Checklist apertura ditta individuale di agente, broker o collaboratore assicurativo (RUI sezioni A, B, E)
Aggiornata al Pratiche camerali e attività regolamentateA cura di Tentori TLS
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Requisiti, iscrizione al RUI, ordine delle pratiche e adempimenti fiscali e previdenziali per chi avvia in forma individuale un'attività di intermediazione assicurativa.
L'intermediazione assicurativa è un'attività riservata: si esercita solo dopo l'iscrizione nel Registro unico degli intermediari (RUI) tenuto dall'IVASS. La sezione dipende dal ruolo: A per l'agente che agisce per conto di una o più imprese, B per il broker che opera su incarico del cliente, E per il collaboratore (subagente, addetto) che opera fuori dai locali di un intermediario iscritto in A, B, D o F. Non è consentita l'iscrizione contemporanea in più sezioni.
Per la ditta individuale all'abilitazione IVASS si aggiunge la parte d'impresa: partita IVA, Registro imprese/REA, INPS. La checklist segue l'ordine con cui conviene muoversi nella pratica. Per la parte camerale generale si veda la checklist delle pratiche al Registro imprese.
Inquadrare il ruolo e la sezione corretta
Da sapere. Gli addetti che operano esclusivamente all'interno dei locali dell'intermediario non si iscrivono in sezione E, ma devono comunque avere i requisiti di onorabilità e professionalità. La ditta individuale ha senso, in pratica, per chi opera fuori dai locali, con autonomia organizzativa.
Requisiti soggettivi e professionali
Garanzie: polizza RC, Fondo di garanzia, conto separato
Iscrizione da inoperativo. Chi ha i requisiti ma non ha ancora la polizza (o, per la sez. A, un incarico) può essere iscritto come inoperativo. La ripresa dell'operatività va comunicata entro cinque giorni lavorativi e richiede polizza con decorrenza dalla ripresa, per la sez. A almeno un incarico e, per le persone fisiche, l'aggiornamento professionale (artt. 10, c. 3, e 43, c. 2, Reg. IVASS 40/2018).
Domanda di iscrizione al RUI
Attenzione. L'attività di intermediazione non può iniziare prima dell'iscrizione. L'intermediazione senza iscrizione al RUI è reato, punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da € 10.000 a € 100.000 (art. 305, c. 2, CAP): la data di inizio comunicata al Registro imprese non deve mai precedere l'iscrizione al RUI (e, per A e B, l'operatività).
Ordine delle pratiche d'impresa: partita IVA, Registro imprese, INPS
L'iscrizione al RUI è personale e non presuppone la partita IVA. Non c'è una norma che imponga un ordine tra le due pratiche: è un consiglio operativo. Nella pratica conviene ottenere prima l'iscrizione (o almeno l'esito positivo dell'istruttoria) e poi aprire la posizione d'impresa con la Comunicazione unica, indicando come data di inizio quella dell'effettiva operatività. Per gli aspetti generali sull'apertura si veda la guida all'apertura della partita IVA.
Enasarco, IVA e ritenute: le trappole tipiche
Antiriciclaggio. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D che operano nei rami vita sono soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio: adeguata verifica, conservazione, segnalazione delle operazioni sospette. Va previsto fin dall'avvio (art. 3, c. 2, lett. o), D.Lgs. 231/2007).
Adempimenti periodici e variazioni
Adempimento
Chi
Termine
Contributo di vigilanza IVASS
Iscritti A, B, F (anche C e D; non la sez. E)
Annuale, secondo il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 336 CAP); dovuto anche dagli inoperativi
Rinnovo polizza RC
Iscritti A e B
Scadenza al 31 dicembre, rinnovo annuale
Contributo Fondo di garanzia
Broker (sez. B)
Annuale, misura fissata con decreto ministeriale
Aggiornamento professionale
Iscritti A, B ed E
30 ore per anno solare
Perdita di requisiti
Iscritti A, B (per E: l'intermediario)
5 giorni lavorativi
Variazioni dei dati
Iscritti A e B
30 giorni lavorativi
Riferimenti normativi e di prassi
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (CAP), artt. 109, 110, 111, 115, 117, 305, 336, 343
Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, testo consolidato pubblicato dall'IVASS (da ultimo Provv. IVASS n. 169 del 15 gennaio 2026)
Regolamento delegato (UE) 2024/896 della Commissione, applicabile dal 9 ottobre 2024
D.P.R. 633/1972, artt. 10 e 35
D.P.R. 600/1973, art. 25-bis; L. 213/2023, art. 1, cc. 89-90; circ. Agenzia delle entrate n. 7/E/2024
D.L. 7/2007, art. 9
L. 613/1966; L. 160/1975, art. 29; L. 662/1996, art. 1, c. 203; circolare INPS n. 14/2026
D.Lgs. 231/2007, art. 3
Classificazione ATECO 2025 (ISTAT)
Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.
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