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Rivalutazione delle quote: conviene prima di vendere?

Stai per vendere le quote della tua società? Confronta l'imposta del 26% sulla plusvalenza con il 21% sull'intero valore periziato previsto dalla rideterminazione del 2026, con il costo della perizia e, se vuoi, il pagamento in tre rate.

Di norma capitale versato più versamenti successivi, o il prezzo pagato se hai acquistato le quote.
La frazione del valore della società stimato dalla perizia giurata che spetta alla tua partecipazione (non il patrimonio netto di bilancio).
La parte del preventivo che paghi tu: aumenta il tuo costo fiscale (comma 5). Se la perizia la paga la società, lascia 0.
Pagamento dell'imposta sostitutiva

Come funziona il calcolo

Senza rivalutazione. Vendendo le quote, la persona fisica paga l'imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza, cioè sulla differenza tra prezzo incassato e costo fiscalmente riconosciuto. L'aliquota vale per le partecipazioni qualificate e non qualificate (art. 3, comma 1, DL 66/2014 e art. 5, comma 2, D.Lgs. 461/1997, come modificato dalla L. 205/2017).

Con rivalutazione. Chi possiede le quote al 1° gennaio 2026 può assumere come nuovo costo fiscale il valore risultante da una perizia giurata riferita a quella data, pagando un'imposta sostitutiva del 21% sull'intero valore periziato, non sulla sola differenza (art. 5, commi 1 e 2, L. 448/2001; aliquota portata dal 18% al 21% dall'art. 1, comma 144, L. 199/2025). Perizia giurata e versamento vanno completati entro il 30 novembre 2026. Il costo della perizia sostenuto dal socio si aggiunge al nuovo costo fiscale; se la paga la società, è la società a dedurlo in cinque esercizi (comma 5); se poi vendi a un prezzo superiore, sulla differenza paghi il 26%.

Rate. L'imposta si può pagare in un massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dal 30 novembre; sulle rate successive alla prima si aggiungono gli interessi del 3% annuo (comma 3). Il calcolatore applica il 3% per un anno alla seconda rata (30 novembre 2027) e per due anni alla terza (30 novembre 2028).

Soglia di convenienza. Se il prezzo coincide con il valore periziato, il confronto è tra il 21% del valore e il 26% della plusvalenza: la rivalutazione smette di convenire quando il costo fiscale supera 5/26 del valore, circa il 19%. Perizia e interessi abbassano ulteriormente la soglia; il calcolatore la ricalcola sui tuoi numeri, insieme al prezzo minimo di vendita da cui la rivalutazione inizia a convenire.

Limiti e avvertenze L'imposta sostitutiva si paga anche se la vendita poi non si conclude, e chi rateizza resta debitore delle rate successive. Se vendi a un prezzo inferiore al valore periziato non realizzi una minusvalenza deducibile (art. 5, comma 6). Il calcolo riguarda persone fisiche che possiedono quote di società non quotate fuori dall'attività d'impresa; non considera le partecipazioni in società di Stati a fiscalità privilegiata (aliquota 36%, non rateizzabile), lo scomputo di imposte versate per rivalutazioni precedenti, i prezzi differiti o condizionati come l'earn-out e le operazioni diverse dalla cessione diretta delle quote. Dal 1° gennaio 2027 l'art. 5 della L. 448/2001 è abrogato dal D.Lgs. 117/2026: il calcolo si riferisce alla rideterminazione dei valori al 1° gennaio 2026. Il risultato è indicativo e non sostituisce una verifica sul caso concreto.

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