliente il solo imponibile.
  • Incasso: il credito verso il cliente pubblico si chiude con l’imponibile; la differenza rispetto al totale fattura va chiusa con il conto IVA in scissione dei pagamenti, non lasciata come credito residuo.
Errore frequente. Il gestionale registra la fattura come ordinaria e l’IVA finisce in liquidazione a debito. Il fornitore versa un’imposta che verserà anche il cliente, e se ne accorge solo quando il credito resta aperto per l’importo dell’IVA. La verifica del campo esigibilità sulle fatture emesse verso clienti pubblici va fatta prima di ogni liquidazione.

Il lato dell’acquirente: esigibilità e versamento

Secondo il decreto MEF del 23 gennaio 2015, più volte modificato, l’IVA diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo. L’acquirente può anticipare l’esigibilità al momento della ricezione o della registrazione della fattura. L’imposta si versa entro il 16 del mese successivo a quello in cui è diventata esigibile, senza possibilità di compensazione.

AcquirenteModalità di versamentoCodice tributo
Amministrazioni con conto presso la Banca d’ItaliaF24 Enti pubblici620E
Amministrazioni con conto presso banche convenzionate o PosteF24 ordinario6040
Acquisti nell’ambito di attività commerciali (versamento ex art. 5, c. 01, del decreto)F24 Enti pubblici621E

Per gli acquisti effettuati nell’esercizio di attività commerciali, l’ente o la società annota la fattura nel registro delle vendite (artt. 23 e 24 D.P.R. 633/1972) e l’imposta confluisce nella liquidazione periodica del mese o del trimestre in cui diventa esigibile, con detrazione nei limiti ordinari.

Il rischio per l’acquirente. L’IVA trattenuta e non versata è un omesso versamento dell’acquirente, non del fornitore. Per le società pubbliche seguite dallo studio, l’IVA da scissione dei pagamenti va riconciliata ogni mese con le fatture pagate (o ricevute, se è stata esercitata l’opzione per l’esigibilità anticipata).

Il credito IVA del fornitore e i rimborsi

Per un fornitore che lavora molto con la pubblica amministrazione lo split payment produce un credito IVA strutturale: l’IVA sugli acquisti resta detraibile, mentre quella sulle vendite non viene incassata. Il sistema prevede due correttivi:

  • Rimborso per aliquota media. Ai fini del requisito dell’aliquota media previsto per i rimborsi (artt. 30 e 38-bis D.P.R. 633/1972) le operazioni in scissione dei pagamenti si considerano come operazioni ad aliquota zero. Il fornitore può quindi chiedere il rimborso annuale o trimestrale (modello TR) quando l’aliquota media sugli acquisti supera quella sulle vendite nella misura prevista.
  • Rimborso in via prioritaria. I fornitori in split payment accedono all’erogazione prioritaria dei rimborsi, limitatamente all’IVA applicata alle operazioni in scissione dei pagamenti nel periodo di riferimento. L’eventuale eccedenza segue i tempi ordinari.

In alternativa al rimborso il credito può essere usato in compensazione orizzontale in F24, nei limiti e con i visti di conformità previsti per i crediti IVA. Per scegliere fra rimborso e compensazione occorre una pianificazione annuale, perché tempi e garanzie del rimborso variano molto a seconda dell’importo e del profilo del contribuente.

Da monitorare. La relazione che l’Italia deve presentare all’UE entro il 30 settembre 2027 riguarda proprio l’impatto dello split payment sui rimborsi IVA. Un fornitore che oggi aspetta rimborsi da molto tempo ha interesse a tenere documentati tempi e importi.

Checklist di controllo per lo studio

  • Dopo il 20 ottobre 2026, confrontare l’anagrafica clienti di ogni fornitore con gli elenchi MEF per il 2027 e con l’IPA.
  • Verificare che i clienti quotati FTSE MIB non altrimenti compresi siano passati all’IVA ordinaria per le fatture dal 1° luglio 2025.
  • Chiedere e archiviare l’attestazione del c. 1-quater dei clienti incerti.
  • Escludere dallo split payment le prestazioni soggette a ritenuta e le operazioni in reverse charge.
  • Controllare a campione il campo EsigibilitaIVA «S» e l’annotazione in fattura.
  • Verificare che l’IVA in scissione non entri nelle liquidazioni del fornitore e che il credito verso il cliente si chiuda con il solo imponibile.
  • Per i fornitori a credito strutturale, valutare ogni trimestre il rimborso (anche prioritario) o la compensazione.
  • Per i clienti acquirenti, riconciliare ogni mese l’IVA da scissione con i versamenti F24 (620E, 6040, 621E).

Per le fatture verso controparti estere si veda la checklist sulle operazioni con l’estero via SdI; per i versamenti e il ravvedimento in generale l’articolo F24: errori frequenti e ravvedimento.

Riferimenti normativi e di prassi

  • D.P.R. 633/1972, art. 17-ter (testo vigente)
  • Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del Consiglio, del 10 luglio 2026 (GUUE L, 15 luglio 2026), che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/784
  • Comunicato stampa MEF n. 77 del 30 giugno 2026
  • D.L. 84/2025, art. 10
  • D.M. 23 gennaio 2015 e successive modificazioni
  • Ris. AdE 15/E del 12 febbraio 2015; Ris. AdE 139/E del 10 novembre 2017
  • D.P.R. 633/1972, artt. 23, 24, 30, 38-bis

Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.

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