Fiscalità internazionale
Trasferire la residenza fiscale all'estero: come si fa davvero nel 2026
«Mi sono iscritto all'AIRE, quindi non sono più residente in Italia.» È la frase che sentiamo più spesso da chi si è trasferito all'estero, ed è anche il punto di partenza di molti accertamenti. Per il fisco la residenza non si decide con un modulo: si decide sui fatti, cioè su dove si vive, dove stanno la famiglia e le relazioni e quanti giorni si passano in Italia.
La posta in gioco è alta. Chi resta fiscalmente residente in Italia dichiara qui tutti i redditi, ovunque prodotti, con il credito per le imposte pagate all'estero nei limiti di legge, e deve compilare il monitoraggio delle attività detenute fuori dai confini (il quadro RW). Chi diventa non residente dichiara in Italia solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato: i canoni di un immobile italiano, i compensi pagati da una società italiana, i dividendi di una società italiana. Proprio per questo un trasferimento solo formale è il primo bersaglio dei controlli.
Residenza anagrafica e residenza fiscale non sono la stessa cosa
La residenza anagrafica è l'iscrizione nei registri della popolazione di un comune italiano o, per chi vive fuori, nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). La residenza fiscale è un'altra cosa: è la condizione che determina come lo Stato ti tassa, e dipende da criteri fissati dalla legge tributaria, di cui l'iscrizione anagrafica è soltanto uno.
Fino al 2023 la regola era rigida in un senso solo: chi restava iscritto all'anagrafe italiana per la maggior parte dell'anno era residente senza possibilità di prova contraria. Dal 1° gennaio 2024 il D.Lgs. 209/2023 ha riscritto l'art. 2 del TUIR, e l'Agenzia delle Entrate lo ha commentato con la circolare n. 20/E del 4 novembre 2024. L'iscrizione anagrafica è diventata una presunzione superabile, ma gli altri criteri sono più ampi. In sintesi: iscriversi all'AIRE è necessario, ma non basta.
I quattro criteri: ne basta uno per restare residenti
Oggi si considera residente chi, per la maggior parte del periodo d'imposta, ha in Italia almeno uno di questi collegamenti. I criteri sono alternativi: ne basta uno.
— la residenza civilistica, cioè la dimora abituale;
— il domicilio, ridefinito come il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari;
— la presenza fisica nel territorio dello Stato, per qualunque motivo;
— l'iscrizione anagrafica, che vale come presunzione relativa.
Il domicilio è il cambiamento che pesa di più su chi parte. La legge guarda alle relazioni personali e familiari, e la circolare 20/E vi fa rientrare il matrimonio e l'unione civile, la convivenza stabile e, se supportata da elementi certi, una vita sociale continuativa. Un imprenditore che si trasferisce a Londra lasciando in Italia coniuge e figli resta, di regola, domiciliato in Italia, e quindi residente.
Il primo anno è quello più delicato
La residenza si valuta anno per anno, e l'errore più comune riguarda proprio l'anno della partenza. Chi parte ad agosto ha già trascorso in Italia la maggior parte del periodo d'imposta: per quell'anno resta residente per intero, salvo che una convenzione contro le doppie imposizioni disponga diversamente. Pianificare la data del trasferimento non è un dettaglio: determina da quale anno cambia davvero il regime fiscale.
Lo stesso vale per i rientri. Le riunioni di un giorno, i fine settimana con la famiglia, le feste: anche poche ore valgono un giorno intero, e i rientri brevi si accumulano molto più in fretta di quanto si pensi. Un calendario documentato, tenuto fin dal primo mese, è la difesa più semplice.
Se la destinazione è un Paese a fiscalità privilegiata
Per i cittadini italiani cancellati dall'anagrafe e trasferiti in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, l'art. 2, comma 2-bis, del TUIR prevede una presunzione di residenza in Italia, salvo prova contraria. L'elenco è quello del D.M. 4 maggio 1999, modificato nel tempo, da controllare nella versione vigente al momento della partenza; la riforma del 2024 non ha toccato questa regola.
La presunzione inverte l'onere della prova: non è il fisco a dover dimostrare che sei residente, sei tu a dover dimostrare di non esserlo. Secondo la prassi dell'Agenzia (circolare n. 140/E del 1999) serve provare la perdita di ogni significativo collegamento con l'Italia e, insieme, una localizzazione reale e duratura nel nuovo Paese. In questi casi la documentazione non è facoltativa: è l'unico strumento per superare la presunzione.
Quando due Stati ti considerano residente
Può succedere che Italia e Paese di destinazione ti considerino entrambi residente secondo le rispettive leggi: l'Italia perché la famiglia è rimasta qui, l'altro Stato perché vi trascorri gran parte dell'anno. Se tra i due esiste una convenzione contro le doppie imposizioni, il conflitto si risolve con le regole di prevalenza dell'art. 4 del Modello OCSE, che prevalgono sulla legge interna, presunzione anagrafica compresa. Si applicano in ordine, fermandosi al primo criterio che dà una risposta univoca: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità e, in ultima istanza, accordo tra le autorità.
Attenzione però a non dare per scontato il risultato: non tutte le convenzioni riproducono fedelmente il Modello OCSE, e la regola va verificata nel testo del trattato applicabile.
Che cosa succede all'impresa e alle partecipazioni
Per un imprenditore il trasferimento personale è solo metà del problema. L'altra metà è ciò che resta in Italia.
— Impresa individuale: se i beni dell'impresa non restano collegati a una stabile organizzazione in Italia, scatta l'imposizione in uscita (exit tax, art. 166 TUIR) sulle plusvalenze latenti, avviamento compreso, calcolate come differenza tra valore di mercato e costo fiscale. In presenza delle condizioni di legge l'imposta si può rateizzare; l'operazione si dichiara nel quadro TR.
— Società partecipate: la srl resta residente in Italia se vi ha, per la maggior parte del periodo d'imposta, la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale (art. 73, comma 3, TUIR). Il trasferimento del socio non sposta la società.
— Dividendi: gli utili pagati da una società italiana a un socio non residente subiscono una ritenuta in Italia, con la possibilità di applicare l'aliquota ridotta prevista dalla convenzione. Su come cambia il prelievo rispetto al socio residente abbiamo scritto in dividendi: come si tassano.
— Compensi da amministratore pagati da una società italiana: si considerano prodotti in Italia e restano di regola tassabili anche qui; l'effetto della convenzione dipende dal singolo trattato.
C'è poi il rischio opposto. Chi costituisce una società nel nuovo Paese ma continua a prendere le decisioni strategiche dall'Italia può vedersela considerare residente qui. Dal 2024 la sede di direzione effettiva è definita come la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società nel suo complesso: è un tema da affrontare insieme alla struttura delle holding di famiglia, non dopo.
Come si prepara un trasferimento che regge a un controllo
Il trasferimento va costruito come una prova da presentare anni dopo. Gli elementi che contano sono fattuali: l'iscrizione all'AIRE con dichiarazione al consolato entro 90 giorni dall'arrivo nel nuovo Paese (art. 6 L. 470/1988), l'abitazione all'estero con contratto e utenze, il luogo in cui vivono coniuge e figli e in cui questi vanno a scuola, un calendario dei giorni di presenza con biglietti e carte d'imbarco, il contratto e la sede di lavoro, conti, assicurazione sanitaria e medico nel nuovo Paese, il certificato di residenza fiscale rilasciato dall'amministrazione estera. Abbiamo raccolto tutto in una guida scaricabile in PDF, con la tabella dei criteri e l'elenco dei documenti.
Dal 2024 anche la mancata iscrizione all'AIRE ha un costo diretto: la L. 213/2023 ha modificato l'art. 11 della L. 1228/1954 prevedendo, per l'omessa dichiarazione di trasferimento all'estero, una sanzione da € 200 a € 1.000 per ciascun anno in cui l'omissione perdura, irrogata dal comune. E non si può chiedere all'Agenzia di confermare in anticipo la propria residenza: secondo l'Agenzia dipende da elementi di fatto e l'interpello è inammissibile. La verifica va fatta con un professionista prima di partire.
Gli errori che vediamo più spesso
Contare solo sull'AIRE lasciando in Italia famiglia, casa e abitudini. Non contare le frazioni di giorno. Partire nella seconda metà dell'anno senza considerare che quell'anno si è ancora residenti. Dimenticare l'impresa individuale e la residenza delle società. Trasferirsi in un Paese a fiscalità privilegiata senza raccogliere da subito le prove. Gestire dall'Italia la nuova società estera.
Una nota sui riferimenti: gli articoli del TUIR citati sono quelli in vigore nel 2026; dal 1° gennaio 2027 il nuovo testo unico (D.Lgs. 117/2026) li rinumera. Il principio di fondo non cambia: un trasferimento ben fatto parte da dove si svolgerà davvero la tua vita nei prossimi anni. Se la risposta è all'estero, si tratta di renderla documentabile e di sistemare per tempo impresa e partecipazioni, sui numeri e sui fatti del tuo caso. Se è ancora in parte in Italia, nessun accorgimento formale può sostituirla.