Costituzione & governance societaria

Recesso ed esclusione del socio di SRL: rimborso della quota e tasse

Un socio vuole uscire e gli altri non hanno intenzione di comprare. Oppure è la società a volersi separare da un socio che non fa più la sua parte. Il codice civile prevede due strade, il recesso e l'esclusione. In entrambi i casi il socio ha diritto al rimborso della quota, ma le regole sono diverse e la tassazione cambia molto a seconda di chi paga.

Nel recesso è il socio a decidere di uscire, nei casi previsti dalla legge o dallo statuto. Nell'esclusione decide la società, e soltanto se lo statuto lo prevede. Vediamo quando spettano, quanto vale la quota, con quali soldi si paga e che cosa resta al socio dopo le imposte.

Quando il socio può recedere

L'art. 2473 c.c. parte dallo statuto: è l'atto costitutivo a stabilire quando il socio può recedere e con quali modalità. Alcune cause però valgono sempre, a favore dei soci che non hanno consentito alla decisione:

  • il cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
  • la fusione o la scissione;
  • la revoca dello stato di liquidazione;
  • l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
  • le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti particolari attribuiti ai soci (art. 2468, quarto comma, c.c.).

Il trasferimento della sede all'estero, che un tempo compariva nell'elenco, non c'è più nel testo in vigore dal 22 marzo 2023. Un'altra causa di legge riguarda le quote «bloccate»: se lo statuto le rende intrasferibili, o subordina il trasferimento a un gradimento senza condizioni né limiti, il socio può recedere. Lo statuto può escludere questo recesso per un massimo di due anni dalla costituzione o dalla sottoscrizione (art. 2469 c.c.).

Se la società è a tempo indeterminato, il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno centottanta giorni. Lo statuto può allungarlo, ma non oltre un anno. Il recesso perde efficacia se la società revoca la delibera che lo giustificava o se delibera lo scioglimento.

L'esclusione: solo se lo statuto la prevede

Nella SRL non esiste un'esclusione «di legge» da usare quando i rapporti si guastano. L'art. 2473-bis c.c. consente all'atto costitutivo di prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa. Se lo statuto tace, la strada è chiusa. Le clausole più diffuse riguardano il socio che smette di prestare l'attività promessa, che viola un divieto di concorrenza o che perde un requisito professionale richiesto per l'attività. Conviene che la clausola indichi anche chi decide l'esclusione, come viene comunicata e in che termini il socio può contestarla.

Al socio escluso si applicano le regole di rimborso del recesso, con una differenza importante: non si può pagarlo riducendo il capitale sociale.

Quanto vale la quota

Il socio uscente ha diritto al rimborso della partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. Se non c'è accordo, il valore lo stabilisce con relazione giurata un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte più diligente, che decide anche sulle spese. Il valore contabile, quindi, è solo il punto di partenza: contano gli immobili a valori correnti, l'avviamento e le plusvalenze latenti.

Esempio ipoteticoValore contabileValore di mercato
Patrimonio netto da bilancio€ 400.000€ 400.000
Plusvalore latente sull'immobile—€ 300.000
Avviamento stimato—€ 200.000
Valore della società€ 400.000€ 900.000
Quota del 25%€ 100.000€ 225.000

La distanza tra le due colonne spiega perché le uscite finiscono spesso in perizia. Uno statuto che stabilisce in anticipo metodo di stima, documenti di riferimento e tempi della valutazione, sempre nel rispetto del criterio di legge, toglie molto spazio al conflitto.

Chi paga, e con quali risorse

Il rimborso va eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso alla società. L'art. 2473 c.c. fissa un ordine preciso:

PassoCome avvieneDa sapere
1. AcquistoGli altri soci comprano la quota in proporzione alle loro partecipazioni, oppure la compra un terzo individuato d'accordo dai sociIl socio uscente cede la quota: non c'è un esborso della società
2. Riserve disponibiliLa società rimborsa con le riserve disponibiliLa SRL non può comprare quote proprie (art. 2474 c.c.): la quota del receduto viene meno e il peso degli altri soci cresce in proporzione
3. Riduzione del capitaleIl capitale si riduce in misura corrispondente, con le regole dell'art. 2482 c.c.Si esegue solo dopo novanta giorni dall'iscrizione della decisione, se nessun creditore si oppone. Se il rimborso resta impossibile, la società va in liquidazione. Non è utilizzabile per il socio escluso

In pratica il problema è quasi sempre la liquidità. Una società con utili accantonati ma senza cassa può dover finanziarsi per pagare un socio: è un rischio da mettere a piano, insieme al rischio che un recesso inatteso porti la società fino allo scioglimento.

Come si tassa il rimborso

Per il socio persona fisica che detiene la quota fuori dall'attività d'impresa, la tassazione dipende dalla strada seguita. Se paga la società (passi 2 e 3) si parla di recesso «tipico». Se la quota viene comprata da altri soci o da un terzo (passo 1), di recesso «atipico».

Il riferimento normativo Per l'art. 47, comma 7, TUIR, le somme ricevute dai soci in caso di recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale esuberante o liquidazione «costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione» delle quote annullate. Quando invece la quota viene ceduta ad altri soci o a terzi, si ha una cessione di partecipazioni: la differenza tra prezzo e costo fiscale è una plusvalenza, cioè un reddito diverso (art. 67, comma 1, lett. c e c-bis, TUIR). Dal 1° gennaio 2027 il TUIR attuale lascia il posto al nuovo testo unico (D.Lgs. 117/2026): per gli importi incassati da quella data i riferimenti vanno aggiornati con la tabella di corrispondenza.
Rimborso dalla societàAcquisto da soci o terzi
Natura del redditoUtile, cioè reddito di capitale (art. 47, c. 7, TUIR)Plusvalenza, cioè reddito diverso (art. 67 TUIR)
Prelievo per la persona fisica26%, come per i dividendiImposta sostitutiva del 26%
Quota rivalutataSecondo la prassi richiamata dai commentatori, si considera il costo prima della rivalutazioneIl valore rideterminato conta come costo fiscale
Se si incassa meno del costoLa perdita non ha rilievo fiscaleLa minusvalenza si compensa con plusvalenze della stessa natura

Torniamo all'esempio ipotetico: costo fiscale della quota € 20.000, rimborso € 225.000. In entrambi i casi l'imponibile è di € 205.000 e il prelievo al 26% è di € 53.300. La scelta della strada pesa però quando il socio ha rideterminato il valore della quota. Con la rideterminazione al 21% su € 225.000 (€ 47.250), in caso di acquisto da parte degli altri soci la plusvalenza si azzera. In caso di rimborso dalla società, invece, la rivalutazione non viene riconosciuta e si pagano comunque i € 53.300, dopo aver già versato l'imposta sostitutiva. Se il socio uscente è una società, valgono regole diverse (artt. 86, comma 5-bis, 87 e 89 TUIR) e serve un calcolo dedicato.

Gli errori più frequenti

  • non prevedere nello statuto nessuna ipotesi di esclusione, e scoprirlo quando un socio smette di collaborare;
  • lasciare allo statuto un generico «gradimento» senza considerare che apre il recesso dell'art. 2469 c.c.;
  • non regolare forma e termini per esercitare il recesso, che l'art. 2473 c.c. lascia all'atto costitutivo;
  • proporre al socio uscente il valore di bilancio invece del valore di mercato: è la via più breve per arrivare alla perizia del tribunale;
  • scegliere tra acquisto dei soci e rimborso della società senza fare il conto delle imposte, soprattutto se la quota è stata rivalutata;
  • dimenticare i novanta giorni di opposizione dei creditori quando si rimborsa riducendo il capitale.

Meglio pensarci prima

Recesso ed esclusione sono le uscite «di ultima istanza». Molte situazioni si governano meglio a monte, con un sistema di uscite concordato: clausole di prelazione, opzioni di acquisto e vendita tra soci, criteri di valutazione condivisi. Ne parliamo nell'articolo sui patti tra soci e nella guida ai patti parasociali. Quando l'uscita è già sul tavolo, conviene confrontare le strade possibili con i numeri reali della società e del socio uscente: valore della quota, liquidità disponibile, costo fiscale e imposte nei diversi scenari.

Newsletter

I nuovi approfondimenti, quando escono.

Niente spam: solo le guide dello studio su fisco, società e operazioni straordinarie.