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Ritenute d’acconto: guida operativa per il sostituto d’imposta

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Dall’applicazione in fattura al versamento, dal ravvedimento alla quadratura con CU e 770: il ciclo completo delle ritenute, aggiornato alle novità 2026.

La ritenuta d’acconto è un adempimento quotidiano, ed è proprio per questo che gli errori si accumulano senza che nessuno se ne accorga: un compenso a un forfettario assoggettato per abitudine, un rimborso spese trattato come compenso, un F24 senza mese di riferimento, una ritenuta non versata che riemerge mesi dopo nella quadratura del 770.

Questa guida segue il ciclo completo della ritenuta, dal pagamento del compenso fino alla dichiarazione del sostituto. È aggiornata alle modifiche in vigore nel 2026, fra cui la fine dell’esonero per alcune categorie di intermediari e la nuova ritenuta sui pagamenti fra imprese già prevista dal 2028.

Chi è sostituto d’imposta e quando scatta l’obbligo

I soggetti obbligati sono quelli elencati nel primo comma dell’art. 23 del D.P.R. 600/1973: società ed enti, imprenditori individuali, esercenti arti e professioni, condomìni. Una persona fisica che paga un professionista per esigenze private non opera la ritenuta. Per i compensi di lavoro autonomo l’art. 25 dispone che la ritenuta si applichi all’atto del pagamento, quindi per cassa: la fattura emessa a dicembre e pagata a gennaio genera una ritenuta di gennaio, che va versata entro il 16 febbraio e indicata nella CU dell’anno del pagamento.

Il momento rilevante è quello in cui il compenso esce effettivamente dalla disponibilità del sostituto. Il dato da controllare in contabilità è quindi la data del pagamento, non la data o il protocollo della fattura.

  • Lavoro autonomo, anche occasionale, e somme per obblighi di fare, non fare o permettere: art. 25 D.P.R. 600/1973.
  • Provvigioni per commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari: art. 25-bis D.P.R. 600/1973.
  • Compensi all’amministratore di condominio e prestazioni rese al condominio: il condominio è sostituto d’imposta anche per i compensi dell’amministratore (art. 25) e opera una ritenuta del 4% sui corrispettivi per appalti di opere e servizi resi nell’esercizio d’impresa (art. 25-ter).
  • Redditi di lavoro dipendente e assimilati: artt. 23 e 24, con logiche proprie (scaglioni, detrazioni, conguaglio) che restano fuori da questa guida.

Aliquote e basi di calcolo

La tabella riepiloga le ipotesi più frequenti negli studi che seguono imprese e professionisti. Le percentuali sono quelle del testo vigente del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 11 TUIR per il primo scaglione IRPEF.

FattispecieBaseAliquotaRiferimento
Compensi di lavoro autonomo (abituale e occasionale) a residentiCompenso lordo, escluse le spese rimborsate in modo analitico20%, a titolo d’accontoArt. 25, c. 1, D.P.R. 600/1973
Provvigioni ad agenti, mediatori, procacciatori50% della provvigione23% (aliquota del primo scaglione IRPEF)Art. 25-bis D.P.R. 600/1973
Provvigioni a chi si avvale in via continuativa di dipendenti o terzi (con dichiarazione)20% della provvigione23%Art. 25-bis D.P.R. 600/1973
Compensi di lavoro autonomo a non residentiCompenso lordo30%, a titolo d’imposta (salvo convenzione)Art. 25, c. 2, D.P.R. 600/1973
Corrispettivi per appalti pagati dal condominioCorrispettivo4%, a titolo d’accontoArt. 25-ter D.P.R. 600/1973

Sulle provvigioni l’aliquota effettiva sul lordo è dunque dell’11,5% (23% sul 50%) oppure del 4,6% (23% sul 20%). La base ridotta richiede la dichiarazione del percipiente di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi. Secondo l’art. 25-bis la dichiarazione vale senza limiti di tempo, finché non viene revocata o finché non vengono meno i requisiti, e l’omessa comunicazione delle variazioni è sanzionata. In archivio va conservata la dichiarazione, non basta la dicitura in fattura.

Rimborsi spese del professionista. Dal 2025, per effetto delle modifiche del D.Lgs. 192/2024 all’art. 54 TUIR, i rimborsi delle spese sostenute per l’incarico e addebitati analiticamente al committente non concorrono al reddito di lavoro autonomo e quindi non subiscono la ritenuta. Le spese devono comparire in fattura separate dal compenso ed essere documentate. Il rimborso forfettario resta compenso a tutti gli effetti, compresa la ritenuta. Per vitto, alloggio, viaggio e taxi sostenuti in Italia, il rimborso concorre comunque al reddito se le spese non sono state pagate con strumenti tracciabili (art. 54, c. 2-bis, TUIR).

Quando la ritenuta non si applica

La verifica preliminare riguarda il regime del percipiente. Errare in questa fase significa trattenere somme non dovute, che il professionista recupera in dichiarazione, oppure ometterne di dovute, con la sanzione per il sostituto.

  • Contribuenti forfettari: i compensi non sono assoggettati a ritenuta. Il percipiente rilascia un’apposita dichiarazione, di norma riportata in fattura (art. 1, c. 67, L. 190/2014). Dal periodo d’imposta 2024 chi paga compensi a forfettari è esonerato anche dalla CU (art. 4, c. 6-septies, D.P.R. 322/1998).
  • Rimborsi spese analitici del professionista: si veda la nota precedente.
  • Categorie escluse dall’art. 25-bis: il comma sulle esclusioni elenca, fra gli altri, banche e società finanziarie per determinate attività, mediatori e rappresentanti di produttori agricoli e ittici, commissionari dei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e del bestiame, alcuni consorzi e cooperative.
  • Prestazioni rese a privati non sostituti d’imposta.
Esoneri soppressi nel 2026. La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, cc. 140-142) ha eliminato dall’art. 25-bis l’esonero da ritenuta sulle provvigioni per agenzie di viaggio e turismo, agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, agenti e commissionari di imprese petrolifere. La decorrenza, fissata inizialmente alle provvigioni corrisposte dal 1° marzo 2026, è stata spostata dal D.L. 38/2026 alle provvigioni corrisposte dal 1° maggio 2026. La legge di conversione (L. 88/2026, art. 6, c. 2-ter, D.L. 38/2026) ha poi reintrodotto, nel testo in vigore dal 23 maggio 2026, l’esonero per le agenzie di viaggio e turismo limitatamente ai compensi per la vendita, l’emissione, la prenotazione o l’intermediazione di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone; le altre provvigioni delle agenzie restano soggette. Per i clienti che pagano questi intermediari va verificato il trattamento delle provvigioni corrisposte dal 1° maggio 2026, distinguendo il periodo fino al 22 maggio.

Versamento: termini, soglia di € 100 e compilazione dell’F24

Le ritenute operate in un mese si versano entro il 16 del mese successivo, con F24 trasmesso solo per via telematica. Nell’F24 il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” va compilato con il mese in cui la ritenuta è stata operata: senza questo dato la quadratura con il quadro ST del 770 diventa un lavoro di ricostruzione.

RitenutaCodice tributo (sezione Erario)Nota
Lavoro dipendente, assimilati, pensioni1001Anche trasferte, mensilità aggiuntive e conguaglio
Lavoro autonomo e provvigioni1040Compensi di lavoro autonomo (art. 25) e provvigioni (art. 25-bis)
Sanzione da ravvedimento: lavoro dipendente e assimilati8947Ris. 18/E/2023, dal 3 luglio 2023
Sanzione da ravvedimento: lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi, locazioni brevi8948Ris. 18/E/2023; sostituisce il vecchio 8906, soppresso

Soglia minima. Per le sole ritenute degli artt. 25 e 25-bis, se l’importo dovuto in un mese non supera € 100 il versamento può essere rinviato e cumulato con quello del mese successivo, e comunque effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno (art. 9, c. 4, D.Lgs. 1/2024, per i compensi pagati dal gennaio 2024). La circolare 9/E/2024 ha precisato che il rinvio al 16 dicembre riguarda le ritenute sui compensi pagati da gennaio a ottobre. Le ritenute di dicembre seguono il termine ordinario del 16 gennaio.

In pratica. La soglia è una facoltà, non un obbligo. Negli studi che gestiscono molti sostituti con pochi compensi conviene decidere una regola unica, per esempio versare sempre, oppure cumulare con una verifica mensile del totale, e annotarla nella scheda cliente. Un cumulo dimenticato a dicembre diventa un omesso versamento.

Omesso o tardivo versamento: sanzioni e ravvedimento

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione per omesso o tardivo versamento è del 25% dell’importo non versato (art. 13, c. 1, D.Lgs. 471/1997, nel testo modificato dal D.Lgs. 87/2024). È ridotta alla metà per i ritardi non superiori a 90 giorni, e per i ritardi fino a 15 giorni è ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo. Il ravvedimento dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997 riduce ancora la sanzione in base al momento della regolarizzazione.

RegolarizzazioneRiduzione della sanzione minimaArt. 13 D.Lgs. 472/1997
Entro 30 giorni dalla scadenza1/10c. 1, lett. a)
Entro 90 giorni1/9c. 1, lett. a-bis)
Entro il termine della dichiarazione dell’anno della violazione1/8c. 1, lett. b)
Oltre tale termine1/7c. 1, lett. b-bis)
Dopo la comunicazione dello schema di atto, senza PVC e senza istanza di adesione1/6c. 1, lett. b-ter)

Gli interessi si calcolano al tasso legale giorno per giorno (1,6% annuo dal 1° gennaio 2026) e si sommano al tributo, cioè si versano con lo stesso codice della ritenuta; la sanzione va invece con il codice 8947 o 8948. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, come le ritenute, l’inizio di accessi, ispezioni o verifiche non preclude il ravvedimento, che resta escluso solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato (art. 13, c. 1-ter, D.Lgs. 472/1997); dopo la constatazione o lo schema di atto si applicano le riduzioni minori delle lettere b-ter) e seguenti.

Profilo penale. L’omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione del 770, è reato quando supera € 150.000 per periodo d’imposta (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000, testo vigente fino al 31 dicembre 2026). Il reato non sussiste se il debito è in corso di estinzione mediante rateazione; in caso di decadenza dalla rateazione rileva se il residuo supera € 50.000. Per i clienti in tensione finanziaria il monitoraggio delle ritenute non versate va tenuto mese per mese, non scoperto in sede di 770.
Testi unici dal 2027. Il D.Lgs. 173/2024 (testo unico sanzioni) abroga dal 1° gennaio 2027 sia l’art. 13 D.Lgs. 471/1997 sia l’art. 10-bis D.Lgs. 74/2000, trasferendone la disciplina nel testo unico. Allo stesso modo il testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025) abroga dal 1° gennaio 2027 gli artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973 e l’art. 9, c. 4, D.Lgs. 1/2024, la cui disciplina confluisce nel testo unico (la ritenuta sulle provvigioni è all’art. 39). Per le violazioni e i pagamenti di oggi si applicano le norme citate sopra. Dal 2027 andrà aggiornato il riferimento normativo nelle lettere e nei pareri.

Dalla ritenuta alla Certificazione Unica e al 770

Ogni ritenuta operata deve ritrovarsi in tre punti: nell’F24 del mese successivo, nella CU del percipiente e nel quadro ST del modello 770. Le scadenze attuali sono:

AdempimentoTermineRiferimento
Consegna della CU al percipiente16 marzo dell’anno successivo (12 giorni dalla richiesta in caso di cessazione del rapporto di lavoro)Art. 4, c. 6-quater, D.P.R. 322/1998
Invio telematico CU (regola generale)16 marzoArt. 4, c. 6-quinquies, D.P.R. 322/1998
Invio CU con soli redditi di lavoro autonomo abituale o provvigioni non occasionali30 aprile (dal 2026)Art. 4, c. 6-quinquies, D.P.R. 322/1998
Invio CU con soli redditi esenti o non dichiarabili in precompilataTermine del 770Art. 4, c. 6-quinquies, D.P.R. 322/1998
Modello 77031 ottobre; per il 770/2026 il 2 novembre 2026, perché il 31 ottobre cade di sabatoArt. 4, c. 4-bis, D.P.R. 322/1998

La ritenuta tardivamente versata con ravvedimento va comunque esposta nel 770 dell’anno di riferimento, con i dati del versamento effettivo. Per la compilazione e le sanzioni della CU si veda la guida alla Certificazione Unica.

Le novità già scritte: la ritenuta sui pagamenti fra imprese dal 2028

La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, cc. 112-115) ha modificato l’art. 25 D.P.R. 600/1973 introducendo una ritenuta d’acconto sui corrispettivi di cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nell’esercizio d’impresa: 0,5% sui pagamenti del 2028 e 1% dal 2029. Il testo vigente esclude i percipienti che hanno aderito al concordato preventivo biennale e quelli in adempimento collaborativo, e non si applica ai pagamenti effettuati con le modalità dell’art. 25, c. 1, D.L. 78/2010 (bonifici per detrazioni). Le modalità attuative sono rinviate a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa fare oggi. Nulla in termini di versamenti, ma vale la pena segnalare ai clienti con gestionali datati che dal 2028 la ritenuta potrebbe riguardare anche i fornitori d’impresa. L’adeguamento delle anagrafiche fornitori (regime, adesione al CPB) richiederà tempo. Seguiremo il provvedimento attuativo.

Controlli di fine anno: la quadratura che evita le sorprese

  • Estrarre dalla contabilità tutti i pagamenti a professionisti e intermediari dell’anno, per data di pagamento, e confrontarli con il totale delle ritenute versate per mese.
  • Verificare che ogni ritenuta ≤ € 100 cumulata sia stata versata entro il 16 dicembre.
  • Controllare il regime dichiarato dai percipienti (forfettari, base ridotta del 20% per le provvigioni) e la presenza della relativa dichiarazione in archivio.
  • Verificare che i rimborsi spese esclusi dalla ritenuta siano analitici e documentati.
  • Per i clienti che pagano agenzie di viaggio o agenti marittimi, aerei e di imprese petrolifere: verificare la ritenuta sulle provvigioni pagate dal 1° maggio 2026 (per le agenzie di viaggio, dal 23 maggio 2026 esclusi i compensi su documenti di viaggio).
  • Individuare le ritenute non versate e pianificare il ravvedimento prima della scadenza del 770, quando la riduzione è più ampia.

Per gli errori nell’F24 e il ravvedimento in generale si veda anche l’articolo F24: errori frequenti e ravvedimento.

Riferimenti normativi e di prassi

  • D.P.R. 600/1973, artt. 23, 25, 25-bis, 25-ter
  • D.P.R. 322/1998, art. 4, cc. 4-bis, 6-quater, 6-quinquies, 6-septies
  • D.Lgs. 1/2024, art. 9, c. 4; Circ. AdE 9/E/2024
  • D.Lgs. 471/1997, art. 13 (testo modificato dal D.Lgs. 87/2024)
  • D.Lgs. 472/1997, art. 13
  • D.Lgs. 74/2000, art. 10-bis
  • L. 190/2014, art. 1, c. 67
  • D.P.R. 917/1986, artt. 11 e 54
  • L. 199/2025, art. 1, cc. 112-115 e 140-142; D.L. 38/2026, art. 6 (conv. L. 88/2026)
  • D.Lgs. 33/2025 (TU versamenti e riscossione, dal 1° gennaio 2027), art. 39
  • Ris. AdE 18/E del 28 aprile 2023

Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.

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