Startup innovative

Startup innovativa: i requisiti per ottenere lo status (regole 2026)

«Startup innovativa» non è un modo di dire: è uno status giuridico che si ottiene iscrivendosi in una sezione speciale del Registro delle imprese e che apre la porta a deroghe societarie, esenzioni e incentivi. Dalla fine del 2024 le regole sono più selettive e lo status dura meno. Ecco cosa serve oggi per ottenerlo e per tenerlo.

La disciplina è negli articoli 25 e seguenti del D.L. 179/2012, il cosiddetto Startup Act. La legge 16 dicembre 2024, n. 193 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023), in vigore dal 18 dicembre 2024, ne ha riscritto parti importanti: la definizione, la durata dello status e le condizioni per prolungarlo. Il Ministero delle imprese ha poi chiarito l’applicazione delle nuove regole con una circolare del 30 luglio 2025 indirizzata alle Camere di commercio.

Chi può essere startup innovativa

Lo status è riservato alle società di capitali, comprese le cooperative, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. In pratica si tratta quasi sempre di una srl, più raramente di una spa. La ditta individuale e le società di persone sono escluse: se il progetto nasce oggi come attività individuale, la prima scelta da fare è la forma giuridica (ne parliamo in SRL, SRLS o ditta individuale: come scegliere).

I requisiti da avere tutti

L’art. 25, comma 2, elenca condizioni che devono sussistere contemporaneamente:

— essere una micro, piccola o media impresa secondo la definizione europea (Raccomandazione 2003/361/CE): è la novità della riforma;
— essere costituita da non più di sessanta mesi;
— avere residenza fiscale in Italia, oppure in un altro Stato UE o SEE con una sede produttiva o una filiale in Italia;
— dal secondo anno di attività, avere un valore della produzione annuo non superiore a 5 milioni di euro, secondo l’ultimo bilancio approvato;
— non distribuire e non aver mai distribuito utili;
— avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e non svolgere in prevalenza attività di agenzia o di consulenza (altra novità della riforma);
— non essere nata da fusione, scissione o cessione di azienda o di ramo d’azienda.

Due precisazioni del Ministero pesano più di quanto sembri. Per verificare la dimensione di PMI si considerano anche le imprese associate e collegate: una startup controllata o collegata a una grande impresa non è ammissibile. E il divieto di consulenza prevalente viene letto in concreto: la circolare cita come esempi di attività escluse quelle con codice ATECO prevalente di consulenza gestionale (70.2) e di altre attività professionali e tecniche non classificate altrove (74.99), e chiede di guardare all’attività effettivamente dichiarata. Il software house che di fatto vende ore di consulenza rischia di non passare.

Il requisito «innovativo»: uno su tre

Oltre ai requisiti comuni, la società deve soddisfare almeno uno di questi tre:

— spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione. Nel primo anno, in assenza di bilancio, si attestano con dichiarazione del legale rappresentante; poi devono risultare dal bilancio ed essere descritte in nota integrativa;
— personale qualificato: almeno un terzo della forza lavoro composto da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno due terzi con laurea magistrale (contano dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo);
— essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale (brevetto e titoli assimilati) direttamente afferente all’attività, oppure titolare dei diritti su un software originario registrato.

Il requisito alternativo va scelto con cura, perché andrà dimostrato ogni anno. Quello basato sulle spese di R&S è il più flessibile ma anche il più esposto: se le spese non sono tracciate e descritte in bilancio, alla prima dichiarazione di mantenimento il requisito non regge.

Quanto dura lo status dopo la riforma

Prima della riforma lo status durava fino a cinque anni dalla costituzione. Oggi la regola base è più corta: i benefici spettano per tre anni dall’iscrizione nella sezione speciale. Oltre il terzo anno, e fino a cinque anni complessivi dall’iscrizione, si resta solo se si dimostra almeno una di queste condizioni (art. 25, comma 2-bis):

— spese di R&S salite almeno al 25% del maggiore tra costo e valore della produzione;
— almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione, secondo il codice dei contratti pubblici;
— ricavi della gestione caratteristica o occupazione cresciuti di oltre il 50% dal secondo al terzo anno;
— una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro costituita con un finanziamento destinato a convertirsi in capitale o con un aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di investitori qualificati in posizione di minoranza (investitori professionali o vigilati, incubatori o acceleratori certificati, business angel, equity crowdfunding), insieme a spese di R&S almeno al 20%;
— l’ottenimento di almeno un brevetto.

Per il brevetto il Ministero è rigoroso: serve la titolarità di un brevetto concesso o registrato. La semplice licenza, che basta per l’iscrizione iniziale, qui non è sufficiente; il modello di utilità e il software registrato non contano.

Esiste poi un’ulteriore estensione per la fase di scale-up (comma 2-ter): periodi aggiuntivi di due anni, fino a quattro anni in tutto, se interviene un aumento di capitale a sovrapprezzo superiore a 1 milione di euro da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, oppure se i ricavi crescono di oltre il 100% in un anno.

Il riferimento normativo Art. 25, commi 2, 2-bis e 2-ter, D.L. 179/2012, come modificati dagli artt. 28 e 29 della L. 193/2024; circolare MIMIT del 30 luglio 2025 (prot. 72022). Un effetto spesso trascurato: il limite dei sessanta mesi dalla costituzione resta. Secondo il Ministero, chi si iscrive alla sezione speciale a più di due anni dalla costituzione arriva a quel limite prima della fine del triennio, e le proroghe non si applicano. Iscriversi presto conta.

Le startup già iscritte a dicembre 2024

Per le società già iscritte al 18 dicembre 2024 la legge ha previsto un regime transitorio: per restare oltre il terzo anno devono raggiungere uno dei requisiti del comma 2-bis entro dodici mesi dalla scadenza del terzo anno, se erano iscritte da oltre diciotto mesi, oppure entro sei mesi, se lo erano da meno. Il Ministero considera questi termini perentori. Ha inoltre chiarito che la vecchia proroga di dodici mesi concessa durante la pandemia è scaduta: le startup che a quella data avevano superato i sessanta mesi dalla costituzione vanno cancellate d’ufficio, dopo l’invito a passare tra le PMI innovative.

Mantenere lo status ogni anno

Lo status non si ottiene una volta per tutte. Entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio, e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, il legale rappresentante deve depositare al Registro delle imprese la dichiarazione di mantenimento dei requisiti (art. 25, comma 15). Con la riforma, l’autocertificazione aggiornata comprende anche la dichiarazione di non svolgere in prevalenza attività di agenzia o consulenza. Per le società iscritte dal 18 dicembre 2024, alla fine del terzo anno la conferma dei requisiti del comma 2-bis va presentata entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio del terzo anno e comunque non oltre il 31 luglio, allegando la documentazione che la Camera di commercio non può reperire d’ufficio (per esempio il contratto di sperimentazione o gli atti del finanziamento). Chi non presenta la conferma viene cancellato per decorrenza del termine.

Cosa succede quando lo status si perde

Perdere un requisito, non depositare la dichiarazione o arrivare a fine periodo comporta la cancellazione dalla sezione speciale; la società resta iscritta nella sezione ordinaria e continua a esistere normalmente. Cessa però l’applicazione della disciplina di favore (art. 31, comma 4): le esenzioni, le agevolazioni, le regole speciali sul lavoro. I contratti a termine già stipulati restano efficaci fino alla scadenza, e per la srl le clausole statutarie su categorie di quote e strumenti finanziari restano valide solo per le quote già sottoscritte e gli strumenti già emessi.

Se l’impresa ha i requisiti, può passare alla sezione delle PMI innovative, che non ha limiti di età ma regole e benefici diversi: le differenze sono in PMI innovativa: cosa cambia rispetto alla startup.

Da dove partire

Lo status di startup innovativa vale la pena quando il progetto ha davvero contenuto tecnologico e una prospettiva di raccolta di capitale; diventa un peso quando lo si insegue solo per le esenzioni. Prima di costituire conviene verificare tre cose: che l’oggetto sociale e l’attività reale non ricadano nella consulenza, quale requisito alternativo si è in grado di documentare anno per anno, e quale delle condizioni del comma 2-bis è realistica entro il terzo anno. Sono verifiche da fare sui numeri e sul piano del singolo progetto: qui i passaggi pratici per aprire la società.

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