Approfondimento · Per imprese e imprenditori
Guida alla rateizzazione dei debiti fiscali
Quante rate si possono ottenere e a quali condizioni, dagli avvisi bonari alle cartelle di Agenzia delle entrate-Riscossione: le regole in vigore nel 2026 dopo la riforma della riscossione.
Un debito fiscale che non si riesce a pagare in un'unica soluzione non è ancora un problema irrimediabile, purché lo si affronti per tempo e con lo strumento giusto. Le regole per pagare a rate cambiano a seconda della fase in cui si trova il debito: una comunicazione di irregolarità (il cosiddetto avviso bonario), un accertamento definito con l'ufficio, una cartella o un avviso già affidato ad Agenzia delle entrate-Riscossione.
Questa guida ricostruisce le regole vigenti al 14 ottobre 2026, con particolare attenzione all'art. 19 D.P.R. 602/1973 come riscritto dal D.Lgs. 110/2024 per le richieste presentate dal 1° gennaio 2025. Dal 1° gennaio 2027 le norme sulla riscossione confluiscono nel testo unico versamenti e riscossione: i numeri delle rate per gli anni successivi sono già fissati dalla legge e sono riportati più avanti.
Prima domanda: in che fase è il debito?
Ogni fase ha il suo piano di rientro. Pagare a rate un avviso bonario, per esempio, costa meno che lasciarlo diventare una cartella, perché le sanzioni sono ridotte e non si aggiungono gli oneri della riscossione. Il primo lavoro è quindi classificare i debiti.
| Fase del debito | Rate possibili | Riferimento |
|---|---|---|
| Comunicazione di irregolarità da controllo automatico o formale della dichiarazione (avviso bonario) | Fino a 20 rate trimestrali di pari importo; prima rata entro 60 giorni dal ricevimento | art. 3-bis D.Lgs. 462/1997 |
| Accertamento con adesione | Fino a 8 rate trimestrali, 16 se le somme superano € 50.000 | art. 8 D.Lgs. 218/1997 |
| Conciliazione in giudizio | Si applicano, in quanto compatibili, le regole dell'adesione | art. 48-ter, c. 4, D.Lgs. 546/1992 |
| Cartelle e avvisi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione | Fino a 84 rate mensili per richieste 2025-2026 (fino a 120 con richiesta documentata) | art. 19 D.P.R. 602/1973 |
| Imposte sui redditi, ritenute, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo, in composizione negoziata della crisi, dopo la pubblicazione del contratto o dell'accordo | Fino a 72 rate mensili; fino a 120 in caso di comprovata e grave difficoltà | art. 25-bis, c. 4, D.Lgs. 14/2019 |
Le cartelle: la richiesta semplice fino a € 120.000
Per le somme affidate ad Agenzia delle entrate-Riscossione (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito INPS), il debitore che dichiara di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria ottiene la rateizzazione senza allegare documenti, se il debito compreso nella singola richiesta non supera € 120.000 (art. 19, c. 1, D.P.R. 602/1973).
| Anno di presentazione della richiesta | Massimo rate mensili su semplice richiesta | Con richiesta documentata |
|---|---|---|
| 2025 e 2026 | 84 | da 85 a 120 |
| 2027 e 2028 | 96 | da 97 a 120 |
| Dal 1° gennaio 2029 | 108 | da 109 a 120 |
- La soglia di € 120.000 vale per ogni singola richiesta, non per il debito complessivo del contribuente.
- La rata minima è di € 50.
- Le rate possono essere costanti oppure, su richiesta, di importo crescente di anno in anno (art. 19, c. 1-ter).
- La condizione di difficoltà deve essere temporanea: chi non è in grado di pagare neppure a rate non ha accesso allo strumento, e la presenza di una procedura concorsuale è di regola motivo di diniego.
La richiesta documentata: oltre € 120.000 o per più rate
La difficoltà va invece documentata quando il debito della richiesta supera € 120.000 (fino a 120 rate mensili, qualunque sia l'anno) o quando, sotto quella soglia, si vogliono più rate del massimo concesso su semplice richiesta (art. 19, c. 1.1). I criteri sono fissati dal decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2024.
| Chi chiede | Che cosa si valuta | Documento da allegare |
|---|---|---|
| Persone fisiche e titolari di ditte individuali in regime semplificato | ISEE del nucleo familiare ed entità del debito, anche residuo di rateizzazioni in corso | Certificazione ISEE |
| Società, enti e altri soggetti | Indice di liquidità (la difficoltà sussiste se è inferiore a 1) e rapporto tra debito e valore della produzione (Indice Alfa), che determina il numero di rate | Documentazione contabile per il calcolo degli indici |
Per una società la verifica dell'indice di liquidità va fatta prima di presentare la domanda: se l'indice è pari o superiore a 1, per i debiti oltre € 120.000 la rateizzazione non è concessa. In questi casi il debito va affrontato con un piano diverso, spesso all'interno degli strumenti per la crisi d'impresa.
Come si presenta la domanda
Che cosa cambia con la domanda e con la prima rata
Dalla presentazione della richiesta fino all'eventuale rigetto o decadenza (art. 19, c. 1-quater):
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e nuove ipoteche, ma restano quelli già iscritti;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
Con il pagamento della prima rata:
- le procedure esecutive già avviate si estinguono, purché non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo, non sia stata presentata istanza di assegnazione e il terzo pignorato non abbia reso dichiarazione positiva o non sia già stata disposta l'assegnazione dei crediti (art. 19, c. 1-quater.2);
- il fermo amministrativo sul veicolo viene sospeso se tutti i debiti a cui si riferisce sono inclusi nella rateizzazione: si può circolare, ma non vendere o demolire il veicolo fino al pagamento integrale.
L'accoglimento fa venir meno lo stato di inadempienza ai fini delle verifiche della pubblica amministrazione prima dei pagamenti e, in assenza di altri debiti contributivi scaduti e non rateizzati, consente di ottenere il DURC regolare: un punto decisivo per chi lavora con enti pubblici o in appalto.
Di che cosa è composta ogni rata
- la quota residua del debito affidato (imposta, sanzioni, interessi);
- gli interessi di mora maturati fino alla data della richiesta;
- l'aggio di riscossione, solo per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021;
- gli interessi di rateizzazione, nella misura vigente alla definizione del piano;
- diritti di notifica e spese di eventuali procedure già avviate, addebitati sulla prima rata.
Chi paga una rata in ritardo paga anche gli interessi di mora per i giorni di ritardo. Il piano può essere estinto in anticipo, anche solo per alcune cartelle, senza pagare gli interessi di rateizzazione delle rate future.
Impostare un piano sostenibile
La domanda di rateizzazione è la parte facile; la parte difficile è pagare ogni mese per sette anni. Il numero di rate va quindi scelto partendo dalla cassa dell'impresa, non dal massimo concesso. Un esempio: un debito di € 60.000 diviso in 84 rate mensili vale circa € 714 al mese di sola quota capitale, a cui si sommano gli interessi di rateizzazione; in 48 rate la quota sale a € 1.250. Se l'impresa riesce a sostenere la rata più alta, riduce gli interessi e chiude prima il debito; se non ci riesce, il piano lungo è la scelta prudente, perché può sempre essere estinto in anticipo.
Tre accorgimenti aiutano a non trovarsi, dopo qualche anno, con piani decaduti e procedure esecutive riattivate:
- Guardare tutti i debiti insieme. Cartelle, avvisi bonari, rate di adesione e contributi correnti pesano sulla stessa cassa. Un piano che regge solo se non arrivano nuovi debiti è fragile, perché nel frattempo imposte e contributi dell'anno continuano a maturare.
- Scegliere con attenzione la composizione delle richieste. La soglia di € 120.000 si misura su ciascuna domanda: decidere quali carichi inserire in ogni richiesta incide sulla documentazione necessaria e sul numero di rate. È una scelta da fare con il professionista, con l'estratto di ruolo aggiornato alla mano.
- Dare priorità ai debiti che bloccano l'attività. Fermi su veicoli aziendali, pignoramenti presso clienti o banche e irregolarità che impediscono il DURC vanno affrontati per primi: la prima rata pagata può sbloccare situazioni che altrimenti fermano il lavoro.
Proroga e sospensione del piano
- Proroga. Se la situazione peggiora in modo documentato, il piano può essere prorogato una sola volta, per un numero di rate fino al massimo previsto, a condizione che non sia già intervenuta la decadenza (art. 19, c. 1-bis).
- Sospensione. Se una parte del debito viene sospesa dall'ente creditore o dal giudice (per esempio dopo un ricorso), le rate relative a quelle somme non vanno pagate. Alla fine della sospensione si può chiedere di pagare il residuo nello stesso numero di rate non versate o in un numero diverso, entro i massimi di legge, con gli interessi per il periodo di sospensione (art. 19, c. 3-bis).
La decadenza: il punto più delicato
La regola delle otto rate si applica alle richieste presentate dal 16 luglio 2022; per i piani più vecchi valgono soglie diverse, da verificare caso per caso. La decadenza su alcuni carichi non impedisce di rateizzare debiti diversi, non compresi nei piani decaduti (art. 19, c. 3-ter).
Riferimenti normativi e di prassi
- D.P.R. 602/1973, artt. 15-ter, 19 e 48-bis
- D.Lgs. 110/2024, art. 13
- Decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 27 dicembre 2024
- D.Lgs. 462/1997, art. 3-bis; D.Lgs. 108/2024
- D.Lgs. 218/1997, art. 8
- D.Lgs. 546/1992, art. 48-ter
- D.Lgs. 14/2019, art. 25-bis
- L. 199/2025, art. 1, commi 82 e seguenti
- Agenzia delle entrate-Riscossione, guida «La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento», gennaio 2025
Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.