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Pianificazione patrimoniale e patto di famiglia

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Come si trasferisce l’azienda o la partecipazione ai figli senza aspettare la successione, quali condizioni servono per non pagare imposte e quando conviene un altro strumento.

Il passaggio dell’impresa alla generazione successiva è il momento in cui si concentrano più rischi: liti tra fratelli, quote frammentate tra eredi che non lavorano in azienda, imposte pagate al momento sbagliato. Il patto di famiglia, introdotto nel codice civile nel 2006, è lo strumento pensato per questo: permette all’imprenditore di trasferire in vita l’azienda o le partecipazioni a uno o più discendenti, sistemando subito i diritti degli altri familiari.

Questa guida spiega come funziona il patto, a quali condizioni il trasferimento è esente da imposta di donazione, come si tassano le somme pagate ai familiari non assegnatari secondo l’orientamento più recente della Cassazione e dell’Agenzia delle Entrate, e in quali casi conviene combinarlo con altri strumenti (holding, trust, donazioni). I riferimenti sono aggiornati al 14 ottobre 2026.

Prima del patto: la mappa del patrimonio e della famiglia

Nessuno strumento funziona se non si parte da una fotografia precisa. Prima di scegliere tra patto di famiglia, donazione, holding o trust servono tre informazioni:

  • Cosa si trasferisce: azienda individuale, quote di SRL o SNC, azioni, immobili strumentali o di famiglia, liquidità. Le regole cambiano a seconda del bene.
  • A chi: chi dei figli lavora in azienda e chi no, se c’è un coniuge, se ci sono figli di precedenti unioni. Sono tutti potenziali legittimari, cioè familiari a cui la legge riserva una quota del patrimonio (artt. 536 e seguenti c.c.).
  • Quando e con quali tempi: l’imprenditore vuole uscire subito, restare con un ruolo di garanzia o mantenere il controllo ancora per anni? La risposta orienta lo strumento più della convenienza fiscale.

Il problema che il patto di famiglia risolve è proprio quello dei legittimari: con una semplice donazione dell’azienda a un figlio, gli altri figli potrebbero, alla morte del genitore, chiedere la riduzione della donazione per ricostituire la loro quota. Il patto chiude la questione in vita, con il consenso di tutti.

Che cos’è il patto di famiglia e chi deve partecipare

L’art. 768-bis c.c. definisce il patto di famiglia come il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni sull’impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, a uno o più discendenti.

ElementoRegolaNorma
OggettoAzienda (o ramo) oppure partecipazioni societarieArt. 768-bis c.c.
BeneficiariSolo discendenti (figli, nipoti)Art. 768-bis c.c.
FormaAtto pubblico, a pena di nullitàArt. 768-ter c.c.
Partecipanti necessariIl coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successioneArt. 768-quater, c. 1, c.c.
Liquidazione degli altriGli assegnatari liquidano gli altri partecipanti, salvo rinuncia, con una somma pari al valore delle quote di legittima; anche in naturaArt. 768-quater, c. 2, c.c.
EffettoQuanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzioneArt. 768-quater, c. 4, c.c.

La partecipazione di tutti i legittimari è il cuore dello strumento: è ciò che rende il trasferimento «stabile» rispetto alla futura successione. Per questo il patto richiede un lavoro preparatorio di condivisione in famiglia, spesso più impegnativo della parte tecnica.

Da sapere. I beni assegnati con lo stesso contratto ai non assegnatari sono imputati alle loro quote di legittima secondo il valore attribuito nel contratto; l’assegnazione può avvenire anche con un contratto successivo, purché espressamente collegato al primo e con l’intervento degli stessi soggetti (art. 768-quater, c. 3, c.c.).

Il percorso tipico verso la firma ha quattro tappe: valutazione dell’azienda o delle partecipazioni da parte di un esperto indipendente, perché da quel valore dipendono le liquidazioni; condivisione in famiglia delle assegnazioni e delle eventuali rinunce; verifica societaria (statuto, clausole di prelazione o di gradimento, patti tra soci) per accertare che il trasferimento sia possibile; redazione dell’atto con il notaio, comprensiva della dichiarazione di impegno necessaria per l’esenzione fiscale. Saltare una di queste tappe è la causa più frequente di patti che poi si rivelano fragili.

L’esenzione dall’imposta di donazione: le condizioni

Il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni ai discendenti e al coniuge, anche tramite patto di famiglia, non è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni, a condizioni precise fissate dall’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990, nella versione riscritta dal D.Lgs. 139/2024, con effetto per gli atti e le successioni dal 1° gennaio 2025 (art. 9, comma 3, D.Lgs. 139/2024). Dal 1° gennaio 2027 il D.Lgs. 346/1990 sarà sostituito dal testo unico delle imposte indirette (D.Lgs. 123/2025): per gli atti stipulati da quella data i riferimenti normativi andranno aggiornati.

Cosa si trasferisceCondizione per l’esenzioneDurata
Azienda o ramo d’aziendaGli aventi causa proseguono l’attività d’impresaAlmeno 5 anni dal trasferimento
Quote o azioni di società di capitali (soggetti art. 73, c. 1, lett. a, TUIR)La partecipazione trasferita deve far acquisire il controllo di diritto (art. 2359, c. 1, n. 1, c.c.) o integrare un controllo già esistente; gli aventi causa mantengono il controlloAlmeno 5 anni dal trasferimento
Altre quote sociali (per esempio società di persone)Gli aventi causa mantengono la titolarità del dirittoAlmeno 5 anni dal trasferimento
Quote e azioni di società residenti in Paesi UE/SEE o con adeguato scambio di informazioniStesse condizioni previste per le società residentiAlmeno 5 anni

Gli aventi causa devono rendere, contestualmente al patto di famiglia (o all’atto di donazione, o alla dichiarazione di successione), un’apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività, alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità.

Attenzione. Se le condizioni non sono rispettate per i cinque anni, si decade dal beneficio: si paga l’imposta in misura ordinaria, la sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e gli interessi di mora dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata. Una cessione delle quote, una diluizione sotto il controllo o la chiusura dell’attività prima dei cinque anni vanno sempre valutate prima, non dopo.

Un caso tipico: il padre ha il 60% di una SRL e vuole dividerlo tra due figli in parti uguali. Ciascun figlio riceverebbe il 30%, ma nessuno dei due acquisirebbe da solo il controllo di diritto. Se il trasferimento avviene a favore di più discendenti in comproprietà o con soluzioni diverse, l’accesso all’esenzione va verificato con attenzione sul caso concreto, prima di firmare.

Le somme pagate ai non assegnatari: come si tassano

L’esenzione riguarda solo il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni al discendente beneficiario. Non copre le somme o i beni che l’assegnatario paga agli altri familiari per liquidare la loro quota (le cosiddette «attribuzioni compensative»): queste restano soggette all’imposta di donazione.

Per anni è rimasto aperto un punto decisivo: quale aliquota e quale franchigia applicare. Un primo orientamento della Cassazione (ord. 19 dicembre 2018, n. 32823) guardava al rapporto tra assegnatario e legittimario, cioè tra fratelli, con franchigia di € 100.000 e aliquota del 6%. La Cassazione ha poi cambiato impostazione (sent. 24 dicembre 2020, n. 29506; ord. 17 giugno 2022, n. 19561 e 16 luglio 2024, n. 19627): la liquidazione si considera, ai soli fini fiscali, donazione dell’imprenditore al legittimario non assegnatario.

Con la risoluzione n. 12/E del 14 febbraio 2025 l’Agenzia delle Entrate si è adeguata: aliquota e franchigia si determinano in base al rapporto di parentela o coniugio tra disponente e legittimario non assegnatario, e gli uffici sono stati invitati a riesaminare i contenziosi pendenti.

Rapporto rilevanteAliquotaFranchigia per beneficiario
Genitore → figlio (oggi rapporto rilevante)4%€ 1.000.000
Fratello → fratello (vecchio orientamento)6%€ 100.000
Genitore → coniuge (liquidazione al coniuge)4%€ 1.000.000
Da sapere. La franchigia di € 1.000.000 si applica a ciascun beneficiario sul complesso delle liberalità ricevute dallo stesso donante: donazioni fatte in passato dal genitore al figlio non assegnatario possono averla già in parte consumata, perché ai soli fini delle franchigie si sommano le donazioni anteriori (art. 57 D.Lgs. 346/1990), che vanno indicate nell’atto. Va verificato prima di quantificare l’imposta sulla liquidazione.

Quanto è stabile il patto: impugnazione, sopravvenuti, scioglimento

  • Impugnazione: il patto può essere impugnato dai partecipanti per errore, violenza o dolo; l’azione si prescrive in un anno (art. 768-quinquies c.c.), un termine molto più breve di quello ordinario.
  • Legittimari sopravvenuti: all’apertura della successione, il coniuge e gli altri legittimari che non hanno partecipato al contratto (per esempio un figlio nato dopo, o un nuovo coniuge) possono chiedere ai beneficiari il pagamento della somma prevista dall’art. 768-quater, aumentata degli interessi legali (art. 768-sexies c.c.).
  • Scioglimento o modifica: il patto può essere sciolto o modificato dalle stesse persone che lo hanno concluso, con un nuovo contratto con le stesse caratteristiche, oppure mediante recesso, se previsto nel contratto, con dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio (art. 768-septies c.c.).
  • Controversie: le liti in materia di patti di famiglia sono soggette alla mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità (art. 5 D.Lgs. 28/2010; l’art. 768-octies c.c. prevede la devoluzione preliminare a organismi di conciliazione).

In pratica, la stabilità del patto dipende da due fattori: la qualità della valutazione dell’azienda (se il valore è contestabile, le liquidazioni lo diventano) e la previsione, già nell’atto, di come gestire i legittimari che potrebbero aggiungersi in futuro.

Gli altri strumenti della pianificazione e come si combinano

Il patto di famiglia non è sempre la soluzione unica. Spesso si combina con altri strumenti, o viene sostituito da essi:

StrumentoQuando è utilePunto di attenzione
Donazione diretta di quote o aziendaFamiglia con un solo figlio o legittimari già d’accordoSenza il patto, la donazione resta esposta all’azione di riduzione dei legittimari
Holding di famigliaPiù società, immobili e liquidità da governare insieme; separare la proprietà dalla gestione operativaIl conferimento delle partecipazioni in holding può fruire dell’art. 177, comma 2, TUIR (realizzo controllato): le condizioni vanno verificate prima
TrustBeneficiari minori o fragili, esigenza di protezione o di gestione per un periodo lungoImposta di donazione in entrata o in uscita (art. 4-bis D.Lgs. 346/1990); costi e governance da sostenere nel tempo
Società sempliceCassaforte di famiglia per partecipazioni e immobili non commercialiIl conferimento in società semplice è escluso dal realizzo controllato (risposta AdE n. 176/2026)

Una combinazione frequente: l’imprenditore conferisce le partecipazioni operative in una holding, poi trasferisce ai figli le quote della holding con un patto di famiglia, mantenendo eventualmente l’usufrutto o un ruolo di amministratore per un periodo di transizione. In questo modo il controllo dell’operativa resta unitario, e il passaggio generazionale avviene a livello della holding.

Da sapere. Ogni passaggio di questa catena ha condizioni proprie: il realizzo controllato richiede che la holding acquisisca o incrementi il controllo della società conferita; l’esenzione dell’art. 3, comma 4-ter, richiede che i figli acquisiscano o integrino il controllo della holding e lo mantengano per cinque anni. Le due verifiche vanno fatte insieme.

Errori frequenti

  • Escludere un legittimario dal patto perché «tanto è d’accordo»: senza la sua partecipazione il patto perde la sua funzione principale.
  • Dividere le partecipazioni in parti uguali tra più figli senza verificare il requisito del controllo per l’esenzione.
  • Non prevedere i cinque anni nei patti tra soci e nei piani aziendali: una cessione o un aumento di capitale con terzi può far perdere l’esenzione.
  • Sottovalutare la valutazione dell’azienda: è la base delle liquidazioni e il primo terreno di lite.
  • Calcolare l’imposta sulle liquidazioni con il vecchio criterio (rapporto tra fratelli) invece di quello indicato dalla risoluzione n. 12/E del 2025.
  • Dimenticare i legittimari sopravvenuti: un nuovo matrimonio o la nascita di un figlio dopo il patto possono riaprire la partita.

Riferimenti normativi e di prassi

  • Artt. 536 ss. e 768-bis – 768-octies c.c.
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 3, comma 4-ter, e artt. 4-bis, 7, 56 e 57 (testo vigente fino al 31 dicembre 2026)
  • D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, art. 9, comma 3
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13
  • D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5
  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 12/E del 14 febbraio 2025
  • Cass. ord. 32823/2018; Cass. 29506/2020; Cass. ord. 19561/2022 e 19627/2024
  • Art. 177 TUIR (testo vigente fino al 31 dicembre 2026); risposta Agenzia delle Entrate n. 176/2026

Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.

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