Checklist · Per studi professionali

Checklist attività regolamentate: acconciatori, estetisti, commercio e somministrazione alimentare

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Per lo studio che avvia saloni, centri estetici, negozi alimentari e pubblici esercizi: abilitazioni professionali, responsabile tecnico, requisiti morali e professionali, SCIA al SUAP e notifica sanitaria.

Per queste attività la pratica non passa solo dalla Camera di commercio: la SCIA si presenta al SUAP del Comune, e il SUAP la coordina con la Comunicazione Unica e, per l'alimentare, con la notifica sanitaria. Il nodo vero è soggettivo: chi possiede l'abilitazione o il requisito professionale, in che ruolo sta nell'impresa, se è presente durante l'attività. Sono i punti su cui i controlli di Comune e ATS si concentrano.

La checklist ha una sezione comune, poi acconciatori, estetisti, commercio alimentare e somministrazione, e chiude con l'adempimento sanitario. Testo vigente al 14 ottobre 2026; le regole regionali e comunali (locali, orari, distanze, requisiti igienici) vanno verificate caso per caso sul Comune di insediamento.

Impostazione comune

Per gli aspetti camerali generali vedi la checklist pratiche al Registro delle imprese.

Acconciatori (L. 174/2005)

Da sapere. L'attività non è ammessa in forma ambulante o di posteggio (art. 2, c. 4). La vendita alla clientela di cosmetici e accessori legati ai servizi non richiede il titolo commerciale del D.Lgs. 114/1998 (art. 2, c. 5). Chi opera senza requisiti rischia sanzioni da € 250 a € 5.000 (art. 5).

Estetisti (L. 1/1990)

Attenzione. Sono escluse dall'estetica le prestazioni a finalità specifica ed esclusiva di carattere terapeutico (art. 1, c. 3, L. 1/1990), e gli apparecchi elettromeccanici ammessi sono quelli dell'elenco allegato alla legge. Quando il listino del cliente comprende prestazioni di confine (apparecchi non in elenco, trattamenti medicali), il rischio non è solo amministrativo: confrontare con il cliente gli apparecchi utilizzati con l'allegato prima di presentare la SCIA.

Requisiti per commercio e somministrazione alimentare (art. 71 D.Lgs. 59/2010)

Da sapere. Il requisito professionale vale «in qualsiasi forma» di commercio al dettaglio alimentare, quindi anche online e senza magazzino. Sul caso dell'e-commerce di prodotti alimentari vedi e-commerce alimentare senza magazzino.

Il titolo per aprire: vicinato e somministrazione

Notifica sanitaria (Reg. CE 852/2004)

Attenzione. La notifica sanitaria è un adempimento autonomo rispetto alla SCIA commerciale e al requisito professionale: averne uno non copre gli altri. Anche la vendita online senza magazzino va notificata: la notifica descrive le attività svolte con tecniche di comunicazione a distanza (art. 6, c. 2, D.Lgs. 27/2021) e il modulo lombardo prevede la voce «per corrispondenza / internet».

Riferimenti normativi e di prassi

  • L. 17 agosto 2005, n. 174, artt. 2, 3 e 5
  • L. 4 gennaio 1990, n. 1, artt. 1, 2, 3, 4 e 9 e allegato
  • D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, artt. 64, 65 e 71
  • D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 4
  • Reg. CE 852/2004, artt. 5 e 6
  • D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, art. 6
  • Regione Lombardia, d.d.u.o. 5 agosto 2025, n. 11218
  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 19

Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.

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