Bozza · Per studi professionali
Bozza di progetto di fusione per incorporazione di SRL interamente posseduta
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Testo compilabile del progetto con cui la controllante incorpora la SRL di cui possiede il 100%, con note su procedura semplificata, termini dimezzati e limiti al riporto delle perdite dell'art. 172 TUIR.
La fusione per incorporazione di una SRL interamente posseduta nella sua controllante è l'operazione straordinaria più frequente nei gruppi di PMI: semplifica la catena societaria, elimina un bilancio e una governance, accorpa attività già gestite in modo unitario. L'art. 2505 c.c. la rende più leggera perché, mancando soci terzi, non c'è un rapporto di cambio da determinare né da far verificare.
Questa bozza contiene il testo del progetto redatto dagli organi amministrativi delle due società, articolo per articolo, con le note di compilazione: cosa scrivere, quali alternative esistono, quali errori ricorrono. È una base di lavoro per il professionista e per il notaio, non un documento da firmare senza adattamento.
Come usare questa bozza
La bozza riguarda il caso più lineare: fusione per incorporazione tra due SRL, in cui l'incorporante possiede direttamente il 100% delle quote dell'incorporata al momento del deposito del progetto e fino all'atto. Il progetto è un unico documento approvato da entrambi gli organi amministrativi (art. 2501-ter c.c.).
- Non copre: la fusione con partecipazione almeno al 90% (art. 2505-bis c.c., con diritto dei soci di minoranza di far acquistare le quote); la fusione tra sorelle o con soci terzi, che richiede rapporto di cambio, relazione degli amministratori e degli esperti; la fusione inversa; la fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (art. 2501-bis c.c.); le fusioni con società per azioni, cooperative o società di persone; le fusioni transfrontaliere.
- Chi interviene: gli organi amministrativi redigono e sottoscrivono il progetto; il notaio riceve l'eventuale delibera degli amministratori (art. 2505, c. 2, c.c.) o il verbale dell'assemblea dei soci e l'atto di fusione, che deve essere pubblico (art. 2504 c.c.); un revisore legale, se si vuole superare il limite del patrimonio netto contabile nel riporto delle perdite (art. 172, c. 7, TUIR); il professionista per l'impianto fiscale e contabile.
- Va adattata: le parti tra parentesi quadre sono campi da compilare; le alternative sono indicate come opzione A / opzione B e vanno scelte, cancellando l'altra. Le note di compilazione non fanno parte del progetto e non vanno depositate.
Intestazione e società partecipanti
Progetto di fusione per incorporazione
redatto ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del codice civile dall'organo amministrativo di [denominazione dell'incorporante] e dall'organo amministrativo di [denominazione dell'incorporata].
Art. 1 – Società partecipanti alla fusione
1.1. Società incorporante: [denominazione dell'incorporante], società a responsabilità limitata, con sede in [comune, indirizzo], capitale sociale di € [importo] interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [ufficio] [numero], REA n. [numero].
1.2. Società incorporanda: [denominazione dell'incorporata], società a responsabilità limitata con unico socio, con sede in [comune, indirizzo], capitale sociale di € [importo] interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [ufficio] [numero], REA n. [numero].
Presupposti e ragioni dell'operazione
Art. 2 – Rapporto di partecipazione e procedura applicabile
2.1. L'incorporante è titolare dell'intero capitale sociale dell'incorporanda, rappresentato da una quota di nominali € [importo], libera da pegni, usufrutti, sequestri e altri vincoli.
2.2. Trattandosi di incorporazione di società interamente posseduta, si applica l'art. 2505 c.c.: non trovano applicazione l'art. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5), e gli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies c.c. Il progetto non indica pertanto rapporto di cambio, conguaglio, modalità di assegnazione delle quote né data di partecipazione agli utili, e non sono redatte la relazione dell'organo amministrativo né la relazione degli esperti.
2.3. Alla fusione partecipano esclusivamente società a responsabilità limitata: si applica l'art. 2505-quater c.c. e i termini di cui agli artt. 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, c.c. sono ridotti alla metà.
Art. 3 – Motivazioni
3.1. La fusione persegue i seguenti obiettivi: [descrizione concreta: ad esempio concentrazione in un’unico soggetto di attività già gestite unitariamente, riduzione dei costi amministrativi e di governance, semplificazione dei rapporti con banche e fornitori, razionalizzazione degli immobili strumentali].
3.2. L'operazione non comporta modifiche all'attività esercitata dall'incorporanda, che sarà proseguita dall'incorporante [opzione A: senza soluzione di continuità / opzione B: come ramo autonomo con sede secondaria in …].
Atto costitutivo dell'incorporante e sorte delle quote
Art. 4 – Atto costitutivo dell'incorporante
4.1. L'incorporante adotterà, con effetto dalla data di efficacia della fusione, l'atto costitutivo e lo statuto allegati al presente progetto sotto la lettera «A», [opzione A: identici a quelli vigenti / opzione B: con le seguenti modificazioni derivanti dalla fusione: … (ad esempio ampliamento dell’oggetto sociale alle attività dell’incorporanda)].
4.2. In dipendenza della fusione il capitale sociale dell'incorporante non subisce variazioni.
Art. 5 – Annullamento delle quote dell'incorporanda
5.1. Per effetto della fusione la quota rappresentativa dell'intero capitale sociale dell'incorporanda, posseduta dall'incorporante, sarà annullata senza assegnazione di quote in sostituzione, ai sensi dell'art. 2504-ter, secondo comma, c.c.
5.2. La differenza tra il valore contabile della partecipazione annullata e la corrispondente frazione del patrimonio netto dell'incorporanda sarà trattata ai sensi dell'art. 2504-bis, quarto comma, c.c.: l'eventuale disavanzo sarà imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo dell'incorporanda e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni dell'art. 2426, n. 6, c.c., ad avviamento; l'eventuale avanzo sarà iscritto in apposita voce del patrimonio netto o, se dovuto alla previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi e oneri.
Situazioni patrimoniali e documenti
Art. 6 – Situazioni patrimoniali di riferimento
6.1. La fusione è deliberata sulla base [opzione A: delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti al … redatte ai sensi dell’art. 2501-quater c.c. / opzione B: dei bilanci al … ai sensi dell’art. 2501-quater, secondo comma, c.c., chiusi da non oltre sei mesi rispetto al deposito del progetto / opzione C: senza situazione patrimoniale, avendovi rinunciato all’unanimità i soci di ciascuna società ai sensi dell’art. 2501-quater, terzo comma, c.c.].
6.2. Restano depositati presso la sede [opzione: della sola incorporante / di entrambe le società] [opzione: ovvero pubblicati sul sito Internet] il presente progetto, i bilanci degli ultimi tre esercizi con le relazioni degli organi di amministrazione e di revisione legale, e le situazioni patrimoniali ove redatte, ai sensi dell'art. 2501-septies c.c., per quindici giorni prima della decisione, salvo rinuncia unanime dei soci al termine.
Decorrenza degli effetti
Art. 7 – Efficacia della fusione
7.1. La fusione avrà effetto, ai sensi dell'art. 2504-bis, secondo comma, c.c., [opzione A: dalla data dell’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione nel Registro delle Imprese / opzione B: dal … (data successiva all’ultima iscrizione, ad esempio il primo giorno del mese successivo o il 1° gennaio …)].
7.2. Da tale data l'incorporante subentra in tutti i diritti e gli obblighi dell'incorporanda, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.).
Art. 8 – Imputazione delle operazioni al bilancio dell'incorporante
8.1. Ai sensi dell'art. 2501-ter, primo comma, n. 6), e dell'art. 2504-bis, terzo comma, c.c., le operazioni dell'incorporanda sono imputate al bilancio dell'incorporante [opzione A: dalla data di efficacia di cui all’art. 7 / opzione B: dal 1° gennaio … (primo giorno dell’esercizio in corso dell’incorporante nel quale la fusione ha effetto)].
Art. 9 – Decorrenza degli effetti fiscali
9.1. Ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrono [opzione A: dalla data di efficacia di cui all’art. 7 / opzione B: dalla stessa data di cui all’art. 8, non anteriore a quella di chiusura dell’ultimo esercizio dell’incorporanda o, se più prossima, dell’incorporante, ai sensi dell’art. 172, comma 9, TUIR].
Soci particolari, titoli e vantaggi agli amministratori
Art. 10 – Trattamenti particolari e vantaggi
10.1. Non esistono categorie particolari di soci né possessori di titoli diversi dalle quote [opzione: oppure descrivere titoli di debito emessi ai sensi dell’art. 2483 c.c. o strumenti finanziari e il trattamento loro riservato].
10.2. Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.
Profili fiscali
Art. 11 – Regime fiscale
11.1. La fusione è fiscalmente neutrale ai sensi dell'art. 172, comma 1, TUIR e non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni dell'incorporanda. Il disavanzo da annullamento non concorre alla formazione del reddito e i maggiori valori iscritti in sua imputazione non sono imponibili; i beni sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto, con evidenza nel prospetto di riconciliazione della dichiarazione (art. 172, comma 2, TUIR).
11.2. [opzione A: L incorporante non intende avvalersi del regime di imposta sostitutiva / opzione B: L incorporante si riserva di optare per il regime di imposta sostitutiva di cui all’art. 176, comma 2-ter, TUIR, richiamato dall art. 172, comma 10-bis, per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio].
11.3. Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio dell'incorporanda saranno ricostituite nel bilancio dell'incorporante secondo quanto previsto dall'art. 172, comma 5, TUIR: [elenco delle riserve e importi, oppure: non esistono riserve in sospensione d’imposta].
Art. 12 – Perdite fiscali e altre posizioni soggettive
12.1. Alla data del presente progetto risultano: in capo all'incorporante perdite fiscali riportabili per € [importo], interessi passivi indeducibili riportabili per € [importo] ed eccedenze ACE per € [importo]; in capo all'incorporanda perdite fiscali riportabili per € [importo], interessi passivi indeducibili riportabili per € [importo] ed eccedenze ACE per € [importo].
12.2. Il riporto di tali posizioni da parte dell'incorporante avverrà nei limiti e alle condizioni dell'art. 172, commi 7, 7-bis e 7-ter, TUIR, [opzione A: sulla base della relazione giurata di stima del valore economico del patrimonio netto alla data di efficacia della fusione, redatta da un soggetto scelto tra quelli di cui all’art. 2409-bis, primo comma, c.c. / opzione B: nei limiti del patrimonio netto contabile risultante dall ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater c.c.].
| Imposta | Trattamento | Riferimento |
|---|---|---|
| Registro sull'atto di fusione | Misura fissa, € 200 | D.P.R. 131/1986, Tariffa parte I, art. 4, c. 1, lett. b); D.L. 104/2013, art. 26 |
| Ipotecaria e catastale, se l'incorporanda possiede immobili | Misura fissa, € 200 ciascuna | D.Lgs. 347/1990, Tariffa, art. 4, e art. 10, c. 2 |
| IVA | Fuori campo: passaggi di beni in dipendenza di fusioni | D.P.R. 633/1972, art. 2, c. 3, lett. f) |
| Imposte sui redditi | Neutralità; continuità dei valori fiscali | art. 172, cc. 1-2, TUIR |
Decisione e calendario
Art. 13 – Organo competente a decidere la fusione
13.1. [opzione A: La fusione sarà decisa da ciascuna società con approvazione del presente progetto da parte dei soci, secondo le norme previste per la modificazione dell’atto costitutivo, ai sensi dell’art. 2502 c.c. / opzione B: In conformità all’art. … dello statuto dell’incorporante e all’art. … dello statuto dell’incorporanda, la fusione sarà decisa dai rispettivi organi amministrativi con deliberazione risultante da atto pubblico, ai sensi dell’art. 2505, secondo comma, c.c.].
13.2. [solo con opzione B: I soci dell’incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito o dalla pubblicazione del presente progetto, chiedere che la decisione di approvazione da parte dell’incorporante sia adottata dai soci a norma dell’art. 2502, primo comma, c.c.].
| Passaggio | Termine (solo SRL) | Riferimento |
|---|---|---|
| Situazione patrimoniale | Riferita a non oltre 120 giorni prima del deposito del progetto nella sede della società o della sua pubblicazione sul sito (o bilancio chiuso da non oltre 6 mesi, o rinuncia unanime) | art. 2501-quater c.c. |
| Deposito del progetto nel registro delle imprese di ciascuna società, o pubblicazione sul sito | Almeno 15 giorni prima della decisione, salvo rinuncia unanime dei soci | artt. 2501-ter, cc. 3-4, e 2505-quater c.c. |
| Documenti presso la sede | Nei 15 giorni prima della decisione, salvo rinuncia unanime | artt. 2501-septies e 2505-quater c.c. |
| Richiesta della minoranza dell'incorporante (opzione B) | Entro 8 giorni dal deposito o dalla pubblicazione del progetto | art. 2505, c. 3, c.c. |
| Deposito delle decisioni per l'iscrizione | Con i documenti dell'art. 2501-septies | art. 2502-bis c.c. |
| Opposizione dei creditori | 30 giorni dall'ultima iscrizione delle decisioni, salvo consenso dei creditori anteriori, pagamento dei non consenzienti o deposito delle somme in banca | artt. 2503 e 2505-quater c.c. |
| Atto di fusione | Atto pubblico, depositato entro 30 giorni; il deposito dell'incorporante non può precedere quello dell'incorporata | art. 2504 c.c. |
| Efficacia | Ultima iscrizione dell'atto o data successiva | art. 2504-bis, c. 2, c.c. |
Sottoscrizioni e allegati
Art. 14 – Disposizioni finali
14.1. Gli organi amministrativi sono autorizzati ad apportare al presente progetto le sole modifiche richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi.
14.2. Allegati: A) atto costitutivo e statuto dell'incorporante; [B) situazioni patrimoniali al … (se redatte)].
[luogo], [data]
Per l'organo amministrativo di [denominazione dell'incorporante]: [nome, cognome e qualifica di ciascun amministratore]
Per l'organo amministrativo di [denominazione dell'incorporata]: [nome, cognome e qualifica di ciascun amministratore]
Prima del deposito e della firma
Riferimenti normativi e di prassi
- Artt. 2426, 2445, 2483, 2497-bis, 2501-bis, 2501-ter, 2501-quater, 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2504, 2504-bis, 2504-ter, 2504-quater, 2505, 2505-bis, 2505-quater c.c.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 96, 172 e 176
- D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, art. 15; D.L. 17 giugno 2025, n. 84, conv. L. 30 luglio 2025, n. 108, art. 2
- D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, art. 21
- L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10-bis
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa parte I, art. 4; D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 26
- D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 10, c. 2, e Tariffa, art. 4
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, c. 3, lett. f)
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