Adempimenti & compliance

Split payment: come funziona e chi lo applica nel 2026

Chi lavora con enti pubblici lo conosce bene: la fattura riporta l’IVA, ma sul conto arriva soltanto l’imponibile. È lo split payment, o scissione dei pagamenti. Il meccanismo sposta il versamento dell’imposta dal fornitore al cliente pubblico e, dopo la proroga europea dell’estate 2026, è autorizzato fino al 30 giugno 2029.

Come funziona, in concreto

Nel regime ordinario il fornitore addebita l’IVA in fattura, la incassa dal cliente e poi la versa all’Erario con la liquidazione periodica. Con lo split payment il primo passaggio resta uguale e gli altri due cambiano: il fornitore addebita l’imposta in fattura ma incassa solo l’imponibile, e l’IVA viene versata direttamente all’Erario dall’ente o dalla società acquirente. La norma di riferimento è l’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.

Un esempio ipotetico: una fattura da 10.000 euro più 2.200 euro di IVA, emessa a un comune. Il fornitore riceve 10.000 euro, e i 2.200 euro di imposta li versa il comune. Per il fornitore l’operazione chiude in pareggio sul piano dell’IVA a debito, che non entra nella sua liquidazione. Il problema, come vedremo, sta dall’altra parte del conto: l’IVA pagata sugli acquisti resta detraibile, ma non c’è più IVA incassata su cui scaricarla.

Perché si è parlato di proroga al 2029

Lo split payment è una deroga alla direttiva IVA (art. 395 della direttiva 2006/112/CE) e può applicarsi solo finché il Consiglio dell’Unione europea la autorizza: è lo stesso art. 17-ter, al comma 1-ter, a legarne la durata a quella della misura di deroga. L’autorizzazione precedente scadeva il 30 giugno 2026, e il rinnovo è arrivato in più passaggi:

— il 17 giugno 2026 la Commissione europea ha proposto il rinnovo fino al 30 giugno 2029 (l’Italia aveva chiesto il 31 dicembre 2029);
— il 30 giugno 2026 il MEF, con il comunicato stampa n. 77, ha confermato che il meccanismo poteva continuare ad applicarsi senza soluzione di continuità;
— il 10 luglio 2026 il Consiglio ha adottato la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728, pubblicata il 15 luglio nella Gazzetta ufficiale dell’UE, che porta la scadenza al 30 giugno 2029 con effetto dal 1° luglio 2026.

Per le imprese la conseguenza pratica è doppia. Le fatture emesse in scissione dei pagamenti tra il 30 giugno e il 15 luglio 2026 sono corrette e non vanno regolarizzate. E l’orizzonte si allunga: chi fornisce la pubblica amministrazione sa di dover convivere con il meccanismo almeno fino a metà 2029. La decisione chiede all’Italia di rafforzare gli strumenti ordinari di contrasto alle frodi IVA e di presentare entro il 30 settembre 2027 una relazione sull’impatto dello split payment sui rimborsi IVA, da cui dipenderà l’eventuale rinnovo successivo.

Chi applica lo split payment

Il meccanismo riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese a questi soggetti, quando non sono debitori d’imposta:

— le amministrazioni pubbliche definite dall’art. 1, c. 2, della L. 196/2009, che nella pratica si individuano tramite l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA);
— gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
— le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per almeno il 70% del fondo di dotazione;
— le società controllate dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri, e quelle controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche o dagli enti appena citati;
— le società partecipate per almeno il 70% del capitale da questi soggetti.

Una modifica recente si nota ancora nelle anagrafiche. Dal 1° luglio 2025 le società quotate nell’indice FTSE MIB non rientrano più nel perimetro (art. 10 del D.L. 84/2025): alle fatture emesse verso di loro da quella data si applica l’IVA ordinaria, salvo che la società rientri in un’altra categoria, per esempio perché controllata da un’amministrazione pubblica. Un’anagrafica impostata anni fa e mai ricontrollata è il modo più semplice per continuare a sbagliare.

Come capire se un cliente è dentro

Per le società e gli enti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il Dipartimento delle Finanze pubblica ogni anno, entro il 20 ottobre, gli elenchi validi per l’anno successivo. Gli elenchi per il 2027 sono quindi attesi entro il 20 ottobre 2026: è il momento di confrontarli con l’elenco clienti, per capire chi entra e chi esce dal regime dal 1° gennaio. Gli elenchi vengono aggiornati anche in corso d’anno, e gli errori si segnalano con il modulo presente sul sito del Dipartimento.

C’è poi uno strumento che molti fornitori non usano: su richiesta del fornitore, il cliente deve rilasciare un documento che attesta la sua riconducibilità ai soggetti dello split payment, e il fornitore che lo riceve è tenuto ad applicare il meccanismo (art. 17-ter, c. 1-quater). Chiederlo a inizio rapporto e conservarlo nel fascicolo cliente evita discussioni dopo uno scarto o una contestazione.

Quando non si applica, anche se il cliente è pubblico

Essere nel perimetro non basta: alcune operazioni restano escluse. I casi più frequenti sono questi.

Professionisti con ritenuta. Le prestazioni di servizi i cui compensi sono soggetti a ritenuta alla fonte (art. 25 del D.P.R. 600/1973) sono escluse dallo split payment (art. 17-ter, c. 1-sexies). Il professionista che fattura a un ente pubblico applica l’IVA ordinaria e subisce la ritenuta, che segue le regole spiegate nell’articolo sulla ritenuta d’acconto.

Reverse charge. Se l’operazione rientra in un’ipotesi di inversione contabile, il debitore d’imposta è il cliente e lo split payment non si applica. È una distinzione delicata nei cantieri e nei servizi di pulizia o manutenzione resi a società pubbliche.

Nessuna IVA da scindere. Operazioni non imponibili, esenti, escluse o fuori campo IVA, e fatture di fornitori in regimi senza addebito dell’imposta, come i forfettari.

Come si riconosce una fattura corretta In fattura elettronica lo split payment si segnala valorizzando con «S» il campo EsigibilitaIVA del riepilogo, con imponibile, aliquota e imposta indicati normalmente e l’annotazione «scissione dei pagamenti». Il sistema controlla la coerenza: con esigibilità «S» la Natura non può essere N6, cioè inversione contabile. Se l’operazione è in reverse charge prevale quest’ultimo e la «S» non va indicata (art. 17-ter, c. 1, D.P.R. 633/1972).

Cosa deve fare il fornitore

La fattura si registra nel registro delle fatture emesse con l’IVA annotata a parte, in una colonna dedicata o con codici appositi. L’imposta delle fatture in scissione non entra nella liquidazione periodica del fornitore, e il credito verso il cliente si chiude con l’incasso del solo imponibile: la differenza va chiusa con il conto IVA in scissione dei pagamenti, non lasciata aperta.

L’errore tipico è il gestionale che registra la fattura come ordinaria: l’IVA finisce a debito in liquidazione, il fornitore versa un’imposta che verserà anche il cliente e se ne accorge solo quando il credito resta aperto proprio per l’importo dell’IVA. Il controllo dell’esigibilità sulle fatture verso clienti pubblici va fatto prima di ogni liquidazione, non a fine anno. Per i versamenti e il ravvedimento in generale si veda l’articolo F24: errori frequenti e ravvedimento.

Cosa deve fare l’ente acquirente

Per l’acquirente l’IVA diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo (decreto MEF del 23 gennaio 2015 e successive modifiche); l’ente può anticiparla al momento della ricezione o della registrazione della fattura. L’imposta si versa entro il 16 del mese successivo a quello in cui è diventata esigibile, senza possibilità di compensazione: con F24 Enti pubblici e codice 620E per le amministrazioni con conto presso la Banca d’Italia, con F24 ordinario e codice 6040 per quelle con conto presso banche convenzionate o Poste. Per gli acquisti fatti nell’ambito di attività commerciali la fattura va annotata anche nel registro delle vendite, l’imposta confluisce nella liquidazione periodica e il versamento con F24 Enti pubblici usa il codice 621E.

Il punto da tenere a mente è che l’IVA trattenuta e non versata è un omesso versamento dell’acquirente, non del fornitore. Per le società pubbliche serve quindi una riconciliazione mensile tra fatture pagate (o ricevute, se si è optato per l’esigibilità anticipata) e versamenti.

Il vero costo per il fornitore: il credito IVA

Chi lavora molto con la pubblica amministrazione accumula un credito IVA strutturale: paga l’IVA ai propri fornitori, ma non incassa quella sulle vendite. I correttivi previsti sono due. Ai fini del requisito dell’aliquota media per i rimborsi (artt. 30 e 38-bis del D.P.R. 633/1972) le operazioni in scissione dei pagamenti si considerano ad aliquota zero, il che apre la strada al rimborso annuale o trimestrale. E i fornitori in split payment accedono al rimborso in via prioritaria, limitatamente all’IVA applicata alle operazioni in scissione nel periodo; l’eventuale eccedenza segue i tempi ordinari.

L’alternativa è la compensazione orizzontale in F24, nei limiti e con i visti di conformità previsti per i crediti IVA. La scelta tra le due strade dipende da importi, tempi e profilo del contribuente, e conviene impostarla su un orizzonte pluriennale, ora che la scadenza è il 2029. I meccanismi di compensazione e rimborso sono spiegati nell’articolo sulla dichiarazione IVA annuale e il credito. Per il lavoro operativo abbiamo preparato una guida scaricabile in PDF con le tabelle di esclusioni e codici tributo e la checklist di controllo.

Lo split payment è semplice da descrivere ma ha effetti rilevanti sulla liquidità di chi lavora con enti e società pubbliche. Prima di scegliere tra rimborso e compensazione, o di rivedere la fatturazione, vale la pena guardare i numeri reali del proprio caso.

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