Checklist per ristrutturare i debiti di un'impresa in crisi
Aggiornata al Accertamento, crisi e contenziosoA cura di Tentori TLS
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Dai primi segnali di difficoltà alla scelta dello strumento: composizione negoziata, accordi con i creditori e trattativa con il Fisco, con i documenti da preparare e i termini da rispettare.
Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019) offre all'imprenditore strumenti per ristrutturare i debiti prima che la situazione diventi irreversibile. Funzionano tutti meglio se attivati presto: chi aspetta che arrivino pignoramenti e istanze di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) ha meno strumenti, meno tempo e meno credibilità davanti ai creditori.
La checklist accompagna l'impresa nei passaggi principali: riconoscere i segnali, fotografare i debiti, usare la composizione negoziata, valutare gli accordi e gestire i debiti fiscali. I riferimenti sono al testo del Codice vigente al 14 ottobre 2026. Ogni strumento richiede una valutazione su misura con professionisti esperti della materia: questa checklist serve a capire che cosa preparare e quali domande porre.
Riconoscere i segnali in tempo
Per il Codice la crisi è lo stato che rende probabile l'insolvenza e si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni dei successivi dodici mesi; l'insolvenza è l'incapacità, che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2, c. 1, lett. a e b, D.Lgs. 14/2019).
Chi segnala
Quando (in sintesi)
INPS
Contributi in ritardo di oltre 90 giorni, superiori al 30% di quanto dovuto nell'anno precedente e a € 15.000 per chi ha dipendenti; oltre € 5.000 per chi non ne ha
INAIL
Premi scaduti da oltre 90 giorni e non versati per più di € 5.000
Agenzia delle Entrate
IVA da liquidazioni periodiche non versata per più di € 5.000 e almeno il 10% del volume d'affari dell'anno precedente; sempre oltre € 20.000
Agenzia delle entrate-Riscossione
Carichi scaduti da oltre 90 giorni superiori a € 100.000 (imprese individuali), € 200.000 (società di persone), € 500.000 (altre società)
Fotografare i debiti
Nessuna trattativa è credibile senza numeri ordinati. Gli stessi documenti servono per l'istanza di composizione negoziata e per qualsiasi accordo successivo (art. 17, c. 3, D.Lgs. 14/2019).
Da sapere. Se i certificati dei debiti fiscali e contributivi non sono ancora stati rilasciati, si può presentare una dichiarazione di averli richiesti almeno dieci giorni prima (art. 17, c. 3-bis).
La composizione negoziata
È un percorso riservato e volontario: l'imprenditore commerciale o agricolo chiede alla Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente che lo aiuti a trattare con i creditori. Si può accedere anche quando c'è solo uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile (art. 12, c. 1).
Le misure protettive
Con l'istanza (o con una successiva) l'impresa può chiedere che i creditori non avviino o proseguano azioni esecutive e cautelari durante le trattative.
Banche. Le banche e gli intermediari non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, risolverli o modificarli in danno dell'impresa, né revocare gli affidamenti per il solo mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell'istanza; possono però sospenderne l'esecuzione fino alla conferma delle misure, salve le regole di vigilanza prudenziale (art. 18, c. 5).
I benefici sui debiti fiscali
Se le trattative falliscono. Se dopo la composizione negoziata si apre una liquidazione giudiziale o controllata, o viene accertato lo stato di insolvenza, interessi e sanzioni tornano dovuti senza le riduzioni sugli interessi e sulle sanzioni a pagamento agevolato (art. 25-bis, c. 6). I tributi che costituiscono risorse proprie dell'Unione europea (per esempio i dazi) non possono essere oggetto di transazione nella composizione negoziata (art. 23, c. 2-bis).
Scegliere lo strumento di chiusura
Strumento
In sintesi
Riferimento
Contratto con uno o più creditori
Produce i benefici sugli interessi se l'esperto attesta che garantisce la continuità aziendale per almeno due anni
art. 23, c. 1, lett. a, D.Lgs. 14/2019
Convenzione di moratoria
Sospensione o dilazione concordata con i creditori
artt. 23, c. 1, lett. b, e 62 D.Lgs. 14/2019
Accordo con creditori ed esperto
Firmato anche dall'esperto, che attesta la coerenza del piano con la regolazione della crisi
art. 23, c. 1, lett. c, D.Lgs. 14/2019
Piano attestato di risanamento
Piano con attestazione di un professionista indipendente, senza omologazione del tribunale
artt. 23, c. 2, lett. a, e 56 D.Lgs. 14/2019
Accordo di ristrutturazione dei debiti
Adesione di creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti (30% negli accordi agevolati); creditori estranei pagati per intero entro 120 giorni; omologazione del tribunale
artt. 57 e 60 D.Lgs. 14/2019
Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
Se le trattative non riescono e non c'è prospettiva di risanamento
artt. 23, c. 2, lett. c, e 25-sexies D.Lgs. 14/2019
La transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione
Nelle trattative che precedono un accordo di ristrutturazione l'impresa può proporre il pagamento parziale o dilazionato di tributi e contributi (art. 63 D.Lgs. 14/2019). Dal 12 agosto 2026 la transazione riguarda anche i tributi di regioni, province, città metropolitane e comuni (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, art. 4). È uno strumento potente ma tecnico, con condizioni precise.
Da sapere. L'omologazione forzosa è esclusa, tra l'altro, se nei cinque anni precedenti l'impresa ha concluso una transazione poi risolta di diritto, o se il debito verso il Fisco e gli enti previdenziali è almeno l'80% dei debiti totali e deriva prevalentemente da omessi versamenti in almeno cinque periodi d'imposta, oppure per almeno un terzo da violazioni fraudolente (art. 63, c. 6). Ricorrere alla transazione come scorciatoia per debiti accumulati negli anni è sempre più difficile.
Riferimenti normativi e di prassi
D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), artt. 2, 3, 12, 17, 18, 19, 23, 25-bis, 25-sexies, 25-novies, 56, 57, 60, 62 e 63 (testo vigente dal 12 agosto 2026)
D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, art. 4
Art. 2086, c. 2, c.c.
Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.
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