Startup innovative
Le deroghe al diritto societario per le startup: categorie di quote, crowdfunding, perdite
Lo status di startup innovativa non porta solo agevolazioni fiscali. Porta anche un diritto societario su misura: quote che si comportano quasi come azioni, la possibilità di raccogliere capitale dal pubblico, più tempo per gestire le perdite e una protezione specifica in caso di crisi. Sono regole pensate per società che bruciano cassa prima di guadagnare, e conviene conoscerle prima di scrivere lo statuto.
Il riferimento è l'art. 26 del D.L. 179/2012, affiancato dall'art. 31 per la crisi d'impresa. Alcune di queste deroghe sono nate per le startup e sono state poi estese a tutte le PMI costituite in forma di srl; altre restano riservate alle startup innovative per il periodo in cui sono iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese. Vediamole una per una.
Categorie di quote con diritti diversi
Nella srl «ordinaria» i diritti dei soci sono di norma proporzionali alla partecipazione, e il codice civile consente solo di attribuire a singoli soci particolari diritti personali. L'art. 26, comma 2, permette invece all'atto costitutivo di creare vere e proprie categorie di quote, determinandone liberamente il contenuto anche in deroga all'art. 2468 del codice civile. La deroga oggi vale per tutte le srl PMI.
È ciò che rende una srl adatta a un round di investimento: si può dare all'investitore una quota con prelazione sugli utili o sul ricavato di una vendita (la cosiddetta liquidation preference), diritti di veto su decisioni specifiche, clausole antidiluizione, mentre i fondatori mantengono quote ordinarie. Senza categorie, tutti questi accordi resterebbero affidati soltanto a patti parasociali, con una tutela più debole.
Quote senza voto o con voto non proporzionale
Il comma 3 consente di creare quote prive del diritto di voto, con voto non proporzionale alla partecipazione, oppure con voto limitato a determinati argomenti o subordinato a condizioni. È lo strumento per separare la partecipazione economica dal governo della società: un investitore puramente finanziario o un collaboratore che riceve quote in un piano di incentivazione possono partecipare agli utili senza incidere sulle decisioni operative. È anche il modo più pulito per assegnare quote a chi lavora nella startup senza frammentare il controllo; ne parliamo nell'articolo su stock option e work for equity.
Alle startup innovative srl l'atto costitutivo può inoltre affiancare l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, con diritti patrimoniali o anche amministrativi, ma senza voto nelle decisioni dei soci.
Offerta al pubblico ed equity crowdfunding
Il codice civile vieta che le quote di srl siano oggetto di offerta al pubblico. L'art. 26, comma 5, ha introdotto la deroga per le startup, poi estesa alle PMI: le quote possono essere offerte al pubblico come prodotti finanziari, anche attraverso portali di raccolta di capitali. Dal 2023, con l'adeguamento italiano al Regolamento UE 2020/1503 sui fornitori europei di servizi di crowdfunding (D.Lgs. 30/2023), i portali operano con un'autorizzazione rilasciata secondo le regole europee, e il Testo unico della finanza disciplina anche il caso delle quote di srl.
Sul piano pratico la sottoscrizione via portale può avvenire tramite intermediari, che intestano le quote in nome proprio per conto degli investitori: in quel caso la startup si ritrova un unico soggetto nel libro soci invece di decine di piccoli soci, con assemblee più gestibili. Una campagna richiede comunque statuto adeguato (categorie, clausole di trasferimento, tag e drag along), una valutazione difendibile e una documentazione informativa seria. Se gli investitori puntano alla detrazione fiscale, la procedura va coordinata prima della raccolta: vedi la guida alle agevolazioni per chi investe in startup.
Operazioni sulle proprie quote
L'art. 2474 del codice civile vieta alla srl di acquistare o accettare in garanzia le proprie partecipazioni. Il comma 6 dell'art. 26 lo deroga quando l'operazione è compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedono l'assegnazione di quote a dipendenti, collaboratori, amministratori o prestatori d'opera e servizi, anche professionali. È la base civilistica che permette a una srl di gestire un piano di equity per il team. Attenzione però al rovescio fiscale: se la società riacquista quote assegnate con il regime agevolato dell'art. 27, quel beneficio viene meno.
Più tempo per le perdite
Una startup in fase iniziale chiude spesso esercizi in perdita: è fisiologico. Le regole ordinarie, però, impongono di intervenire quando le perdite riducono il capitale di oltre un terzo e, se non scendono sotto quella soglia entro l'esercizio successivo, di ridurre il capitale. L'art. 26, comma 1, concede alle startup innovative (srl e spa) un anno in più: il termine entro cui la perdita deve risultare ridotta a meno di un terzo è posticipato al secondo esercizio successivo.
Se le perdite portano il capitale sotto il minimo legale, l'assemblea — invece di dover subito ricapitalizzare, trasformare o sciogliere la società — può deliberare di rinviare la decisione alla chiusura dell'esercizio successivo. Non è un condono: le perdite restano e gli amministratori devono comunque gestire la società con gli adeguati assetti richiesti dal codice. È tempo per chiudere il round che rimette in equilibrio il patrimonio.
Niente società di comodo
Per tutto il periodo in cui mantengono lo status, le startup innovative sono escluse dalla disciplina delle società non operative (le cosiddette società di comodo) e dalle presunzioni collegate. È una tutela sensata: una società che investe in ricerca e non ha ancora ricavi fallirebbe quasi sempre il test di operatività, e si vedrebbe attribuire un reddito minimo che non esiste.
La crisi: liquidazione controllata invece che giudiziale
L'art. 31 sottrae le startup innovative alle procedure concorsuali «maggiori»: finché mantengono lo status restano soggette soltanto agli strumenti previsti per il sovraindebitamento, che oggi nel Codice della crisi sono il concordato minore e la liquidazione controllata. I creditori, in altre parole, non possono chiederne la liquidazione giudiziale (l'ex fallimento).
Il correttivo al Codice della crisi del 2024 (D.Lgs. 136/2024) ha aggiunto una possibilità: le startup che non sono «imprese minori» possono chiedere esse stesse, e solo su propria istanza, l'accesso agli strumenti ordinari di regolazione della crisi e alla liquidazione giudiziale. La giurisprudenza, dal canto suo, ha precisato che l'iscrizione nella sezione speciale non basta: se la società non ha davvero i requisiti, l'esenzione non regge.
Usare bene le deroghe
Queste regole funzionano se lo statuto le recepisce in modo coerente con i requisiti della startup innovativa, con il piano di raccolta e con il patto tra soci. Uno statuto standard da srl tradizionale, adattato all'ultimo momento prima di un round, è la fonte più comune di problemi. Quali deroghe usare, e come scriverle, dipende dal progetto, dal numero di round previsti e dai numeri del caso: va valutato prima di costituire o di modificare lo statuto.