Checklist attività regolamentate: acconciatori, estetisti, commercio e somministrazione alimentare
Aggiornata al Pratiche camerali e attività regolamentateA cura di Tentori TLS
Scarica il PDFPDF · 5 pagine · 351 KB · gratuito, senza registrazione
Per lo studio che avvia saloni, centri estetici, negozi alimentari e pubblici esercizi: abilitazioni professionali, responsabile tecnico, requisiti morali e professionali, SCIA al SUAP e notifica sanitaria.
Per queste attività la pratica non passa solo dalla Camera di commercio: la SCIA si presenta al SUAP del Comune, e il SUAP la coordina con la Comunicazione Unica e, per l'alimentare, con la notifica sanitaria. Il nodo vero è soggettivo: chi possiede l'abilitazione o il requisito professionale, in che ruolo sta nell'impresa, se è presente durante l'attività. Sono i punti su cui i controlli di Comune e ATS si concentrano.
La checklist ha una sezione comune, poi acconciatori, estetisti, commercio alimentare e somministrazione, e chiude con l'adempimento sanitario. Testo vigente al 14 ottobre 2026; le regole regionali e comunali (locali, orari, distanze, requisiti igienici) vanno verificate caso per caso sul Comune di insediamento.
Da sapere. L'attività non è ammessa in forma ambulante o di posteggio (art. 2, c. 4). La vendita alla clientela di cosmetici e accessori legati ai servizi non richiede il titolo commerciale del D.Lgs. 114/1998 (art. 2, c. 5). Chi opera senza requisiti rischia sanzioni da € 250 a € 5.000 (art. 5).
Estetisti (L. 1/1990)
Attenzione. Sono escluse dall'estetica le prestazioni a finalità specifica ed esclusiva di carattere terapeutico (art. 1, c. 3, L. 1/1990), e gli apparecchi elettromeccanici ammessi sono quelli dell'elenco allegato alla legge. Quando il listino del cliente comprende prestazioni di confine (apparecchi non in elenco, trattamenti medicali), il rischio non è solo amministrativo: confrontare con il cliente gli apparecchi utilizzati con l'allegato prima di presentare la SCIA.
Requisiti per commercio e somministrazione alimentare (art. 71 D.Lgs. 59/2010)
Da sapere. Il requisito professionale vale «in qualsiasi forma» di commercio al dettaglio alimentare, quindi anche online e senza magazzino. Sul caso dell'e-commerce di prodotti alimentari vedi e-commerce alimentare senza magazzino.
Il titolo per aprire: vicinato e somministrazione
Notifica sanitaria (Reg. CE 852/2004)
Attenzione. La notifica sanitaria è un adempimento autonomo rispetto alla SCIA commerciale e al requisito professionale: averne uno non copre gli altri. Anche la vendita online senza magazzino va notificata: la notifica descrive le attività svolte con tecniche di comunicazione a distanza (art. 6, c. 2, D.Lgs. 27/2021) e il modulo lombardo prevede la voce «per corrispondenza / internet».
Riferimenti normativi e di prassi
L. 17 agosto 2005, n. 174, artt. 2, 3 e 5
L. 4 gennaio 1990, n. 1, artt. 1, 2, 3, 4 e 9 e allegato
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, artt. 64, 65 e 71
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 4
Reg. CE 852/2004, artt. 5 e 6
D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, art. 6
Regione Lombardia, d.d.u.o. 5 agosto 2025, n. 11218
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 19
Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.
Newsletter
I nuovi approfondimenti, quando escono.
Niente spam: solo le guide dello studio su fisco, società e operazioni straordinarie.