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Certificazione Unica: guida alla compilazione e alle scadenze

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Termini differenziati, struttura del flusso, causali del lavoro autonomo, esoneri, annullamenti e sanzioni: cosa controllare prima di trasmettere, aggiornato alle istruzioni CU 2026.

La Certificazione Unica ha due destinatari: il percipiente, che la usa per la dichiarazione, e l’Agenzia delle Entrate, che con quei dati costruisce la precompilata e incrocia le ritenute dichiarate nel 770. Per lo studio che la predispone è un adempimento di massa con una sanzione per singolo modello, quindi l’errore seriale costa caro.

Questa guida riprende le istruzioni ufficiali della CU 2026 (redditi 2025, aggiornate al 24 febbraio 2026) e il testo vigente dell’art. 4 del D.P.R. 322/1998. Il modello CU 2027, per i redditi 2026, non è ancora stato approvato: le indicazioni di compilazione andranno rilette sulle nuove istruzioni quando saranno pubblicate, mentre termini e sanzioni dipendono dalla norma e restano quelli descritti.

Chi deve rilasciare e trasmettere la CU

Sono obbligati i soggetti che nell’anno hanno corrisposto somme soggette a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29 del D.P.R. 600/1973, oltre ad alcune norme speciali richiamate dalle istruzioni. La CU va presentata anche da chi ha corrisposto contributi previdenziali e assistenziali o premi INAIL, e da chi ha erogato somme non soggette a ritenuta ma assoggettate a contribuzione INPS: le istruzioni citano le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia e le università per i dottorati di ricerca.

Il punto di partenza è lo stesso delle ritenute: chi è sostituto d’imposta e quali pagamenti ha effettuato nell’anno solare, secondo il criterio di cassa. La CU certifica ciò che è stato pagato e trattenuto nell’anno, non ciò che è stato fatturato. Il ciclo a monte è descritto nella guida alle ritenute d’acconto.

Esonero per i compensi a forfettari. Dal periodo d’imposta 2024 chi corrisponde compensi a contribuenti in regime forfettario o di vantaggio è esonerato da rilascio e trasmissione della CU (art. 4, c. 6-septies, D.P.R. 322/1998). Le istruzioni CU 2026 individuano però somme a cui l’esonero non si applica: i compensi ai medici di medicina generale, ai medici di continuità assistenziale a tempo determinato e ai pediatri di libera scelta in forfettario (codice 24 al punto 6) e le indennità non assoggettate a ritenuta, come l’indennità di maternità, corrisposte a forfettari (codice 25) o ai soggetti del regime di vantaggio (codice 26).

Le scadenze: tre termini di trasmissione, uno di consegna

Dal 2026 l’art. 4, c. 6-quinquies, D.P.R. 322/1998 prevede tre termini di trasmissione, legati al contenuto della singola certificazione. Il termine per la consegna al percipiente resta unico. Le istruzioni ricordano che i termini che cadono di sabato o in un giorno festivo slittano al primo giorno feriale successivo.

AdempimentoContenuto della CUTermine di leggeCU 2027 (redditi 2026)
Consegna al percipienteTutte (modello sintetico)16 marzo; 12 giorni dalla richiesta se cessa il rapporto di lavoro16 marzo 2027
Trasmissione telematicaLavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo occasionale, redditi diversi, locazioni brevi16 marzo16 marzo 2027
Trasmissione telematicaSolo lavoro autonomo abituale (arti e professioni) o provvigioni non occasionali30 aprile30 aprile 2027
Trasmissione telematicaSolo redditi esenti o non dichiarabili in precompilataTermine del 770 (31 ottobre)2 novembre 2027 (il 31 ottobre è domenica, il 1° novembre festivo)
Scadenza imminente. Per la CU 2026 il termine residuo delle certificazioni con soli redditi esenti o non dichiarabili in precompilata coincide con quello del 770/2026, cioè il 2 novembre 2026, perché il 31 ottobre cade di sabato. È anche l’ultima finestra utile per verificare la coerenza fra CU trasmesse e quadri ST e SV del 770.
Il termine del 30 aprile non è una proroga generale. Vale solo per le certificazioni che contengono esclusivamente redditi di lavoro autonomo abituale o provvigioni non occasionali. Se nello stesso flusso per lo stesso percipiente confluiscono anche compensi occasionali o redditi diversi, quella CU va trasmessa entro il 16 marzo. Conviene separare i flussi per tipologia di reddito, come le istruzioni consentono.

Com’è fatto il flusso telematico

Il flusso inviato all’Agenzia, nel modello ordinario, si compone di tre parti. Al percipiente si consegna invece il modello sintetico.

ParteContenutoPunti di attenzione
FrontespizioTipo di comunicazione (ordinaria, annullamento, sostituzione), dati del sostituto, rappresentante firmatario, firma, impegno alla presentazione telematicaLe caselle annullamento e sostituzione richiedono un invio separato; l’intermediario indica data dell’impegno e codice fiscale
Quadro CTRicezione in via telematica dei dati dei modelli 730-4 resi disponibili dall’AgenziaDa allegare solo se il sostituto non ha già validamente comunicato la sede telematica in passato o se la variazione lo richiede
CertificazioniLavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; locazioni breviÈ possibile inviare le certificazioni di lavoro dipendente separatamente da quelle di lavoro autonomo

Il flusso si considera presentato nel giorno in cui l’Agenzia conclude la ricezione dei dati. La prova è la ricevuta di esito dell’elaborazione, non il messaggio immediato di avvenuta ricezione del file. Le CU scartate si considerano tempestive se ritrasmesse entro cinque giorni dalla data della comunicazione di scarto (circ. 195/E del 24 settembre 1999, richiamata dalle istruzioni).

L’intermediario rilascia al sostituto l’impegno alla trasmissione e, entro 30 giorni dal termine, l’originale della comunicazione sottoscritta con copia della ricevuta. Conserva poi copia delle comunicazioni trasmesse per il periodo dell’art. 43 D.P.R. 600/1973.

La certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

È la parte in cui gli studi che seguono imprese e professionisti sbagliano più spesso, perché i dati arrivano dalla contabilità fornitori e non da un programma paghe. I punti chiave della sezione dati fiscali sono:

PuntoContenutoErrore tipico
1Causale del pagamentoCausale A usata per un occasionale (M) o per un agente (Q/R)
4Ammontare lordo corrisposto, al netto dell’IVA; il contributo integrativo alle Casse professionali (es. 2% o 4%) non va indicatoIndicare il totale fattura comprensivo di IVA o di contributo integrativo
5Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale (percipienti non residenti)Applicare la convenzione senza il certificato di residenza fiscale estera in archivio
6 e 7Al punto 6 il codice delle somme che non concorrono al reddito (es. lavoratori impatriati, codici da 13 a 17; altre somme non imponibili, codici da 20 a 26); al punto 7 le somme non soggette a ritenuta (es. quota esclusa delle provvigioni, spese anticipate dall’agente per conto del preponente)Indicare un codice al punto 6 senza riportare l’importo corrispondente al punto 7
8Imponibile: punto 4 meno punti 5 e 7Imponibile che non quadra con la ritenuta
9 e 10Ritenute a titolo d’acconto e a titolo d’imposta operate nell’annoRitenute operate ma non versate: la CU le certifica comunque, e da lì nasce il problema del 770

Le causali di uso più frequente nelle istruzioni CU 2026 sono queste. La distinzione fra i due elenchi delle istruzioni conta per la dichiarazione del percipiente: alcune tipologie passano dal 730, altre solo dal modello Redditi PF.

  • A: prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale.
  • M: prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; M1: obblighi di fare, non fare o permettere; M2: occasionali con obbligo di iscrizione alla Gestione separata ENPAPI.
  • Q e R: provvigioni ad agente o rappresentante di commercio, rispettivamente monomandatario e plurimandatario.
  • S, T, U: provvigioni a commissionario, mediatore, procacciatore d’affari.
  • V1: redditi da attività commerciali non abituali, come le provvigioni occasionali ad agenti o procacciatori.
  • W: corrispettivi per contratti d’appalto con ritenuta del condominio (art. 25-ter D.P.R. 600/1973).
  • H: indennità per cessazione dei rapporti di agenzia, con indicazione al punto 2 dell’anno in cui è sorto il diritto.
Più compensi allo stesso percipiente. Le istruzioni consentono di totalizzare gli importi in un’unica certificazione se la causale è la stessa, oppure di compilare una certificazione per ogni compenso numerandole progressivamente. Con causali diverse servono certificazioni distinte. I compensi a percipienti esteri privi di codice fiscale non vanno nella CU: si indicano nel prospetto SY del 770, sezione IV.

Annullare, sostituire, correggere

Prima della scadenza, una CU già trasmessa si corregge con una nuova certificazione, barrando nel frontespizio la casella Sostituzione (con i dati corretti) o Annullamento (con i soli dati anagrafici del percipiente). Le CU da sostituire o annullare vanno inviate in una comunicazione dedicata: nello stesso invio non possono convivere certificazioni ordinarie e certificazioni da sostituire o annullare. Le CU già accolte e corrette non si ritrasmettono.

  • Errore scoperto prima del termine: sostituzione o annullamento, senza sanzione.
  • Errore scoperto entro cinque giorni dal termine: nessuna sanzione se la trasmissione corretta avviene in quella finestra (art. 4, c. 6-quinquies, D.P.R. 322/1998).
  • Errore scoperto entro 60 giorni dal termine: sanzione ridotta a un terzo (si veda la sezione successiva).
  • Errore scoperto più tardi: sanzione piena, con la possibilità di ravvedimento.

Dopo la scadenza, la CU tardiva o rettificata va trasmessa con la stessa tecnica, ma l’adempimento è ormai sanzionabile. In ogni caso il percipiente deve ricevere la versione corretta. Se ha già presentato la dichiarazione sulla base del dato errato, conviene avvisarlo, perché il disallineamento emergerà nei controlli automatizzati.

Sanzioni e ravvedimento

SituazioneSanzioneRiferimento
CU omessa, tardiva o errata€ 100 per ciascuna certificazione, massimo € 50.000 per sostituto d’impostaArt. 4, c. 6-quinquies, D.P.R. 322/1998
CU correttamente trasmessa entro 60 giorni dal termineRidotta a un terzo (circa € 33,33 per certificazione), massimo € 20.000Art. 4, c. 6-quinquies, D.P.R. 322/1998
Errata trasmissione corretta entro 5 giorni dalla scadenzaNessuna sanzioneArt. 4, c. 6-quinquies, D.P.R. 322/1998
Cumulo giuridicoEscluso: la sanzione si applica in deroga all’art. 12 D.Lgs. 472/1997Art. 4, c. 6-quinquies, D.P.R. 322/1998

Con la circolare 12/E del 31 maggio 2024 l’Agenzia ha ammesso il ravvedimento operoso anche per le CU tardive o errate, superando la posizione della circolare 6/E/2015. La riduzione da ravvedimento si applica alla sanzione già ridotta a un terzo se la CU è inviata entro i 60 giorni, altrimenti alla sanzione piena. Poiché il cumulo giuridico è escluso, ogni certificazione genera una sanzione autonoma. Un errore seriale su cento percipienti vale cento sanzioni.

CU e omesso versamento sono violazioni diverse. Il reato di omesso versamento di ritenute riguarda proprio le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, quando l’importo supera € 150.000 per periodo d’imposta (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000). Se il cliente non ha versato le ritenute, il problema si affronta con il versamento o il ravvedimento delle ritenute, mai alterando la CU.

Controlli prima dell’invio

  • Estrarre i pagamenti dell’anno per data di pagamento (cassa), non per data fattura, e confrontare il totale delle ritenute certificate con gli F24 versati, mese per mese.
  • Verificare il regime di ogni percipiente: forfettari esclusi salvo i casi dei codici 24, 25 e 26, non residenti con certificato di residenza per il punto 5.
  • Controllare la causale: abituale (A, termine 30 aprile) o occasionale (M, termine 16 marzo); agenti mono o plurimandatari (Q, R).
  • Escludere IVA e contributo integrativo dal punto 4; verificare la quota esclusa delle provvigioni e le spese anticipate per conto del committente al punto 7.
  • Separare i flussi: lavoro dipendente, autonomi abituali e provvigioni (30 aprile), soli redditi esenti (termine 770).
  • Conservare l’impegno alla trasmissione e la ricevuta di esito di ogni invio, e controllare gli scarti entro cinque giorni.
  • Prima del 770, quadrare CU trasmesse, ritenute del quadro ST e prospetti SY dei percipienti esteri senza codice fiscale.

Per il ciclo completo delle ritenute e il ravvedimento dei versamenti si vedano la guida alle ritenute d’acconto e l’articolo F24: errori frequenti e ravvedimento.

Riferimenti normativi e di prassi

  • D.P.R. 322/1998, art. 4, cc. 4-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies, 6-septies
  • D.P.R. 600/1973, artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater, 29, 43
  • Agenzia delle Entrate, Certificazione Unica 2026 – Istruzioni per la compilazione (agg. 24 febbraio 2026)
  • Provv. AdE n. 15707 del 15 gennaio 2026
  • Circ. AdE 12/E del 31 maggio 2024
  • D.Lgs. 472/1997, art. 12
  • D.Lgs. 74/2000, art. 10-bis

Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.

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