Checklist agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi (elenchi OAM)
Aggiornata al Pratiche camerali e attività regolamentateA cura di Tentori TLS
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Requisiti, forma giuridica, polizza, collaboratori, incompatibilità e obblighi periodici per chi si iscrive negli elenchi OAM, aggiornata al recepimento della nuova direttiva sul credito ai consumatori.
Agenzia in attività finanziaria e mediazione creditizia sono attività riservate: senza iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) l'esercizio professionale verso il pubblico è reato. I due elenchi hanno requisiti diversi, a partire dalla forma giuridica, e non si possono cumulare.
Dal 10 gennaio 2026 il quadro è stato modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, che ha recepito la direttiva (UE) 2023/2225 sul credito ai consumatori: nuove definizioni, obblighi più stringenti sui collaboratori, un registro OAM per i fornitori di beni e servizi convenzionati. La checklist segue il testo vigente al 14 ottobre 2026; importi di contributi, massimali e calendari d'esame li fissa l'OAM con propri atti e vanno controllati sul sito dell'Organismo al momento della pratica.
Inquadrare l'attività
Attenzione. L'esercizio professionale verso il pubblico senza iscrizione nell'elenco è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da € 2.065 a € 10.329 (art. 140-bis TUB).
Forma giuridica e requisiti del soggetto
Onorabilità, professionalità ed esame
Domanda di iscrizione e polizza
Mandati, dipendenti e collaboratori
Da sapere. Il mandante risponde in solido dei danni causati dall'agente (art. 128-quater, c. 5, TUB) e agenti e mediatori rispondono in solido dei danni causati da dipendenti e collaboratori (art. 128-novies, c. 4, TUB). Ad agenti, mediatori e collaboratori si applicano, in quanto compatibili, le regole di trasparenza del Titolo VI del TUB (art. 128-decies TUB).
Incompatibilità
Registro delle imprese, previdenza e obblighi periodici
Attenzione. Per violazioni delle norme di settore, omesse o tardive comunicazioni, mancata vigilanza su dipendenti e collaboratori o mancato aggiornamento, l'OAM applica richiamo scritto, sanzione pecuniaria da € 500 a € 5.000 per le persone fisiche o da € 1.000 fino al 10% del fatturato per le persone giuridiche, sospensione da dieci giorni a un anno o cancellazione dall'elenco (art. 128-duodecies TUB).
Adempimento
Termine
Riferimento
Decisione OAM sulla domanda di iscrizione
Centoventi giorni, poi silenzio-assenso
art. 23, c. 2, D.Lgs. 141/2010
Comunicazione variazioni dei dati in elenco
Dieci giorni
art. 23, c. 6, D.Lgs. 141/2010
Esame OAM
Almeno una sessione l'anno
art. 24, c. 1, D.Lgs. 141/2010
Adeguamento al D.Lgs. 212/2025
20 novembre 2026 o novanta giorni dalle disposizioni attuative della Banca d'Italia, se successive
art. 6, c. 2, D.Lgs. 212/2025
Riferimenti normativi e di prassi
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), artt. 128-quater, 128-quinquies, 128-sexies, 128-septies, 128-octies, 128-novies, 128-decies, 128-undecies, 128-duodecies, 140-bis
D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, artt. 12, 12-bis, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24
D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 (recepimento direttiva (UE) 2023/2225)
D.M. 22 gennaio 2014, n. 31
Art. 2327 c.c.
Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.
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