Startup innovative

Stock option e work for equity nelle startup innovative

Una startup ha di solito poca cassa e molto bisogno di persone brave. Pagare una parte del lavoro in quote è il modo naturale per tenere insieme le due cose: e per le startup innovative la legge prevede un regime fiscale di favore che, se rispettato, evita di tassare come stipendio ciò che stipendio non è ancora.

Lo strumento è l'art. 27 del D.L. 179/2012. Riguarda due situazioni diverse: le quote o azioni assegnate a chi lavora nella startup — amministratori, dipendenti, collaboratori continuativi — e quelle assegnate a fornitori esterni e professionisti in cambio di opere e servizi, il cosiddetto work for equity. Il regime vale anche per gli incubatori certificati e, per estensione successiva, per le PMI innovative.

Come si tassano normalmente le stock option

Per capire il vantaggio bisogna partire dalla regola ordinaria. Quando un dipendente riceve azioni o quote della società per cui lavora, oppure esercita un'opzione a un prezzo inferiore al valore delle partecipazioni, la differenza tra il valore normale dei titoli e quanto ha pagato è, in linea generale, reddito di lavoro dipendente: si somma allo stipendio, sconta l'IRPEF progressiva e i contributi, e va tassata subito, nel momento dell'assegnazione o dell'esercizio. Esistono esenzioni limitate per i piani offerti alla generalità dei dipendenti, ma non coprono il caso tipico di una startup che vuole premiare poche figure chiave.

Il problema pratico è evidente: si paga un'imposta in denaro su un valore che il beneficiario non ha incassato e che, in una società giovane e non quotata, potrebbe non realizzare mai.

Il regime dell'art. 27 per chi lavora nella startup

Per le startup innovative il reddito derivante dall'attribuzione di strumenti finanziari — azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti, anche tramite l'esercizio di opzioni — ad amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi non concorre a formare il reddito imponibile, né ai fini fiscali né ai fini contributivi. Nessuna tassazione all'ingresso, quindi.

La tassazione arriva solo quando il beneficiario vende le partecipazioni: la plusvalenza segue il regime ordinario dei redditi diversi di natura finanziaria. In pratica, il valore che sarebbe stato reddito di lavoro viene trasformato in un futuro guadagno di capitale, tassato quando — e se — c'è un incasso.

La condizione che si dimentica più spesso L'art. 27, comma 1, D.L. 179/2012 esclude l'agevolazione se gli strumenti vengono riacquistati dalla società emittente o da soggetti che la controllano, che ne sono controllati o che fanno capo allo stesso controllante. In quel caso il reddito non tassato all'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione. Il regime vale inoltre solo finché la società mantiene i requisiti di startup innovativa ed entro i limiti temporali della sezione speciale: gli strumenti vanno assegnati in quel periodo.

Work for equity: fornitori e professionisti

Il comma 4 dell'art. 27 estende un regime analogo a chi fornisce opere e servizi, anche professionali, alla startup: le azioni o quote emesse a fronte di quegli apporti, o dei crediti maturati per quelle prestazioni, non concorrono a formare il reddito del fornitore al momento dell'emissione o della compensazione. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 16/E del 2014, ha chiarito che deve trattarsi di veri apporti di opere e servizi, non di generici conferimenti.

Due aspetti operativi sono spesso fraintesi. Il primo: la norma riguarda solo le imposte sui redditi e non contiene deroghe ai fini IVA, per cui la prestazione segue le regole ordinarie. Il secondo: la tecnica societaria più usata non è il conferimento diretto della prestazione, ma la compensazione del credito. Il professionista fattura, il credito resta aperto e viene poi utilizzato per sottoscrivere un aumento di capitale. Il valore attribuito alla prestazione va documentato bene: è lo stesso valore che entra nel capitale della startup e su cui gli altri soci, e i futuri investitori, faranno le loro domande.

Vesting, good leaver e bad leaver in pratica

La norma fiscale dice come si tassa l'assegnazione; non dice quando e a quali condizioni il beneficiario matura il diritto. Questo lo decidono i soci, con tre strumenti che di solito lavorano insieme:

— il vesting: le quote, o le opzioni, maturano gradualmente nel tempo (ad esempio per tranche annuali), spesso con un periodo iniziale minimo prima del quale non matura nulla;
— le clausole di good leaver e bad leaver: stabiliscono cosa succede se il beneficiario esce prima, distinguendo le uscite «incolpevoli» da quelle per giusta causa o per violazione degli impegni, con prezzi di riacquisto diversi;
— il regolamento del piano e il patto tra soci, che coordinano tutto con le clausole di trasferimento e con l'ingresso dei futuri investitori.

Qui l'art. 27 incide direttamente sul disegno. Se la clausola di bad leaver prevede che sia la società a riacquistare le quote, il riacquisto da parte della società emittente fa perdere il beneficio e rende imponibile il reddito originario, proprio nel momento in cui il rapporto si è chiuso male. Per questo, quando possibile, il riacquisto viene affidato agli altri soci o a un soggetto terzo, e il prezzo viene definito con criteri chiari fin dall'inizio.

Srl o spa: cosa cambia

Nella spa i piani di incentivazione hanno strumenti collaudati: aumenti di capitale riservati con esclusione del diritto di opzione, azioni proprie, categorie di azioni. Nella srl il codice civile è più rigido, ma per le startup innovative — e oggi per le PMI costituite in forma di srl — l'art. 26 del D.L. 179/2012 introduce deroghe decisive: categorie di quote con diritti diversi, quote senza diritto di voto e soprattutto la possibilità di compiere operazioni sulle proprie quote quando servono a piani di incentivazione per dipendenti, collaboratori, amministratori e prestatori d'opera. L'atto costitutivo può anche prevedere strumenti finanziari partecipativi, con diritti patrimoniali e amministrativi ma senza voto nelle decisioni dei soci.

In concreto: una srl startup può costruire un piano di incentivazione serio, ma lo statuto deve essere scritto per permetterlo. Le deroghe sono descritte nell'articolo sulle categorie di quote e le altre deroghe societarie; la scelta tra srl e spa, per una società che prevede più round, è un tema da affrontare presto, insieme alla forma giuridica.

Il bilancio e la documentazione

Per una società che redige il bilancio secondo i principi contabili nazionali non esiste un principio dedicato ai pagamenti basati su strumenti di capitale, come invece accade nei principi internazionali. La rilevazione dell'operazione — se e come iscrivere un costo, il valore attribuito alle quote, l'informativa in nota integrativa — va quindi impostata con criterio e documentata. Lo stesso vale per la valutazione delle quote assegnate: in una startup senza transazioni recenti è il punto più delicato, perché un valore incoerente con l'ultimo round o con le perizie disponibili è il primo elemento che un verificatore, o un investitore in due diligence, va a guardare.

Prima di partire

Il regime dell'art. 27 è uno dei vantaggi più concreti dello status di startup innovativa, ma funziona solo se il piano viene progettato insieme alle sue condizioni: requisiti della società, finestra temporale, chi riacquista in caso di uscita, come si valuta ciò che si assegna. Se la società non è ancora iscritta, conviene partire dalla verifica dei requisiti. Il piano giusto dipende dalle persone coinvolte, dalla forma societaria e dai numeri del caso: va disegnato su quelli, non copiato da un modello.

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