Approfondimento · Per imprese e imprenditori
Impatriati, ricercatori e docenti: i regimi fiscali per chi si trasferisce in Italia
Per imprese che assumono dall'estero e per professionisti e lavoratori che rientrano: come funzionano oggi i regimi agevolati, quali requisiti contano e come si applicano in busta paga o in dichiarazione.
Attrarre una figura qualificata dall'estero, o convincere un ricercatore italiano a rientrare, passa spesso anche dal fisco. L'ordinamento prevede regimi che riducono in modo consistente l'IRPEF sui redditi di lavoro di chi trasferisce la residenza fiscale in Italia: il regime degli impatriati, riscritto dal 2024, e quello per docenti e ricercatori, più generoso ma riservato a chi fa ricerca o insegna. Accanto a questi c'è l'imposta sostitutiva per i neo residenti, pensata per chi ha redditi soprattutto esteri.
Per un'impresa che assume, conoscerli significa poter offrire lo stesso netto con un costo aziendale più basso, o un netto più alto a parità di costo. Per chi si trasferisce, significa non perdere il beneficio per un requisito documentato male. Il quadro è quello in vigore al 14 ottobre 2026; dal 1° gennaio 2027 queste regole confluiscono nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi.
I regimi in una tabella
| Regime | Per chi | Beneficio | Durata | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nuovo regime impatriati | Lavoratori dipendenti e autonomi con elevata qualificazione che trasferiscono la residenza dal 2024 | Reddito di lavoro imponibile al 50% (40% con figli minori), fino a € 600.000 annui | Anno del trasferimento e quattro successivi | Art. 5 D.Lgs. 209/2023 |
| Docenti e ricercatori | Docenti e ricercatori con almeno due anni di attività documentata all'estero | Emolumenti esclusi al 90% da IRPEF e non soggetti a IRAP | Anno del trasferimento e cinque successivi, estendibile | Art. 44 D.L. 78/2010 |
| Neo residenti | Persone non residenti in Italia per almeno nove dei dieci periodi precedenti | Imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri | Fino a quindici anni | Art. 24-bis TUIR |
| Vecchio regime impatriati | Chi ha trasferito la residenza entro il 31 dicembre 2023 | Resta la disciplina previgente | Secondo le regole originarie | Art. 16 D.Lgs. 147/2015 |
Il punto di partenza per tutti è lo stesso: diventare fiscalmente residenti in Italia. Senza un trasferimento effettivo e documentato della residenza fiscale, nessuno di questi regimi si applica.
Prima di tutto: la residenza fiscale
Dal 2024 l'art. 2 del TUIR, riscritto dal D.Lgs. 209/2023, considera residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno in Italia la residenza civile o il domicilio, oppure vi sono fisicamente presenti. Il domicilio è oggi definito come il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari della persona. L'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente per la maggior parte dell'anno fa presumere la residenza, salvo prova contraria.
Due conseguenze pratiche per chi organizza un trasferimento. La data del trasferimento va scelta con attenzione, perché determina l'anno di partenza del regime e il conteggio dei periodi di residenza all'estero. E le prove della residenza (contratto di casa, iscrizione anagrafica, contratto di lavoro, trasferimento della famiglia) vanno raccolte subito, perché saranno chieste in caso di controllo, a volte anni dopo.
Il nuovo regime degli impatriati
Per chi trasferisce la residenza in Italia dal periodo d'imposta 2024 si applica l'art. 5 del D.Lgs. 209/2023. I redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo professionale prodotti in Italia concorrono al reddito complessivo solo per il 50%, entro un limite annuo di € 600.000 di reddito agevolabile, se ricorrono tutte queste condizioni:
- impegno a restare fiscalmente residenti in Italia per almeno quattro anni;
- non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il trasferimento; il periodo sale a sei o sette anni se la persona lavora in Italia per lo stesso datore di lavoro, o per una società dello stesso gruppo, per cui lavorava all'estero;
- prestare l'attività lavorativa per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio italiano;
- possedere i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione definiti dalle norme sui lavoratori altamente qualificati (D.Lgs. 108/2012 e D.Lgs. 206/2007), oppure aver svolto attività di ricerca, anche applicata, nell'ambito dell'intelligenza artificiale (ipotesi aggiunta dalla L. 132/2025).
La percentuale imponibile scende al 40% se il lavoratore si trasferisce con un figlio minorenne, oppure se un figlio nasce o viene adottato durante il periodo di fruizione, a condizione che il minore sia residente in Italia. Il regime vale per il periodo d'imposta del trasferimento e per i quattro successivi. Se la residenza in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade e i benefici già fruiti vengono recuperati con gli interessi.
| Esempio ipotetico | Senza figli | Con figlio minore |
|---|---|---|
| Reddito di lavoro dipendente annuo | € 120.000 | € 120.000 |
| Quota imponibile IRPEF | € 60.000 (50%) | € 48.000 (40%) |
| Quota esclusa dal reddito | € 60.000 | € 72.000 |
Rispetto al vecchio regime, la prassi ha chiarito che non è più necessario un collegamento funzionale tra trasferimento e avvio dell'attività che produce il reddito agevolato (risposta n. 66/2025). Restano invece decisivi il requisito di qualificazione, che va documentato con titoli ed esperienza, e il conteggio degli anni di residenza all'estero, che è la causa più frequente di contestazione.
Il regime per docenti e ricercatori
L'art. 44 del D.L. 78/2010 prevede un'agevolazione molto più ampia, ma riservata a chi fa ricerca o insegna. Gli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori sono esclusi dal reddito imponibile per il 90% e non concorrono alla base imponibile IRAP. I requisiti sono:
- possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
- residenza all'estero non occasionale;
- attività di ricerca o docenza documentata all'estero, presso centri di ricerca pubblici o privati o università, per almeno due anni continuativi;
- svolgimento dell'attività di docenza o ricerca in Italia, con acquisizione della residenza fiscale.
Il beneficio vale per il periodo d'imposta in cui si acquisisce la residenza e per i cinque successivi, sempre che la residenza fiscale in Italia permanga. La durata si allunga a sette periodi successivi per chi ha un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, oppure diventa proprietario di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia; a dieci periodi con almeno due figli; a dodici con almeno tre figli.
Per un'impresa privata il regime è interessante quando assume ricercatori in un proprio centro di ricerca: l'esclusione dall'IRAP riduce anche il costo per l'azienda. Va però verificato con cura che l'attività svolta in Italia sia davvero di ricerca e non un ruolo tecnico o commerciale con un titolo diverso, perché è su questo che si concentrano i controlli.
Si possono combinare?
Con il vecchio regime degli impatriati la risposta era no: un decreto ministeriale del 2016 vietava di fruire contemporaneamente dell'art. 16 del D.Lgs. 147/2015 e dell'art. 44, e chi aveva i requisiti per entrambi doveva scegliere. Per il nuovo regime l'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 16 del 28 gennaio 2025, ha detto il contrario: in assenza di un divieto espresso, i regimi per chi rientra in Italia sono fruibili contemporaneamente dallo stesso soggetto, nello stesso periodo d'imposta, su redditi diversi e nel rispetto dei requisiti di ciascuno.
L'esempio fatto dall'Agenzia è quello di un professore universitario che è anche medico: l'art. 44 si applica ai redditi dell'attività di docenza, il nuovo regime degli impatriati al reddito di lavoro autonomo. Non si sommano due agevolazioni sullo stesso reddito: si applica a ogni reddito il regime che gli spetta.
Diverso il caso dell'imposta sostitutiva per i neo residenti. Già dal 2017 i suoi effetti non sono cumulabili con il regime di docenti e ricercatori dell'art. 44 e con il vecchio regime degli impatriati (art. 1, comma 154, L. 232/2016). L'art. 2 del D.L. 38/2026 ha aggiunto all'elenco il nuovo regime dell'art. 5 D.Lgs. 209/2023, per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal periodo d'imposta 2027: chi si trasferisce entro il 2026 non è toccato da questa nuova preclusione.
L'imposta sostitutiva per i neo residenti
L'art. 24-bis del TUIR è uno strumento diverso: non riduce le imposte sul reddito di lavoro prodotto in Italia, ma sostituisce l'IRPEF sui redditi prodotti all'estero con un importo fisso annuo. Può optare chi non è stato fiscalmente residente in Italia per almeno nove periodi d'imposta nei dieci precedenti. L'importo è oggi di € 300.000 per periodo d'imposta, ridotto a € 50.000 per ciascun familiare a cui l'opzione viene estesa, e vale per chi trasferisce la residenza dal 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore della L. 199/2025; chi si è trasferito prima resta con gli importi previsti al momento del trasferimento (€ 200.000 per i trasferimenti successivi all'entrata in vigore del D.L. 113/2024, nell'agosto 2024; € 100.000 per quelli precedenti). L'opzione cessa dopo quindici anni ed è revocabile.
È un regime per patrimoni e redditi esteri rilevanti, non per il lavoratore dipendente assunto da un'impresa italiana. Va però conosciuto, perché per un dirigente con importanti redditi finanziari all'estero la scelta tra flat tax e regime degli impatriati, che dal 2027 non si potranno più cumulare, va fatta prima del trasferimento.
Come si applica in pratica
Per il lavoratore dipendente il canale ordinario è il datore di lavoro: il dipendente presenta una richiesta scritta, con una dichiarazione sul possesso dei requisiti, e il datore applica le ritenute sull'imponibile ridotto dal periodo di paga successivo, recuperando in sede di conguaglio i mesi precedenti. Se la richiesta non è stata fatta, se il datore di lavoro è estero o se il reddito è di lavoro autonomo, il beneficio si fa valere nella dichiarazione dei redditi.
- Per l'impresa che assume: verificare i requisiti prima dell'offerta, raccogliere la dichiarazione del lavoratore con data del trasferimento e anni di residenza all'estero, conservare i documenti sulla qualificazione, applicare la percentuale corretta e aggiornarla se nasce un figlio.
- Per il lavoratore: conservare prove della residenza estera negli anni precedenti (certificati di residenza fiscale, dichiarazioni presentate all'estero, contratti) e della qualificazione; comunicare al datore ogni variazione, compreso il trasferimento all'estero prima dei quattro anni.
- Per i ricercatori: documentare i due anni continuativi di attività all'estero presso università o centri di ricerca, con contratti e attestazioni dell'ente, e la natura di ricerca o docenza dell'attività svolta in Italia.
- In caso di dubbio sui requisiti è possibile presentare interpello all'Agenzia delle Entrate, tenendo conto che l'interpello non può avere ad oggetto accertamenti di fatto, come il concreto possesso della qualificazione.
Gli errori più frequenti
- Contare male gli anni di residenza all'estero, soprattutto per chi rientra presso lo stesso gruppo per cui lavorava fuori dall'Italia, dove il periodo minimo sale a sei o sette anni.
- Dare per scontato il requisito di elevata qualificazione senza averlo documentato con titoli o anni di esperienza.
- Trasferirsi formalmente lasciando all'estero famiglia e interessi: la residenza fiscale si gioca anche sul domicilio, cioè sulle relazioni personali e familiari.
- Lasciare l'Italia prima dei quattro anni senza considerare la decadenza e il recupero delle imposte risparmiate.
- Applicare il nuovo regime a chi si è trasferito entro il 2023, o viceversa.
- Sommare due agevolazioni sullo stesso reddito invece di applicare a ciascun reddito il proprio regime.
- Pianificare un trasferimento nel 2027 contando sul cumulo con la flat tax dei neo residenti, non più ammesso.
Questi regimi valgono decine di migliaia di euro all'anno per una sola persona, e i loro presupposti si fissano al momento del trasferimento. Il momento giusto per verificarli è prima della firma del contratto e del cambio di residenza, quando si possono ancora scegliere date e struttura.
Riferimenti normativi e di prassi
- D.Lgs. 209/2023, art. 5 (modificato dalla L. 132/2025, art. 22)
- D.L. 78/2010, art. 44
- D.P.R. 917/1986 (TUIR), artt. 2 e 24-bis
- D.Lgs. 147/2015, art. 16 (per i trasferimenti entro il 2023)
- L. 232/2016, art. 1, c. 154, come modificato dall'art. 2 D.L. 38/2026, conv. L. 88/2026 (divieto di cumulo con l'art. 24-bis)
- L. 199/2025, art. 1, c. 26; D.L. 113/2024, art. 2
- D.Lgs. 117/2026 (nuovo TUIR, dal 1° gennaio 2027)
- Agenzia delle Entrate, risposte n. 16/2025 e n. 66/2025; D.M. 26 maggio 2016, art. 2
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