Approfondimento · Per studi professionali
Ritenute d’acconto: guida operativa per il sostituto d’imposta
Dall’applicazione in fattura al versamento, dal ravvedimento alla quadratura con CU e 770: il ciclo completo delle ritenute, aggiornato alle novità 2026.
La ritenuta d’acconto è un adempimento quotidiano, ed è proprio per questo che gli errori si accumulano senza che nessuno se ne accorga: un compenso a un forfettario assoggettato per abitudine, un rimborso spese trattato come compenso, un F24 senza mese di riferimento, una ritenuta non versata che riemerge mesi dopo nella quadratura del 770.
Questa guida segue il ciclo completo della ritenuta, dal pagamento del compenso fino alla dichiarazione del sostituto. È aggiornata alle modifiche in vigore nel 2026, fra cui la fine dell’esonero per alcune categorie di intermediari e la nuova ritenuta sui pagamenti fra imprese già prevista dal 2028.
Chi è sostituto d’imposta e quando scatta l’obbligo
I soggetti obbligati sono quelli elencati nel primo comma dell’art. 23 del D.P.R. 600/1973: società ed enti, imprenditori individuali, esercenti arti e professioni, condomìni. Una persona fisica che paga un professionista per esigenze private non opera la ritenuta. Per i compensi di lavoro autonomo l’art. 25 dispone che la ritenuta si applichi all’atto del pagamento, quindi per cassa: la fattura emessa a dicembre e pagata a gennaio genera una ritenuta di gennaio, che va versata entro il 16 febbraio e indicata nella CU dell’anno del pagamento.
Il momento rilevante è quello in cui il compenso esce effettivamente dalla disponibilità del sostituto. Il dato da controllare in contabilità è quindi la data del pagamento, non la data o il protocollo della fattura.
- Lavoro autonomo, anche occasionale, e somme per obblighi di fare, non fare o permettere: art. 25 D.P.R. 600/1973.
- Provvigioni per commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari: art. 25-bis D.P.R. 600/1973.
- Compensi all’amministratore di condominio e prestazioni rese al condominio: il condominio è sostituto d’imposta anche per i compensi dell’amministratore (art. 25) e opera una ritenuta del 4% sui corrispettivi per appalti di opere e servizi resi nell’esercizio d’impresa (art. 25-ter).
- Redditi di lavoro dipendente e assimilati: artt. 23 e 24, con logiche proprie (scaglioni, detrazioni, conguaglio) che restano fuori da questa guida.
Aliquote e basi di calcolo
La tabella riepiloga le ipotesi più frequenti negli studi che seguono imprese e professionisti. Le percentuali sono quelle del testo vigente del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 11 TUIR per il primo scaglione IRPEF.
| Fattispecie | Base | Aliquota | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Compensi di lavoro autonomo (abituale e occasionale) a residenti | Compenso lordo, escluse le spese rimborsate in modo analitico | 20%, a titolo d’acconto | Art. 25, c. 1, D.P.R. 600/1973 |
| Provvigioni ad agenti, mediatori, procacciatori | 50% della provvigione | 23% (aliquota del primo scaglione IRPEF) | Art. 25-bis D.P.R. 600/1973 |
| Provvigioni a chi si avvale in via continuativa di dipendenti o terzi (con dichiarazione) | 20% della provvigione | 23% | Art. 25-bis D.P.R. 600/1973 |
| Compensi di lavoro autonomo a non residenti | Compenso lordo | 30%, a titolo d’imposta (salvo convenzione) | Art. 25, c. 2, D.P.R. 600/1973 |
| Corrispettivi per appalti pagati dal condominio | Corrispettivo | 4%, a titolo d’acconto | Art. 25-ter D.P.R. 600/1973 |
Sulle provvigioni l’aliquota effettiva sul lordo è dunque dell’11,5% (23% sul 50%) oppure del 4,6% (23% sul 20%). La base ridotta richiede la dichiarazione del percipiente di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi. Secondo l’art. 25-bis la dichiarazione vale senza limiti di tempo, finché non viene revocata o finché non vengono meno i requisiti, e l’omessa comunicazione delle variazioni è sanzionata. In archivio va conservata la dichiarazione, non basta la dicitura in fattura.
Quando la ritenuta non si applica
La verifica preliminare riguarda il regime del percipiente. Errare in questa fase significa trattenere somme non dovute, che il professionista recupera in dichiarazione, oppure ometterne di dovute, con la sanzione per il sostituto.
- Contribuenti forfettari: i compensi non sono assoggettati a ritenuta. Il percipiente rilascia un’apposita dichiarazione, di norma riportata in fattura (art. 1, c. 67, L. 190/2014). Dal periodo d’imposta 2024 chi paga compensi a forfettari è esonerato anche dalla CU (art. 4, c. 6-septies, D.P.R. 322/1998).
- Rimborsi spese analitici del professionista: si veda la nota precedente.
- Categorie escluse dall’art. 25-bis: il comma sulle esclusioni elenca, fra gli altri, banche e società finanziarie per determinate attività, mediatori e rappresentanti di produttori agricoli e ittici, commissionari dei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e del bestiame, alcuni consorzi e cooperative.
- Prestazioni rese a privati non sostituti d’imposta.
Versamento: termini, soglia di € 100 e compilazione dell’F24
Le ritenute operate in un mese si versano entro il 16 del mese successivo, con F24 trasmesso solo per via telematica. Nell’F24 il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” va compilato con il mese in cui la ritenuta è stata operata: senza questo dato la quadratura con il quadro ST del 770 diventa un lavoro di ricostruzione.
| Ritenuta | Codice tributo (sezione Erario) | Nota |
|---|---|---|
| Lavoro dipendente, assimilati, pensioni | 1001 | Anche trasferte, mensilità aggiuntive e conguaglio |
| Lavoro autonomo e provvigioni | 1040 | Compensi di lavoro autonomo (art. 25) e provvigioni (art. 25-bis) |
| Sanzione da ravvedimento: lavoro dipendente e assimilati | 8947 | Ris. 18/E/2023, dal 3 luglio 2023 |
| Sanzione da ravvedimento: lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi, locazioni brevi | 8948 | Ris. 18/E/2023; sostituisce il vecchio 8906, soppresso |
Soglia minima. Per le sole ritenute degli artt. 25 e 25-bis, se l’importo dovuto in un mese non supera € 100 il versamento può essere rinviato e cumulato con quello del mese successivo, e comunque effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno (art. 9, c. 4, D.Lgs. 1/2024, per i compensi pagati dal gennaio 2024). La circolare 9/E/2024 ha precisato che il rinvio al 16 dicembre riguarda le ritenute sui compensi pagati da gennaio a ottobre. Le ritenute di dicembre seguono il termine ordinario del 16 gennaio.
Omesso o tardivo versamento: sanzioni e ravvedimento
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione per omesso o tardivo versamento è del 25% dell’importo non versato (art. 13, c. 1, D.Lgs. 471/1997, nel testo modificato dal D.Lgs. 87/2024). È ridotta alla metà per i ritardi non superiori a 90 giorni, e per i ritardi fino a 15 giorni è ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo. Il ravvedimento dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997 riduce ancora la sanzione in base al momento della regolarizzazione.
| Regolarizzazione | Riduzione della sanzione minima | Art. 13 D.Lgs. 472/1997 |
|---|---|---|
| Entro 30 giorni dalla scadenza | 1/10 | c. 1, lett. a) |
| Entro 90 giorni | 1/9 | c. 1, lett. a-bis) |
| Entro il termine della dichiarazione dell’anno della violazione | 1/8 | c. 1, lett. b) |
| Oltre tale termine | 1/7 | c. 1, lett. b-bis) |
| Dopo la comunicazione dello schema di atto, senza PVC e senza istanza di adesione | 1/6 | c. 1, lett. b-ter) |
Gli interessi si calcolano al tasso legale giorno per giorno (1,6% annuo dal 1° gennaio 2026) e si sommano al tributo, cioè si versano con lo stesso codice della ritenuta; la sanzione va invece con il codice 8947 o 8948. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, come le ritenute, l’inizio di accessi, ispezioni o verifiche non preclude il ravvedimento, che resta escluso solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato (art. 13, c. 1-ter, D.Lgs. 472/1997); dopo la constatazione o lo schema di atto si applicano le riduzioni minori delle lettere b-ter) e seguenti.
Dalla ritenuta alla Certificazione Unica e al 770
Ogni ritenuta operata deve ritrovarsi in tre punti: nell’F24 del mese successivo, nella CU del percipiente e nel quadro ST del modello 770. Le scadenze attuali sono:
| Adempimento | Termine | Riferimento |
|---|---|---|
| Consegna della CU al percipiente | 16 marzo dell’anno successivo (12 giorni dalla richiesta in caso di cessazione del rapporto di lavoro) | Art. 4, c. 6-quater, D.P.R. 322/1998 |
| Invio telematico CU (regola generale) | 16 marzo | Art. 4, c. 6-quinquies, D.P.R. 322/1998 |
| Invio CU con soli redditi di lavoro autonomo abituale o provvigioni non occasionali | 30 aprile (dal 2026) | Art. 4, c. 6-quinquies, D.P.R. 322/1998 |
| Invio CU con soli redditi esenti o non dichiarabili in precompilata | Termine del 770 | Art. 4, c. 6-quinquies, D.P.R. 322/1998 |
| Modello 770 | 31 ottobre; per il 770/2026 il 2 novembre 2026, perché il 31 ottobre cade di sabato | Art. 4, c. 4-bis, D.P.R. 322/1998 |
La ritenuta tardivamente versata con ravvedimento va comunque esposta nel 770 dell’anno di riferimento, con i dati del versamento effettivo. Per la compilazione e le sanzioni della CU si veda la guida alla Certificazione Unica.
Le novità già scritte: la ritenuta sui pagamenti fra imprese dal 2028
La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, cc. 112-115) ha modificato l’art. 25 D.P.R. 600/1973 introducendo una ritenuta d’acconto sui corrispettivi di cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nell’esercizio d’impresa: 0,5% sui pagamenti del 2028 e 1% dal 2029. Il testo vigente esclude i percipienti che hanno aderito al concordato preventivo biennale e quelli in adempimento collaborativo, e non si applica ai pagamenti effettuati con le modalità dell’art. 25, c. 1, D.L. 78/2010 (bonifici per detrazioni). Le modalità attuative sono rinviate a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Controlli di fine anno: la quadratura che evita le sorprese
- Estrarre dalla contabilità tutti i pagamenti a professionisti e intermediari dell’anno, per data di pagamento, e confrontarli con il totale delle ritenute versate per mese.
- Verificare che ogni ritenuta ≤ € 100 cumulata sia stata versata entro il 16 dicembre.
- Controllare il regime dichiarato dai percipienti (forfettari, base ridotta del 20% per le provvigioni) e la presenza della relativa dichiarazione in archivio.
- Verificare che i rimborsi spese esclusi dalla ritenuta siano analitici e documentati.
- Per i clienti che pagano agenzie di viaggio o agenti marittimi, aerei e di imprese petrolifere: verificare la ritenuta sulle provvigioni pagate dal 1° maggio 2026 (per le agenzie di viaggio, dal 23 maggio 2026 esclusi i compensi su documenti di viaggio).
- Individuare le ritenute non versate e pianificare il ravvedimento prima della scadenza del 770, quando la riduzione è più ampia.
Per gli errori nell’F24 e il ravvedimento in generale si veda anche l’articolo F24: errori frequenti e ravvedimento.
Riferimenti normativi e di prassi
- D.P.R. 600/1973, artt. 23, 25, 25-bis, 25-ter
- D.P.R. 322/1998, art. 4, cc. 4-bis, 6-quater, 6-quinquies, 6-septies
- D.Lgs. 1/2024, art. 9, c. 4; Circ. AdE 9/E/2024
- D.Lgs. 471/1997, art. 13 (testo modificato dal D.Lgs. 87/2024)
- D.Lgs. 472/1997, art. 13
- D.Lgs. 74/2000, art. 10-bis
- L. 190/2014, art. 1, c. 67
- D.P.R. 917/1986, artt. 11 e 54
- L. 199/2025, art. 1, cc. 112-115 e 140-142; D.L. 38/2026, art. 6 (conv. L. 88/2026)
- D.Lgs. 33/2025 (TU versamenti e riscossione, dal 1° gennaio 2027), art. 39
- Ris. AdE 18/E del 28 aprile 2023
Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.