Aggiornata al Internazionale e patrimonioA cura di Tentori TLS
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I controlli da fare prima di istituire un trust, nell’atto istitutivo, sulle imposte e nella gestione di ogni anno, aggiornati alla riforma delle successioni e donazioni.
Il trust è uno strumento potente per proteggere e destinare un patrimonio, ma è anche uno dei più esposti a contestazioni: un atto scritto male, un disponente che continua a comportarsi da proprietario o un’imposta pagata nel momento sbagliato possono vanificare l’operazione. Dal 1° gennaio 2025 la riforma delle successioni e donazioni (D.Lgs. 139/2024) ha codificato quando si paga l’imposta sui trust; il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha poi esteso espressamente alle imposte ipotecaria e catastale l’opzione per il pagamento «in entrata».
Questa checklist raccoglie i punti di controllo da verificare con il professionista in quattro momenti: prima di istituire il trust, nella redazione dell’atto, nella scelta del regime fiscale e nella gestione corrente fino alla distribuzione finale.
Prima di istituire il trust
L’atto istitutivo: cosa deve contenere
Imposta di donazione e successione: entrata o uscita
Dal 2025 la regola è scritta nella legge: i trust rilevano ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni quando determinano arricchimenti gratuiti dei beneficiari, e l’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari («in uscita»). In alternativa, il disponente (o il trustee nel trust testamentario) può optare per pagare l’imposta a ogni conferimento o all’apertura della successione («in entrata»).
Da sapere. Le disposizioni del D.Lgs. 139/2024 si applicano agli atti formati e alle successioni aperte dal 1° gennaio 2025, e l’art. 4-bis, comma 4, le rende applicabili anche ai trust già istituiti. Per i trust costituiti in precedenza conviene comunque ricostruire con il professionista quali imposte sono già state pagate e con quale impostazione, prima di effettuare nuove distribuzioni.
Imposte sui redditi: trust trasparente o opaco
Antiriciclaggio, titolare effettivo e monitoraggio
Gestione di ogni anno
Distribuzioni e chiusura
Attenzione. Il rientro dei beni al disponente o il trust «di facciata» sono i casi in cui l’amministrazione finanziaria tende a riqualificare l’operazione. Prima di sciogliere anticipatamente un trust o di restituire beni al disponente conviene verificare le conseguenze fiscali con il professionista.
Riferimenti normativi e di prassi
L. 16 ottobre 1989, n. 364 (ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985)
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, artt. 4-bis, 7 e 56
D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, art. 9
D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, art. 13
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 44 e 73, testo vigente fino al 31 dicembre 2026
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 22
D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 4
Circolare Agenzia delle Entrate n. 34/E del 20 ottobre 2022
Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.
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