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Aprire un e-commerce alimentare senza magazzino: cosa serve davvero

Un e-commerce alimentare senza magazzino sembra il modello più leggero possibile: nessun prodotto da stoccare, nessun capitale immobilizzato in scorte, solo un sito e un catalogo. Sul piano regolatorio, però, non è affatto un modello leggero: chi vende cibo online, anche senza toccarlo fisicamente, entra in un perimetro di adempimenti specifico che va conosciuto prima di aprire, non scoperto dopo.

Vale la pena ripercorrere, nell'ordine in cui si presentano davvero, i punti che definiscono se il progetto è impostato correttamente.

Il modello: dropshipping da produttori

Il modello tipico di questi progetti è il dropshipping alimentare: il negozio online raccoglie l'ordine e il pagamento, ma la merce parte direttamente da un produttore — tipicamente aziende agricole o piccoli produttori — verso il cliente finale, senza mai transitare fisicamente da chi gestisce il sito. È un modello che riduce drasticamente l'investimento iniziale, ma che non esonera da nessuno degli obblighi previsti per chi vende alimenti, semplicemente perché non si possiede un magazzino.

Il codice ATECO non è più uno solo

Con la nuova classificazione ATECO 2025 è cambiato un aspetto strutturale per chi fa e-commerce: il vecchio codice unico 47.91.10, che raggruppava genericamente il commercio elettronico, non esiste più in quella forma. Il commercio online si è «spacchettato» in decine di codici distinti, corrispondenti alla natura del prodotto venduto: per un e-commerce alimentare, ad esempio, si può ricadere nel 47.27.90 — altri prodotti alimentari, oppure nel 47.21.01 — commercio al dettaglio di prodotti ortofrutticoli, a seconda di cosa si vende in prevalenza. Il canale «online» non è più il codice in sé, ma un attributo che si dichiara nella SCIA: il codice ATECO descrive il prodotto, la SCIA descrive la modalità di vendita.

La SCIA e il requisito professionale alimentare

Vendere alimenti al pubblico, anche online, richiede la presentazione di una SCIA per il commercio elettronico al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune competente. Ma prima ancora della SCIA, per il settore alimentare esiste un requisito soggettivo che va soddisfatto: il requisito professionale previsto dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010. Si soddisfa in una di tre forme alternative: avere frequentato un corso professionale abilitante (SAB), dimostrare una pratica pregressa almeno biennale nel settore, oppure possedere un titolo di studio attinente. Chi non ha nessuno dei tre requisiti in prima persona può comunque procedere nominando un preposto qualificato, cioè una persona che possieda il requisito e che risponda formalmente della gestione dell'attività sul piano professionale.

Attenzione Gli adempimenti su SCIA, requisito professionale, registrazione OSA ed etichettatura per il commercio alimentare a distanza sono disciplinati da norme e prassi comunali che possono variare e vengono periodicamente aggiornate. Verifica sempre la situazione applicabile al tuo Comune e alla tua tipologia di prodotto prima di avviare la vendita.

OSA: la registrazione che serve anche senza magazzino

Chiunque operi nella filiera alimentare — anche solo intermediando ordini, senza mai stoccare né manipolare il prodotto — rientra nella definizione di Operatore del Settore Alimentare (OSA) ai sensi del Regolamento CE 852/2004, e come tale deve procedere con la relativa registrazione. L'assenza di un magazzino fisico non esclude questo obbligo: la responsabilità di filiera si applica anche a chi si limita a vendere online prodotti che arrivano da un produttore terzo.

Etichettatura a distanza e informazioni al cliente

Il Regolamento UE 1169/2011 impone regole specifiche per la vendita di alimenti a distanza: le informazioni obbligatorie che normalmente si leggono sull'etichetta fisica — ingredienti, allergeni, valori nutrizionali, tutto quanto previsto dal regolamento — devono essere rese disponibili al cliente prima che l'acquisto sia concluso, non solo al momento della consegna insieme al prodotto. Per un e-commerce questo significa strutturare le schede prodotto in modo che gli allergeni e le altre informazioni obbligatorie siano visibili e complete già in fase di navigazione e scelta, non solo sull'etichetta che arriva fisicamente a casa.

Niente diritto di recesso sui prodotti deperibili

Un punto spesso frainteso riguarda il diritto di recesso previsto in generale per gli acquisti online: per i prodotti alimentari deperibili o con scadenza breve, il diritto di recesso non si applica. È una deroga pensata per la natura stessa del prodotto — non avrebbe senso accettare un reso di merce fresca — ma va comunicata chiaramente al cliente nelle condizioni di vendita, per evitare contestazioni basate su un'aspettativa che la legge non prevede per questa categoria di beni.

Tracciabilità, richiami e il caso di vino e alcolici

Operare come OSA comporta anche obblighi di tracciabilità della filiera e di gestione degli eventuali richiami di prodotto, che vanno organizzati anche quando la merce non passa fisicamente dalle mani di chi gestisce l'e-commerce: sapere sempre da quale lotto e da quale produttore proviene ciascun ordine è parte integrante della responsabilità OSA. Un caso a parte riguarda la vendita di vino e alcolici: oltre agli obblighi alimentari generali, entra in gioco il tema delle accise, che va valutato specificamente in base ai prodotti trattati e ai volumi di vendita previsti.

Come impostiamo l'apertura

Un e-commerce alimentare in dropshipping richiede di mettere in fila, prima del lancio, il codice ATECO corretto per il prodotto scelto, la SCIA per il commercio elettronico con il requisito professionale (proprio o tramite preposto), la registrazione OSA, la struttura delle schede prodotto conforme alle regole di etichettatura a distanza, e — se pertinente — la verifica sul fronte accise. Accompagniamo chi vuole avviare questo tipo di progetto a costruire il quadro completo prima di aprire il sito, non a rincorrerlo dopo il primo ordine.

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