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Bozza di progetto di fusione per incorporazione di SRL interamente posseduta

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Testo compilabile del progetto con cui la controllante incorpora la SRL di cui possiede il 100%, con note su procedura semplificata, termini dimezzati e limiti al riporto delle perdite dell'art. 172 TUIR.

La fusione per incorporazione di una SRL interamente posseduta nella sua controllante è l'operazione straordinaria più frequente nei gruppi di PMI: semplifica la catena societaria, elimina un bilancio e una governance, accorpa attività già gestite in modo unitario. L'art. 2505 c.c. la rende più leggera perché, mancando soci terzi, non c'è un rapporto di cambio da determinare né da far verificare.

Questa bozza contiene il testo del progetto redatto dagli organi amministrativi delle due società, articolo per articolo, con le note di compilazione: cosa scrivere, quali alternative esistono, quali errori ricorrono. È una base di lavoro per il professionista e per il notaio, non un documento da firmare senza adattamento.

Come usare questa bozza

La bozza riguarda il caso più lineare: fusione per incorporazione tra due SRL, in cui l'incorporante possiede direttamente il 100% delle quote dell'incorporata al momento del deposito del progetto e fino all'atto. Il progetto è un unico documento approvato da entrambi gli organi amministrativi (art. 2501-ter c.c.).

  • Non copre: la fusione con partecipazione almeno al 90% (art. 2505-bis c.c., con diritto dei soci di minoranza di far acquistare le quote); la fusione tra sorelle o con soci terzi, che richiede rapporto di cambio, relazione degli amministratori e degli esperti; la fusione inversa; la fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (art. 2501-bis c.c.); le fusioni con società per azioni, cooperative o società di persone; le fusioni transfrontaliere.
  • Chi interviene: gli organi amministrativi redigono e sottoscrivono il progetto; il notaio riceve l'eventuale delibera degli amministratori (art. 2505, c. 2, c.c.) o il verbale dell'assemblea dei soci e l'atto di fusione, che deve essere pubblico (art. 2504 c.c.); un revisore legale, se si vuole superare il limite del patrimonio netto contabile nel riporto delle perdite (art. 172, c. 7, TUIR); il professionista per l'impianto fiscale e contabile.
  • Va adattata: le parti tra parentesi quadre sono campi da compilare; le alternative sono indicate come opzione A / opzione B e vanno scelte, cancellando l'altra. Le note di compilazione non fanno parte del progetto e non vanno depositate.
Attenzione. La procedura semplificata presuppone il possesso totalitario. Se tra il deposito del progetto e l'atto anche una sola quota dell'incorporata passa a un terzo, o se esistono diritti di terzi sulle quote (pegno con voto, usufrutto), la struttura va rivista prima di procedere.

Intestazione e società partecipanti

Progetto di fusione per incorporazione

redatto ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del codice civile dall'organo amministrativo di [denominazione dell'incorporante] e dall'organo amministrativo di [denominazione dell'incorporata].

Art. 1 – Società partecipanti alla fusione

1.1. Società incorporante: [denominazione dell'incorporante], società a responsabilità limitata, con sede in [comune, indirizzo], capitale sociale di € [importo] interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [ufficio] [numero], REA n. [numero].

1.2. Società incorporanda: [denominazione dell'incorporata], società a responsabilità limitata con unico socio, con sede in [comune, indirizzo], capitale sociale di € [importo] interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [ufficio] [numero], REA n. [numero].

Nota di compilazione. Il n. 1 dell'art. 2501-ter, c. 1, c.c. richiede tipo, denominazione e sede di ciascuna società. Indicare anche codice fiscale e numero di iscrizione aiuta l'ufficio del registro nel collegare i depositi. Se l'incorporanda è soggetta a direzione e coordinamento dell'incorporante, è utile richiamarlo: la società soggetta deve già indicarlo negli atti e nella corrispondenza (art. 2497-bis, c. 1, c.c.).

Presupposti e ragioni dell'operazione

Art. 2 – Rapporto di partecipazione e procedura applicabile

2.1. L'incorporante è titolare dell'intero capitale sociale dell'incorporanda, rappresentato da una quota di nominali € [importo], libera da pegni, usufrutti, sequestri e altri vincoli.

2.2. Trattandosi di incorporazione di società interamente posseduta, si applica l'art. 2505 c.c.: non trovano applicazione l'art. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5), e gli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies c.c. Il progetto non indica pertanto rapporto di cambio, conguaglio, modalità di assegnazione delle quote né data di partecipazione agli utili, e non sono redatte la relazione dell'organo amministrativo né la relazione degli esperti.

2.3. Alla fusione partecipano esclusivamente società a responsabilità limitata: si applica l'art. 2505-quater c.c. e i termini di cui agli artt. 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, c.c. sono ridotti alla metà.

Nota di compilazione. Il presupposto va verificato su visura e libro dei soci (se tenuto per statuto) alla data del progetto e di nuovo prima dell'atto. Il comma 2.3 è corretto solo se entrambe le società sono SRL: l'art. 2505-quater esclude le società regolate dai capi V e VI (SPA e SAPA) e le cooperative per azioni. Il dimezzamento non riguarda la situazione patrimoniale dell'art. 2501-quater, che resta riferita a una data non anteriore di oltre 120 giorni al deposito del progetto.

Art. 3 – Motivazioni

3.1. La fusione persegue i seguenti obiettivi: [descrizione concreta: ad esempio concentrazione in un’unico soggetto di attività già gestite unitariamente, riduzione dei costi amministrativi e di governance, semplificazione dei rapporti con banche e fornitori, razionalizzazione degli immobili strumentali].

3.2. L'operazione non comporta modifiche all'attività esercitata dall'incorporanda, che sarà proseguita dall'incorporante [opzione A: senza soluzione di continuità / opzione B: come ramo autonomo con sede secondaria in …].

Nota di compilazione. Le motivazioni non sono un contenuto obbligatorio del progetto semplificato, perché manca la relazione degli amministratori. Conviene però scriverle: sono il primo documento che dimostra le valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, richieste per escludere l'abuso del diritto (art. 10-bis, c. 3, L. 212/2000). Vanno descritte in termini concreti e coerenti con i numeri: una fusione motivata con il risparmio di costi in cui l'unico effetto misurabile è l'utilizzo di perdite pregresse è il caso che attira i controlli.

Atto costitutivo dell'incorporante e sorte delle quote

Art. 4 – Atto costitutivo dell'incorporante

4.1. L'incorporante adotterà, con effetto dalla data di efficacia della fusione, l'atto costitutivo e lo statuto allegati al presente progetto sotto la lettera «A», [opzione A: identici a quelli vigenti / opzione B: con le seguenti modificazioni derivanti dalla fusione: … (ad esempio ampliamento dell’oggetto sociale alle attività dell’incorporanda)].

4.2. In dipendenza della fusione il capitale sociale dell'incorporante non subisce variazioni.

Nota di compilazione. L'art. 2501-ter, c. 1, n. 2 richiede di allegare l'atto costitutivo dell'incorporante con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione: va allegato anche se non cambia nulla. La modifica più comune è l'oggetto sociale, se l'incorporanda svolge attività non comprese in quello dell'incorporante: va verificata prima, perché la decisione di fusione può apportare al progetto solo modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi (art. 2502, c. 2, c.c.).

Art. 5 – Annullamento delle quote dell'incorporanda

5.1. Per effetto della fusione la quota rappresentativa dell'intero capitale sociale dell'incorporanda, posseduta dall'incorporante, sarà annullata senza assegnazione di quote in sostituzione, ai sensi dell'art. 2504-ter, secondo comma, c.c.

5.2. La differenza tra il valore contabile della partecipazione annullata e la corrispondente frazione del patrimonio netto dell'incorporanda sarà trattata ai sensi dell'art. 2504-bis, quarto comma, c.c.: l'eventuale disavanzo sarà imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo dell'incorporanda e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni dell'art. 2426, n. 6, c.c., ad avviamento; l'eventuale avanzo sarà iscritto in apposita voce del patrimonio netto o, se dovuto alla previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi e oneri.

Nota di compilazione. L'art. 2504-ter, c. 2, vieta all'incorporante di assegnare quote in sostituzione di quelle dell'incorporata possedute da sé stessa: per questo il capitale non aumenta. Prima di firmare, stimare il disavanzo o l'avanzo sulla situazione patrimoniale di riferimento: un disavanzo significativo non allocabile ad avviamento è un segnale da approfondire (perdite di valore della partecipazione non rilevate).

Situazioni patrimoniali e documenti

Art. 6 – Situazioni patrimoniali di riferimento

6.1. La fusione è deliberata sulla base [opzione A: delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti al … redatte ai sensi dell’art. 2501-quater c.c. / opzione B: dei bilanci al … ai sensi dell’art. 2501-quater, secondo comma, c.c., chiusi da non oltre sei mesi rispetto al deposito del progetto / opzione C: senza situazione patrimoniale, avendovi rinunciato all’unanimità i soci di ciascuna società ai sensi dell’art. 2501-quater, terzo comma, c.c.].

6.2. Restano depositati presso la sede [opzione: della sola incorporante / di entrambe le società] [opzione: ovvero pubblicati sul sito Internet] il presente progetto, i bilanci degli ultimi tre esercizi con le relazioni degli organi di amministrazione e di revisione legale, e le situazioni patrimoniali ove redatte, ai sensi dell'art. 2501-septies c.c., per quindici giorni prima della decisione, salvo rinuncia unanime dei soci al termine.

Nota di compilazione. Tre vie per la situazione patrimoniale: (A) situazione redatta con le norme del bilancio, riferita a una data non anteriore di oltre 120 giorni al deposito del progetto nella sede della società o alla sua pubblicazione sul sito; (B) bilancio dell'ultimo esercizio chiuso da non oltre sei mesi; (C) rinuncia unanime dei soci (e dei possessori di strumenti finanziari con diritto di voto) di ciascuna società. Nell'incorporata il socio unico è l'incorporante, quindi la rinuncia è semplice; nell'incorporante servono tutti i soci. Attenzione alla rinuncia se si vuole riportare le perdite senza perizia: il limite alternativo dell'art. 172, c. 7, TUIR richiama il patrimonio netto dell'ultimo bilancio o, se inferiore, quello della situazione dell'art. 2501-quater. Il termine di 15 giorni del comma 6.2 è quello dimezzato dall'art. 2505-quater; con la decisione degli amministratori (art. 2505, c. 2) il deposito dei documenti è richiesto quanto all'incorporante.

Decorrenza degli effetti

Art. 7 – Efficacia della fusione

7.1. La fusione avrà effetto, ai sensi dell'art. 2504-bis, secondo comma, c.c., [opzione A: dalla data dell’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione nel Registro delle Imprese / opzione B: dal … (data successiva all’ultima iscrizione, ad esempio il primo giorno del mese successivo o il 1° gennaio …)].

7.2. Da tale data l'incorporante subentra in tutti i diritti e gli obblighi dell'incorporanda, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.).

Art. 8 – Imputazione delle operazioni al bilancio dell'incorporante

8.1. Ai sensi dell'art. 2501-ter, primo comma, n. 6), e dell'art. 2504-bis, terzo comma, c.c., le operazioni dell'incorporanda sono imputate al bilancio dell'incorporante [opzione A: dalla data di efficacia di cui all’art. 7 / opzione B: dal 1° gennaio … (primo giorno dell’esercizio in corso dell’incorporante nel quale la fusione ha effetto)].

Art. 9 – Decorrenza degli effetti fiscali

9.1. Ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrono [opzione A: dalla data di efficacia di cui all’art. 7 / opzione B: dalla stessa data di cui all’art. 8, non anteriore a quella di chiusura dell’ultimo esercizio dell’incorporanda o, se più prossima, dell’incorporante, ai sensi dell’art. 172, comma 9, TUIR].

Nota di compilazione. La retrodatazione civilistica (art. 2504-bis, c. 3) riguarda solo l'imputazione contabile delle operazioni; la decorrenza fiscale è stabilita dall'atto di fusione entro il limite dell'art. 172, c. 9, TUIR: non prima della chiusura dell'ultimo esercizio di ciascuna incorporata o, se più prossima, dell'incorporante. Indicarla già nel progetto evita discussioni in sede di atto. Due conseguenze da valutare: senza retrodatazione l'incorporanda chiude un periodo d'imposta infrannuale e dichiara il reddito fino al giorno precedente l'efficacia (art. 172, c. 8); con retrodatazione, i limiti al riporto delle perdite si applicano anche alla perdita che l'incorporata avrebbe prodotto autonomamente nella frazione d'esercizio (art. 172, c. 7-bis). Gli obblighi di versamento dell'incorporata, acconti e ritenute compresi, restano a suo carico fino alla data di efficacia e poi passano all'incorporante (art. 172, c. 10).

Soci particolari, titoli e vantaggi agli amministratori

Art. 10 – Trattamenti particolari e vantaggi

10.1. Non esistono categorie particolari di soci né possessori di titoli diversi dalle quote [opzione: oppure descrivere titoli di debito emessi ai sensi dell’art. 2483 c.c. o strumenti finanziari e il trattamento loro riservato].

10.2. Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

Nota di compilazione. I nn. 7 e 8 dell'art. 2501-ter, c. 1, restano obbligatori anche nella fusione semplificata: se non c'è nulla da dire, va detto espressamente. Se l'incorporanda ha emesso titoli di debito, va verificato il loro regolamento, che spesso prevede consenso o rimborso anticipato in caso di fusione.

Profili fiscali

Art. 11 – Regime fiscale

11.1. La fusione è fiscalmente neutrale ai sensi dell'art. 172, comma 1, TUIR e non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni dell'incorporanda. Il disavanzo da annullamento non concorre alla formazione del reddito e i maggiori valori iscritti in sua imputazione non sono imponibili; i beni sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto, con evidenza nel prospetto di riconciliazione della dichiarazione (art. 172, comma 2, TUIR).

11.2. [opzione A: L incorporante non intende avvalersi del regime di imposta sostitutiva / opzione B: L incorporante si riserva di optare per il regime di imposta sostitutiva di cui all’art. 176, comma 2-ter, TUIR, richiamato dall art. 172, comma 10-bis, per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio].

11.3. Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio dell'incorporanda saranno ricostituite nel bilancio dell'incorporante secondo quanto previsto dall'art. 172, comma 5, TUIR: [elenco delle riserve e importi, oppure: non esistono riserve in sospensione d’imposta].

Art. 12 – Perdite fiscali e altre posizioni soggettive

12.1. Alla data del presente progetto risultano: in capo all'incorporante perdite fiscali riportabili per € [importo], interessi passivi indeducibili riportabili per € [importo] ed eccedenze ACE per € [importo]; in capo all'incorporanda perdite fiscali riportabili per € [importo], interessi passivi indeducibili riportabili per € [importo] ed eccedenze ACE per € [importo].

12.2. Il riporto di tali posizioni da parte dell'incorporante avverrà nei limiti e alle condizioni dell'art. 172, commi 7, 7-bis e 7-ter, TUIR, [opzione A: sulla base della relazione giurata di stima del valore economico del patrimonio netto alla data di efficacia della fusione, redatta da un soggetto scelto tra quelli di cui all’art. 2409-bis, primo comma, c.c. / opzione B: nei limiti del patrimonio netto contabile risultante dall ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater c.c.].

Nota di compilazione. I limiti dell'art. 172, c. 7, TUIR, come riscritto dal D.Lgs. 192/2024 e modificato dal D.L. 84/2025 (conv. L. 108/2025), si applicano alle operazioni effettuate dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 192/2024 e riguardano le perdite di tutte le società partecipanti, compresa l'incorporante: è l'errore più frequente nelle incorporazioni di controllate, dove si guarda solo alle perdite della figlia. In sintesi: (1) le perdite sono riportabili nei limiti del valore economico del patrimonio netto della società che le riporta, determinato alla data di efficacia della fusione con relazione giurata di stima di un revisore legale o società di revisione designato dalla società, ridotto del doppio dei conferimenti e versamenti degli ultimi 24 mesi (esclusi i contributi pubblici); (2) senza relazione, il limite è il patrimonio netto contabile dell'ultimo bilancio o, se inferiore, della situazione dell'art. 2501-quater, senza tener conto dei conferimenti e versamenti degli ultimi 24 mesi; (3) in ogni caso serve il test di vitalità: ricavi e proventi dell'attività caratteristica e spese per lavoro subordinato e contributi superiori al 40% della media degli ultimi due esercizi anteriori, sia nell'esercizio precedente quello di efficacia sia, ragguagliati ad anno, nel periodo infrannuale fino al giorno prima dell'efficacia. Le stesse regole valgono per gli interessi passivi riportati (art. 96, c. 5, TUIR) e per le eccedenze ACE (c. 7-ter). Il test infrannuale si misura su un conto economico da redigere: va programmato nel calendario.
Attenzione. La fusione determina la cessazione del concordato preventivo biennale per la società che vi ha aderito (art. 21, c. 1, lett. b-ter, D.Lgs. 13/2024). Se una delle due società ha aderito a un biennio ancora in corso (2025-2026 o 2026-2027), gli effetti della cessazione vanno valutati prima di depositare il progetto.
ImpostaTrattamentoRiferimento
Registro sull'atto di fusioneMisura fissa, € 200D.P.R. 131/1986, Tariffa parte I, art. 4, c. 1, lett. b); D.L. 104/2013, art. 26
Ipotecaria e catastale, se l'incorporanda possiede immobiliMisura fissa, € 200 ciascunaD.Lgs. 347/1990, Tariffa, art. 4, e art. 10, c. 2
IVAFuori campo: passaggi di beni in dipendenza di fusioniD.P.R. 633/1972, art. 2, c. 3, lett. f)
Imposte sui redditiNeutralità; continuità dei valori fiscaliart. 172, cc. 1-2, TUIR
Nota di compilazione. I riferimenti fiscali sono quelli vigenti al 15 ottobre 2026. Dal 1° gennaio 2027 il TUIR è sostituito dal nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026), che rinumera gli articoli, e il D.P.R. 131/1986 e il D.Lgs. 347/1990 dal testo unico dell'imposta di registro e degli altri tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025): per un atto stipulato dal 2027 i rinvii del progetto vanno aggiornati.

Decisione e calendario

Art. 13 – Organo competente a decidere la fusione

13.1. [opzione A: La fusione sarà decisa da ciascuna società con approvazione del presente progetto da parte dei soci, secondo le norme previste per la modificazione dell’atto costitutivo, ai sensi dell’art. 2502 c.c. / opzione B: In conformità all’art. … dello statuto dell’incorporante e all’art. … dello statuto dell’incorporanda, la fusione sarà decisa dai rispettivi organi amministrativi con deliberazione risultante da atto pubblico, ai sensi dell’art. 2505, secondo comma, c.c.].

13.2. [solo con opzione B: I soci dell’incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito o dalla pubblicazione del presente progetto, chiedere che la decisione di approvazione da parte dell’incorporante sia adottata dai soci a norma dell’art. 2502, primo comma, c.c.].

Nota di compilazione. L'opzione B richiede una clausola statutaria espressa: la lettura prudente, che conviene seguire, è che sia presente negli statuti di entrambe le società; altrimenti serve la decisione dei soci, che nell'incorporata coincide con quella dell'incorporante come socio unico. Con l'opzione B devono comunque essere rispettati, per ciascuna società, il deposito o la pubblicazione del progetto e il termine prima della decisione (art. 2501-ter, cc. 3 e 4) e, per l'incorporante, il deposito dei documenti (art. 2501-septies). Il diritto della minoranza del 5% di riportare la decisione ai soci non è derogabile.
PassaggioTermine (solo SRL)Riferimento
Situazione patrimonialeRiferita a non oltre 120 giorni prima del deposito del progetto nella sede della società o della sua pubblicazione sul sito (o bilancio chiuso da non oltre 6 mesi, o rinuncia unanime)art. 2501-quater c.c.
Deposito del progetto nel registro delle imprese di ciascuna società, o pubblicazione sul sitoAlmeno 15 giorni prima della decisione, salvo rinuncia unanime dei sociartt. 2501-ter, cc. 3-4, e 2505-quater c.c.
Documenti presso la sedeNei 15 giorni prima della decisione, salvo rinuncia unanimeartt. 2501-septies e 2505-quater c.c.
Richiesta della minoranza dell'incorporante (opzione B)Entro 8 giorni dal deposito o dalla pubblicazione del progettoart. 2505, c. 3, c.c.
Deposito delle decisioni per l'iscrizioneCon i documenti dell'art. 2501-septiesart. 2502-bis c.c.
Opposizione dei creditori30 giorni dall'ultima iscrizione delle decisioni, salvo consenso dei creditori anteriori, pagamento dei non consenzienti o deposito delle somme in bancaartt. 2503 e 2505-quater c.c.
Atto di fusioneAtto pubblico, depositato entro 30 giorni; il deposito dell'incorporante non può precedere quello dell'incorporataart. 2504 c.c.
EfficaciaUltima iscrizione dell'atto o data successivaart. 2504-bis, c. 2, c.c.
Nota di compilazione. Una volta eseguite le iscrizioni dell'atto, l'invalidità della fusione non può più essere pronunciata e resta solo il risarcimento del danno (art. 2504-quater c.c.): gli errori del progetto si correggono prima. In caso di opposizione dei creditori anteriori si applica l'ultimo comma dell'art. 2445 c.c. (art. 2503, c. 2): il tribunale può disporre che la fusione abbia luogo nonostante l'opposizione, se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio o se la società presta idonea garanzia.

Sottoscrizioni e allegati

Art. 14 – Disposizioni finali

14.1. Gli organi amministrativi sono autorizzati ad apportare al presente progetto le sole modifiche richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi.

14.2. Allegati: A) atto costitutivo e statuto dell'incorporante; [B) situazioni patrimoniali al … (se redatte)].

[luogo], [data]

Per l'organo amministrativo di [denominazione dell'incorporante]: [nome, cognome e qualifica di ciascun amministratore]

Per l'organo amministrativo di [denominazione dell'incorporata]: [nome, cognome e qualifica di ciascun amministratore]

Nota di compilazione. Il progetto è approvato da ciascun organo amministrativo con le proprie regole (consiglio con verbale, amministratore unico con determina, amministratori congiunti con firma di tutti) e depositato con firma digitale. Il comma 14.1 non autorizza modifiche sostanziali: per quelle va ripetuto il deposito.

Prima del deposito e della firma

Riferimenti normativi e di prassi

  • Artt. 2426, 2445, 2483, 2497-bis, 2501-bis, 2501-ter, 2501-quater, 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2504, 2504-bis, 2504-ter, 2504-quater, 2505, 2505-bis, 2505-quater c.c.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 96, 172 e 176
  • D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, art. 15; D.L. 17 giugno 2025, n. 84, conv. L. 30 luglio 2025, n. 108, art. 2
  • D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, art. 21
  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10-bis
  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa parte I, art. 4; D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 26
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 10, c. 2, e Tariffa, art. 4
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, c. 3, lett. f)

Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.

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