Approfondimento · Per imprese e imprenditori

Guida al trasferimento della residenza fiscale all'estero

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Quando si smette davvero di essere residenti in Italia dopo la riforma del 2024, quali prove servono e cosa succede all'impresa e alle partecipazioni dell'imprenditore che si trasferisce.

Trasferirsi all'estero non basta per smettere di pagare le imposte in Italia. La residenza fiscale si decide sui fatti: dove si vive, dove si trovano la famiglia e le relazioni, quanti giorni si trascorrono nel Paese. Chi resta residente in Italia vi è tassato su tutti i redditi, ovunque prodotti; chi diventa non residente vi è tassato solo sui redditi prodotti in Italia. La differenza, per un imprenditore, è enorme, ed è anche uno dei temi su cui l'Agenzia delle Entrate controlla di più.

Dal 1° gennaio 2024 le regole sono cambiate: il D.Lgs. 209/2023 ha riscritto i criteri dell'art. 2 del TUIR e quelli dell'art. 73 per le società, e l'Agenzia li ha commentati con la circolare n. 20/E del 4 novembre 2024. Questa guida spiega come funzionano oggi, come si prepara un trasferimento che regga a una verifica e quali effetti ha sull'impresa e sulle partecipazioni. Gli articoli del TUIR sono citati nella numerazione in vigore al 14 ottobre 2026 (il nuovo testo unico, D.Lgs. 117/2026, si applica dal 1° gennaio 2027 e li rinumera).

Residenza anagrafica e residenza fiscale

Sono due cose diverse. La residenza anagrafica è l'iscrizione nei registri della popolazione di un comune italiano o, per chi vive all'estero, nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). La residenza fiscale è la condizione che determina come lo Stato ti tassa, e dipende da criteri fissati dalla legge tributaria, di cui l'iscrizione anagrafica è solo uno.

Fino al 2023 l'iscrizione nell'anagrafe italiana per la maggior parte dell'anno rendeva residenti in modo automatico, senza possibilità di prova contraria: chi si era trasferito all'estero senza iscriversi all'AIRE restava residente per il fisco. Dal 2024 la regola è cambiata in entrambe le direzioni. L'iscrizione anagrafica è diventata una presunzione superabile con prova contraria, ma i criteri sostanziali sono più ampi e uno solo di essi basta a far restare residenti.

Le conseguenze pratiche sono rilevanti. Finché si è residenti in Italia si dichiarano qui tutti i redditi, compresi quelli prodotti all'estero (con il credito per le imposte pagate all'estero, nei limiti di legge), e si devono assolvere gli obblighi di monitoraggio sulle attività detenute fuori dall'Italia. Da non residenti si dichiarano in Italia solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato: ad esempio i canoni di un immobile italiano, i compensi pagati da una società italiana, i dividendi di una società italiana. Proprio perché la differenza può essere significativa, un trasferimento solo formale è il primo bersaglio di un controllo.

Da sapere. Iscriversi all'AIRE è necessario ma non sufficiente. Chi si iscrive all'AIRE ma continua ad avere in Italia la famiglia o a trascorrervi la maggior parte dell'anno resta fiscalmente residente in Italia.

I quattro criteri in vigore dal 2024

Secondo l'art. 2, comma 2, del TUIR, come modificato dal D.Lgs. 209/2023, si considerano residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d'imposta, hanno in Italia almeno uno di questi collegamenti. I criteri sono alternativi: ne basta uno.

CriterioChe cosa significaCosa guarda il fisco
Residenza civilisticaDimora abituale in ItaliaDove si vive stabilmente
DomicilioLuogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiariConiuge o partner, figli, vita sociale stabile
Presenza fisicaPresenza nel territorio dello Stato, per qualunque motivoConteggio dei giorni, comprese le frazioni di giorno
Iscrizione anagraficaIscrizione nell'anagrafe della popolazione residentePresunzione relativa: si può dare prova contraria

Il periodo d'imposta è l'anno solare: la «maggior parte» significa almeno 183 giorni (184 negli anni bisestili). Per la presenza fisica la circolare 20/E chiarisce che i giorni si sommano anche se non consecutivi e che ogni frazione di giorno vale come giorno intero: chi atterra in Italia alle 23 conta come presente per tutta la giornata. Chi lavora in smart working dall'Italia per più di metà anno, anche per un datore di lavoro estero, è quindi residente.

Il nuovo concetto di domicilio è il cambiamento più rilevante per chi si trasferisce. In passato si discuteva se contasse di più il centro degli affari o quello degli affetti; oggi la legge guarda alle relazioni personali e familiari. Secondo la circolare vi rientrano il matrimonio e l'unione civile, ma anche la convivenza stabile e, se supportata da elementi certi, una vita sociale continuativa. Un imprenditore che si trasferisce a Londra lasciando in Italia coniuge e figli resta, di regola, domiciliato in Italia.

Attenzione. I nuovi criteri si applicano dal periodo d'imposta 2024. Per gli anni fino al 2023 la residenza si valuta con le regole precedenti, compresa la presunzione assoluta legata all'iscrizione anagrafica.

Come si prepara il trasferimento

Il trasferimento va costruito come una prova da presentare in un eventuale controllo, anni dopo. Gli elementi che contano sono quelli fattuali.

  • Iscrizione all'AIRE con dichiarazione al consolato competente entro 90 giorni dall'arrivo nel nuovo Paese (art. 6 L. 470/1988): comporta la cancellazione dall'anagrafe del comune di provenienza;
  • Abitazione all'estero con contratto di affitto o atto di acquisto, utenze intestate, residenza registrata nel nuovo Paese;
  • Famiglia: dove vivono coniuge o partner e figli, dove sono iscritti a scuola;
  • Giorni di presenza: calendario documentato (biglietti, carte di imbarco, pagamenti con carta), tenendo conto che anche poche ore valgono un giorno;
  • Attività lavorativa: contratto, sede di lavoro, ruolo effettivo all'estero;
  • Relazioni economiche e sociali: conti correnti, assicurazioni sanitarie, iscrizione a circoli e associazioni, medico di base;
  • Certificato di residenza fiscale rilasciato dall'amministrazione del nuovo Paese.

Dal 1° gennaio 2024 la mancata iscrizione all'AIRE è sanzionata: la legge di bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1, comma 242) ha modificato l'art. 11 della L. 1228/1954 prevedendo, per l'omessa dichiarazione di trasferimento all'estero, una sanzione da € 200 a € 1.000 per ciascun anno in cui l'omissione perdura. La sanzione è irrogata dal comune e va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'omissione.

Da sapere. La residenza si valuta anno per anno. Il primo anno, se ci si trasferisce a metà anno, è quello più delicato: chi parte ad agosto ha già trascorso in Italia la maggior parte del periodo d'imposta e resta residente per tutto l'anno, salvo che una convenzione disponga diversamente.

I Paesi a fiscalità privilegiata

Per i cittadini italiani cancellati dall'anagrafe e trasferiti in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, l'art. 2, comma 2-bis, del TUIR prevede una presunzione di residenza in Italia: si considerano residenti, salvo prova contraria. L'elenco dei Paesi è quello del D.M. 4 maggio 1999, modificato nel tempo, che va controllato nella versione vigente al momento del trasferimento. La riforma del 2024 non ha modificato questa presunzione, come conferma la circolare 20/E.

La presunzione inverte l'onere della prova: non è il fisco a dover dimostrare che il contribuente è residente in Italia, ma il contribuente a dover dimostrare di non esserlo. Secondo la prassi dell'Agenzia (circolare n. 140/E del 1999) serve la dimostrazione della perdita di ogni significativo collegamento con l'Italia e, insieme, di una localizzazione reale e duratura nel nuovo Paese.

Attenzione. Per chi si trasferisce in uno di questi Paesi la documentazione della sezione 3 non è facoltativa: in un controllo è l'unico strumento per superare la presunzione. Conviene raccoglierla fin dal primo giorno.

Doppia residenza e convenzioni

Può accadere che due Stati considerino la stessa persona residente secondo le rispettive leggi interne: ad esempio l'Italia, perché la famiglia è rimasta qui, e il Paese di destinazione, perché vi si trascorre gran parte dell'anno. Se tra i due Stati esiste una convenzione contro le doppie imposizioni, il conflitto si risolve con le regole di prevalenza (tie-breaker rules) dell'art. 4 del Modello OCSE, che prevalgono sulla legge interna, compresa la presunzione anagrafica.

  • Abitazione permanente: si è residenti nello Stato in cui si dispone di un'abitazione permanente;
  • Centro degli interessi vitali: se si ha un'abitazione in entrambi, conta lo Stato con cui le relazioni personali ed economiche sono più strette;
  • Soggiorno abituale: se il centro degli interessi non è determinabile, lo Stato in cui si soggiorna abitualmente;
  • Nazionalità, e in ultima istanza l'accordo tra le autorità dei due Stati.

I criteri si applicano in ordine e ci si ferma al primo che dà una risposta univoca. Ogni convenzione va però letta nel suo testo, perché non tutte riproducono fedelmente il Modello OCSE: prima di contare su una regola di prevalenza occorre verificarla nel trattato applicabile.

Cosa succede all'impresa e alle partecipazioni

Per un imprenditore il trasferimento personale è solo metà del problema. L'altra metà è che cosa accade a ciò che lascia in Italia.

  • Impresa individuale: se l'imprenditore trasferisce la residenza e i beni dell'impresa non restano collegati a una stabile organizzazione in Italia, si applica l'imposizione in uscita (exit tax, art. 166 TUIR): le plusvalenze latenti, avviamento compreso, sono tassate sulla differenza tra valore di mercato e costo fiscale, con possibilità di rateizzare l'imposta in presenza delle condizioni di legge. L'operazione si dichiara nel quadro TR;
  • Società partecipate: la srl resta residente in Italia se vi ha, per la maggior parte del periodo d'imposta, la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale (art. 73, comma 3, TUIR). Il trasferimento del socio non cambia la residenza della società;
  • Dividendi: gli utili distribuiti da una società italiana a un socio non residente sono soggetti a ritenuta in Italia, con possibilità di applicare l'aliquota ridotta prevista dalla convenzione;
  • Compensi da amministratore pagati da una società italiana a un amministratore non residente: si considerano prodotti in Italia e restano di regola tassabili anche qui; l'effetto della convenzione dipende dal testo del singolo trattato.

Il rischio opposto riguarda la società estera. Se l'imprenditore costituisce una società nel nuovo Paese ma continua a prendere le decisioni strategiche dall'Italia, quella società può essere considerata residente in Italia. Dal 2024 la sede di direzione effettiva è definita come la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società nel suo complesso, e la gestione ordinaria come il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente.

Da sapere. Una verifica preventiva sulla propria residenza non si può chiedere con un interpello: secondo l'Agenzia la residenza dipende da elementi di fatto e le istanze sono inammissibili. Per questo la pianificazione va fatta con un professionista prima della partenza, non dopo la prima lettera dell'Agenzia.

Errori frequenti

  • Contare solo sull'AIRE, lasciando in Italia famiglia, casa e abitudini;
  • Non contare le frazioni di giorno: i rientri brevi per riunioni o fine settimana si accumulano rapidamente;
  • Partire nella seconda metà dell'anno senza considerare che quell'anno si è ancora residenti in Italia, salvo diversa regola convenzionale;
  • Dimenticare l'impresa: l'exit tax sull'impresa individuale e la residenza delle società vanno pianificate insieme al trasferimento personale;
  • Trasferirsi in un Paese a fiscalità privilegiata senza raccogliere da subito le prove della presenza effettiva;
  • Gestire la società estera dall'Italia, attirando qui la sua residenza.

Un trasferimento ben fatto parte da una domanda semplice: dove si svolgerà davvero la propria vita nei prossimi anni. Se la risposta è all'estero, si tratta di renderla documentabile e di sistemare per tempo impresa e partecipazioni. Se la risposta è ancora in parte in Italia, nessun accorgimento formale può sostituirla.

Riferimenti normativi e di prassi

  • D.P.R. 917/1986 (TUIR), artt. 2, 73 e 166 (numerazione vigente fino al 31 dicembre 2026)
  • D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, artt. 1 e 2
  • Agenzia delle Entrate, circolare n. 20/E del 4 novembre 2024
  • D.M. 4 maggio 1999 e successive modifiche; circolare n. 140/E del 1999
  • L. 24 dicembre 1954, n. 1228, art. 11; L. 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 242
  • L. 27 ottobre 1988, n. 470
  • Modello OCSE di convenzione, art. 4

Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.

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