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Bozze degli atti collegati alla scissione: rinunce dei soci, esoneri, verbale di approvazione, consenso dei creditori e depositi
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I documenti che accompagnano il progetto di scissione di una SRL, in testo compilabile con note: rinunce unanimi ai termini, esonero dai documenti, base del verbale per il notaio, consenso dei creditori e calendario dei depositi.
Il progetto di scissione non basta: tra il deposito e l'atto servono altri documenti, alcuni facoltativi ma decisivi per i tempi. Le rinunce unanimi dei soci accorciano il calendario; il consenso dei creditori anteriori consente di stipulare senza attendere i 60 giorni di opposizione; il verbale di approvazione, che redige il notaio, deve riflettere esattamente il progetto.
Questa raccolta è pensata come complemento della bozza di progetto di scissione parziale proporzionale a favore di una srl di nuova costituzione, ma gli atti valgono, con gli adattamenti indicati, anche per altre forme di scissione tra srl. Riferimenti al testo vigente al 15 ottobre 2026.
Come usare queste bozze
Quando si usano. Nella scissione di una srl, dopo la redazione del progetto e prima della stipula dell'atto. Le rinunce (A) e l'esonero (B) richiedono l'unanimità: se anche un solo socio non firma, si seguono i termini e i documenti ordinari. Il consenso dei creditori (D) serve solo se si vuole stipulare prima della scadenza del termine di opposizione.
Cosa non coprono. Le società per azioni, le società con strumenti finanziari che danno diritto di voto (i cui possessori devono partecipare all'esonero dai documenti; per le rinunce ai termini la legge parla dei soli soci) e l'atto di scissione, che è un atto pubblico redatto dal notaio (art. 2504 c.c.).
- Notaio: redige il verbale della decisione (art. 2480 c.c.), ne cura il deposito (art. 2436 c.c.) e riceve l'atto di scissione; lo schema C è solo una base da condividere con lui.
- Professionista: predispone le dichiarazioni, raccoglie le firme, verifica l'elenco dei creditori e il calendario.
- Organo amministrativo: firma i depositi e la lettera ai creditori.
A. Rinuncia unanime ai termini
Dichiarazione di rinuncia ai termini degli artt. 2501-ter, c. 4, e 2501-septies c.c.
I sottoscritti, unici soci della società [denominazione della società scissa] S.r.l., con sede in [comune, indirizzo], iscritta nel registro delle imprese di [ufficio] al n. [numero], rappresentanti l'intero capitale sociale di € [importo]:
[nome e cognome / denominazione del socio], [codice fiscale], titolare di una quota di nominali € [importo] pari al […]% del capitale sociale
[nome e cognome / denominazione del socio], [codice fiscale], titolare di una quota di nominali € [importo] pari al […]% del capitale sociale
premesso che l'organo amministrativo ha redatto in data [data] il progetto di scissione parziale proporzionale della società a favore di [denominazione della beneficiaria] S.r.l., di nuova costituzione, depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese il [data del deposito] [e iscritto il … / oppure: pubblicato sul sito Internet della società il …]; dichiarato di aver ricevuto e di conoscere il progetto e i documenti a esso allegati,
dichiarano con consenso unanime:
1. di rinunciare al termine di trenta giorni che deve intercorrere tra l'iscrizione [o la pubblicazione nel sito Internet] del progetto di scissione e la data fissata per la decisione, ai sensi dell'art. 2501-ter, c. 4, c.c.;
2. di rinunciare al termine di trenta giorni durante il quale i documenti indicati nell'art. 2501-septies c.c. devono restare depositati in copia presso la sede sociale [o pubblicati sul sito Internet] prima della decisione, dichiarando di averne preso visione [e di averne ricevuto copia].
[luogo, data] — Firme dei soci: […]
B. Consenso unanime all'esonero dai documenti
Nella scissione parziale proporzionale a favore di una società di nuova costituzione la situazione patrimoniale e le relazioni dell'organo amministrativo e degli esperti non sono richieste per legge (art. 2506-ter, c. 3, c.c.): in quel caso l'esonero non serve, e basta darne atto nel progetto e nel verbale. Il consenso che segue serve negli altri casi, ad esempio con beneficiaria preesistente o con criterio non proporzionale.
Consenso all'esonero ai sensi dell'art. 2506-ter, c. 4, c.c.
I sottoscritti, unici soci della società [denominazione della società scissa] S.r.l. [e, per la beneficiaria preesistente, unici soci di … S.r.l.], rappresentanti l'intero capitale sociale, [nonché i possessori di strumenti finanziari che danno diritto di voto: …, se esistenti]:
[nome e cognome / denominazione del socio], [codice fiscale], titolare di una quota di nominali € [importo] pari al […]% del capitale sociale
con riferimento al progetto di scissione redatto in data [data], prestano il proprio consenso unanime, ai sensi dell'art. 2506-ter, c. 4, c.c., all'esonero dell'organo amministrativo delle società partecipanti dalla redazione [scegliere: a) della situazione patrimoniale prevista dall’art. 2501-quater c.c.; b) della relazione illustrativa prevista dagli artt. 2501-quinquies e 2506-ter, c. 1-2, c.c.; c) della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio prevista dall’art. 2501-sexies c.c.], dichiarando di essere stati compiutamente informati sui contenuti dell'operazione, sui valori degli elementi patrimoniali assegnati e sui criteri di distribuzione delle quote.
[luogo, data] — Firme: […]
C. Schema di verbale di assemblea (base per il notaio)
Verbale di assemblea dei soci di [denominazione della società scissa] S.r.l.
L'anno […], il giorno […] del mese di […], in [luogo], davanti a me [notaio], si è riunita l'assemblea dei soci della società [denominazione della società scissa] S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. approvazione del progetto di scissione parziale proporzionale della società a favore di una società a responsabilità limitata di nuova costituzione denominata [denominazione della beneficiaria] S.r.l.; 2. conseguenti modifiche dello statuto; 3. deliberazioni inerenti e conseguenti, conferimento di poteri.
Costituzione. Assume la presidenza [nome], che constata e fa constare: che l'assemblea è stata regolarmente convocata [con … in data … / oppure: è presente l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti dell’organo di controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione]; che sono presenti soci rappresentanti € [importo] del capitale sociale di € [importo], pari al […]%; che sono presenti [amministratori, organo di controllo]; e verifica l'identità e la legittimazione dei presenti.
Dichiarazioni preliminari. Il presidente dà atto: che il progetto di scissione è stato depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese di [ufficio] il [data] ed è stato iscritto il [data]; [opzione A: che sono decorsi almeno trenta giorni dall’iscrizione e che i documenti dell’art. 2501-septies c.c. sono rimasti depositati presso la sede nei trenta giorni precedenti / opzione B: che i soci, con consenso unanime, hanno rinunciato ai termini degli artt. 2501-ter, c. 4, e 2501-septies c.c., come da dichiarazione che si allega / che rinnovano ora in assemblea]; [opzione A: che, trattandosi di scissione mediante costituzione di nuova società con criterio di attribuzione esclusivamente proporzionale, la situazione patrimoniale e le relazioni degli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies c.c. non sono richieste ai sensi dell’art. 2506-ter, c. 3, c.c. / opzione B: che i soci hanno prestato il consenso all’esonero ex art. 2506-ter, c. 4, c.c. / opzione C: che sono stati depositati la situazione patrimoniale e le relazioni]; che non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo dopo il deposito del progetto [ovvero: illustra le seguenti modifiche …].
Deliberazione. Dopo esauriente discussione, l'assemblea, con il voto favorevole di soci rappresentanti € [importo] del capitale sociale, pari al […]% [contrari: … / astenuti: …], delibera: 1) di approvare il progetto di scissione parziale proporzionale, che si allega al presente verbale sotto la lettera […], unitamente all'atto costitutivo e allo statuto della società beneficiaria; 2) di [ridurre il capitale sociale da € … a € … / imputare la riduzione del patrimonio netto alle riserve per € …] e di modificare conseguentemente l'art. […] dello statuto, che nel testo aggiornato si allega; 3) di conferire all'organo amministrativo, [in persona di …], ogni potere per stipulare l'atto di scissione, decorso il termine dell'art. 2503 c.c. o ricorrendo una delle condizioni da esso previste, con facoltà di apportare al progetto e agli statuti le modifiche richieste dal registro delle imprese che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi.
[eventuale: Il presidente dà atto che ai soci che non hanno consentito alla scissione spetta il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2473 c.c. e dello statuto].
Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea è chiusa alle ore […].
D. Consenso del creditore e lettera ai creditori
Dichiarazione di consenso del creditore alla scissione
Il sottoscritto [denominazione del creditore], in persona di [legale rappresentante / procuratore], creditore della società [denominazione della società scissa] S.r.l. per [titolo del credito e importo], sorto anteriormente all'iscrizione del progetto di scissione nel registro delle imprese [o alla sua pubblicazione sul sito Internet della società], preso atto del progetto di scissione parziale proporzionale a favore di [denominazione della beneficiaria] S.r.l. iscritto il [data], presta il proprio consenso alla scissione ai fini dell'art. 2503 c.c. e alla sua attuazione anche prima della scadenza del termine di sessanta giorni ivi previsto. [se il credito è assegnato alla beneficiaria, es. mutuo: e presta altresì il consenso all’assegnazione del rapporto alla società beneficiaria, alle condizioni …]
[luogo, data] — Firma: […]
Lettera di richiesta di consenso ai creditori
Oggetto: scissione parziale proporzionale di [denominazione della società scissa] S.r.l. – richiesta di consenso ai sensi dell'art. 2503 c.c.
Vi informiamo che l'organo amministrativo della scrivente ha redatto un progetto di scissione parziale proporzionale a favore della società di nuova costituzione [denominazione della beneficiaria] S.r.l., iscritto nel registro delle imprese di [ufficio] il [data], che prevede l'assegnazione alla beneficiaria di [sintesi del compendio scisso]. Il Vostro credito di € [importo] [resta in capo alla scrivente / è assegnato alla società beneficiaria]. Vi chiediamo di restituirci firmata la dichiarazione allegata entro il [data]. Restiamo a disposizione per ogni informazione e per l'esame del progetto.
[firma dell’organo amministrativo]
E. Calendario dei depositi e dei termini
| Passaggio | Termine o condizione | Rinunciabile / riducibile | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Deposito del progetto per l'iscrizione nel registro delle imprese (o pubblicazione sul sito) | Prima della decisione | No (rinunciabile solo il termine) | artt. 2506-bis, c. 5, e 2501-ter, c. 3, c.c. |
| Intervallo tra iscrizione del progetto e decisione | Almeno 30 giorni | Sì, con consenso unanime dei soci | art. 2501-ter, c. 4, c.c. |
| Documenti presso la sede (progetto, relazioni se redatte, bilanci degli ultimi tre esercizi, situazioni patrimoniali se redatte) | Nei 30 giorni prima della decisione e finché la scissione sia decisa | Sì il termine, con consenso unanime | artt. 2501-septies e 2506-ter, c. 5, c.c. |
| Situazione patrimoniale | Data non anteriore di oltre 120 giorni al deposito del progetto presso la sede, o bilancio chiuso da non oltre 6 mesi | Non richiesta nella newco proporzionale; altrimenti esonero unanime | artt. 2501-quater e 2506-ter, c. 3-4, c.c. |
| Decisione di approvazione | Verbale notarile; conforme al progetto | — | artt. 2502 e 2480 c.c. |
| Deposito della decisione per l'iscrizione | A cura del notaio entro 30 giorni, con i documenti dell'art. 2501-septies | — | artt. 2502-bis e 2436 c.c. |
| Opposizione dei creditori | 60 giorni dall'ultima delle iscrizioni della decisione | Non dai soci; stipula anticipata solo con consenso, pagamento, deposito delle somme o relazione di un'unica società di revisione | art. 2503 c.c. |
| Atto di scissione | Atto pubblico; deposito per l'iscrizione entro 30 giorni | — | artt. 2504 e 2506-ter, c. 5, c.c. |
| Efficacia | Dall'ultima delle iscrizioni dell'atto presso il registro della beneficiaria; con beneficiaria nuova non si può fissare una data successiva | Date anteriori solo per gli effetti dei nn. 5 e 6 dell'art. 2501-ter (non fiscali nella parziale) | art. 2506-quater, c. 1, c.c.; art. 173, c. 11, TUIR |
Prima della decisione e della stipula
Riferimenti normativi e di prassi
- Artt. 2436, 2473, 2479, 2479-bis, 2480 c.c.
- Artt. 2501-ter, 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-sexies, 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2504, 2504-quater, 2505-quater c.c.
- Artt. 2506-bis, 2506-ter, 2506-quater c.c.
- Art. 173, c. 11, D.P.R. 917/1986 (TUIR)
- Art. 10-bis L. 212/2000
- D.L. 104/2013, art. 26, c. 2
- Trib. Novara, decr. 8 settembre 2020
Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.