Fiscalità internazionale
Regime impatriati 2026: requisiti, percentuali e durata per chi rientra in Italia
Rientrare in Italia dopo qualche anno all'estero, oppure assumere un profilo qualificato che oggi lavora fuori: in entrambi i casi il regime degli impatriati può dimezzare il reddito di lavoro su cui si calcola l'IRPEF. Ma i suoi presupposti si fissano il giorno del trasferimento, e un requisito documentato male costa l'intero beneficio, a volte anni dopo.
Dal 2024 le regole sono cambiate. Chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal periodo d'imposta 2024 rientra nel nuovo regime dell'art. 5 del D.Lgs. 209/2023, meno generoso del precedente ma ancora molto rilevante. Accanto a questo restano il regime per docenti e ricercatori, più ampio ma riservato a chi fa ricerca o insegna, e l'imposta sostitutiva per i neo residenti, pensata per chi ha redditi soprattutto esteri. Vediamo come funzionano oggi e dove si sbaglia.
La condizione di partenza: diventare davvero residenti
Nessuno di questi regimi si applica senza un trasferimento effettivo e documentato della residenza fiscale. Dal 2024 l'art. 2 del TUIR considera residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno in Italia la residenza civile o il domicilio, cioè il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari, oppure vi sono fisicamente presenti; l'iscrizione anagrafica fa presumere la residenza, salvo prova contraria. Gli stessi criteri, letti dall'altra parte, sono quelli che contano per chi trasferisce la residenza all'estero.
Due conseguenze pratiche. La data del trasferimento va scelta con attenzione, perché determina l'anno di partenza del regime e il conteggio degli anni passati all'estero. E le prove (contratto di casa, iscrizione anagrafica, contratto di lavoro, trasferimento della famiglia) vanno raccolte subito, perché saranno chieste in un eventuale controllo. Se si arriva da uno Stato con cui l'Italia ha una convenzione, in caso di doppia residenza conta anche il criterio convenzionale: è una verifica da fare prima di firmare il contratto.
Come funziona il nuovo regime degli impatriati
I redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo professionale prodotti in Italia concorrono al reddito complessivo solo per il 50%, entro un limite annuo di € 600.000 di reddito agevolabile. Servono tutte queste condizioni:
— impegno a restare fiscalmente residenti in Italia per almeno quattro anni;
— non essere stati residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il trasferimento, periodo che sale a sei o sette anni se si lavora in Italia per lo stesso datore di lavoro, o per una società dello stesso gruppo, per cui si lavorava all'estero;
— prestare l'attività per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio italiano;
— possedere i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione previsti dalle norme sui lavoratori altamente qualificati (D.Lgs. 108/2012 e D.Lgs. 206/2007), oppure aver svolto attività di ricerca, anche applicata, nell'intelligenza artificiale, ipotesi aggiunta dalla L. 132/2025.
La quota imponibile scende al 40% se ci si trasferisce con un figlio minorenne, o se un figlio nasce o viene adottato durante il periodo di fruizione, purché il minore sia residente in Italia. Il regime vale per l'anno del trasferimento e per i quattro successivi. Se la residenza non è mantenuta per almeno quattro anni si decade, e i benefici già fruiti vengono recuperati con gli interessi.
Un esempio ipotetico: su un reddito di lavoro dipendente di € 120.000 la base IRPEF è di € 60.000 senza figli e di € 48.000 con un figlio minore. La quota esclusa dal reddito è quindi di € 60.000 o € 72.000 all'anno, per cinque anni.
Chi si è trasferito entro il 2023
Chi ha trasferito la residenza in Italia entro il 31 dicembre 2023 resta nel regime previgente dell'art. 16 del D.Lgs. 147/2015, con regole e percentuali diverse: non si può passare al nuovo, né applicare a quei redditi le regole descritte qui. C'è una sola situazione di confine prevista dall'art. 5: per chi si è trasferito nel 2024 e ha acquistato l'abitazione principale in Italia entro il 31 dicembre 2023, nei dodici mesi precedenti il trasferimento, il regime si estende di tre periodi d'imposta.
Docenti e ricercatori: il 90% per sei anni e oltre
L'art. 44 del D.L. 78/2010 è molto più ampio. Gli emolumenti di docenti e ricercatori sono esclusi dal reddito imponibile per il 90% e non concorrono alla base imponibile IRAP. Servono un titolo universitario o equiparato, una residenza all'estero non occasionale, almeno due anni continuativi di ricerca o docenza documentata all'estero presso università o centri di ricerca, e lo svolgimento in Italia dell'attività di docenza o ricerca con acquisizione della residenza fiscale.
Il beneficio vale per l'anno in cui si diventa residenti e per i cinque successivi, finché la residenza permane. La durata si allunga a sette periodi successivi con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, o con l'acquisto di almeno un'unità residenziale in Italia; a dieci con almeno due figli; a dodici con almeno tre. Per un'impresa privata il regime diventa interessante quando assume ricercatori nel proprio centro di ricerca, perché l'esclusione dall'IRAP riduce anche il costo aziendale. È però proprio qui che si concentrano i controlli: l'attività svolta in Italia deve essere davvero di ricerca, non un ruolo tecnico o commerciale con un titolo diverso.
Si possono cumulare i regimi?
Con il vecchio regime no: un decreto ministeriale del 2016 vietava di fruire insieme dell'art. 16 del D.Lgs. 147/2015 e dell'art. 44. Per il nuovo regime l'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 16 del 28 gennaio 2025, ha detto il contrario: in assenza di un divieto espresso, i regimi sono fruibili dallo stesso soggetto, nello stesso anno, su redditi diversi. L'esempio è quello di un professore universitario che è anche medico: l'art. 44 si applica ai redditi da docenza, il regime degli impatriati al reddito di lavoro autonomo. Non si sommano due agevolazioni sullo stesso reddito.
Diverso il caso della flat tax dei neo residenti (art. 24-bis TUIR), che sostituisce l'IRPEF sui redditi prodotti all'estero con un importo fisso annuo: oggi € 300.000, più € 50.000 per ciascun familiare a cui l'opzione è estesa, per chi trasferisce la residenza dal 1° gennaio 2026; chi si è trasferito prima resta con gli importi in vigore al momento del trasferimento (€ 200.000 dall'agosto 2024, € 100.000 in precedenza). Può optare chi non è stato residente in Italia per almeno nove dei dieci periodi precedenti, per un massimo di quindici anni. Già dal 2017 non si cumula con l'art. 44 né con il vecchio regime degli impatriati; il D.L. 38/2026 ha esteso il divieto al nuovo regime per chi si trasferisce dal periodo d'imposta 2027. Per un dirigente con importanti redditi finanziari esteri la scelta va quindi fatta prima del trasferimento.
Come si applica: busta paga o dichiarazione
Per il dipendente il canale ordinario è il datore di lavoro. Il lavoratore presenta una richiesta scritta con la dichiarazione sul possesso dei requisiti, e il datore applica le ritenute sull'imponibile ridotto dal periodo di paga successivo, recuperando i mesi precedenti in sede di conguaglio. Se la richiesta non è stata fatta, se il datore è estero o se il reddito è di lavoro autonomo, il beneficio si fa valere in dichiarazione.
Per l'impresa che assume dall'estero il lavoro va fatto prima dell'offerta: verificare i requisiti, raccogliere la dichiarazione del lavoratore con data del trasferimento e anni all'estero, conservare i documenti sulla qualificazione, aggiornare la percentuale se nasce un figlio. Il lavoratore, dal canto suo, conserva le prove della residenza estera negli anni precedenti (certificati di residenza fiscale, dichiarazioni presentate all'estero, contratti). In caso di dubbio sui requisiti si può presentare interpello, sapendo che non può riguardare accertamenti di fatto come il concreto possesso della qualificazione. Il percorso completo, con la tabella dei regimi e le checklist per impresa, lavoratore e ricercatore, è nella nostra guida scaricabile in PDF.
Gli errori più frequenti
Contare male gli anni all'estero, soprattutto rientrando nello stesso gruppo. Dare per scontata l'elevata qualificazione senza documentarla. Trasferirsi formalmente lasciando all'estero famiglia e interessi. Lasciare l'Italia prima dei quattro anni senza mettere in conto la decadenza. Applicare il nuovo regime a chi si è trasferito entro il 2023, o viceversa. Pianificare un trasferimento nel 2027 contando sul cumulo con la flat tax.
Il quadro descritto è quello in vigore a ottobre 2026: dal 1° gennaio 2027 queste regole confluiscono nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026), con una diversa numerazione, e per chi rientra a cavallo dell'anno conviene verificare il testo applicabile alla data del trasferimento. Sono regimi che valgono decine di migliaia di euro all'anno per una sola persona: il momento per verificarli sui numeri del caso è prima della firma del contratto e del cambio di residenza, quando date e struttura si possono ancora scegliere.