Governance

Titolare effettivo: chi è e come si individua

«Chi è il titolare effettivo della società?» è una domanda che oggi arriva da tutte le direzioni: dalla banca che apre un conto, dal notaio che roga un atto, dal professionista che avvia un incarico. Non è una curiosità burocratica: è un obbligo preciso, con una definizione tecnica e sanzioni per chi lo elude.

Capire come si individua il titolare effettivo — e perché la risposta non sempre coincide con l'amministratore o con il socio di maggioranza formale — è un passaggio necessario per chiunque gestisca una società, soprattutto quando la struttura proprietaria non è del tutto lineare.

Cos'è il titolare effettivo

Il titolare effettivo è definito dall'art. 20 del D.Lgs. 231/2007, la normativa antiriciclaggio. In estrema sintesi, è la persona fisica (o le persone fisiche) nell'interesse della quale, in ultima istanza, è instaurato un rapporto continuativo, viene resa una prestazione professionale o eseguita un'operazione. La ratio della norma è impedire che, dietro una società, restino nascosti gli interessi reali di una persona fisica: la normativa antiriciclaggio guarda sempre «dietro» la persona giuridica, fino a trovare chi ne trae effettivamente beneficio o ne detiene il controllo.

I criteri a cascata

Per individuare il titolare effettivo di una società, la norma indica una sequenza di criteri da applicare in cascata, cioè uno dopo l'altro, fermandosi al primo che produce un risultato.

Il primo criterio è la proprietà: si considera titolare effettivo la persona fisica che possiede, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 25% del capitale della società. Se questo criterio individua una o più persone fisiche, la ricerca si ferma qui.

Se il criterio della proprietà non porta a un risultato chiaro — ad esempio perché il capitale è frazionato tra molti soci nessuno dei quali supera quella soglia — si passa al secondo criterio: il controllo, inteso come la capacità di una persona fisica di esercitare un'influenza dominante sulla società, anche in assenza di una partecipazione maggioritaria diretta.

Solo se anche questo secondo criterio non consente di individuare con certezza il titolare effettivo, si ricorre al terzo e ultimo criterio, di natura residuale: si considerano titolari effettivi le persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società — tipicamente gli amministratori.

Il calcolo nelle catene partecipative

Quando la partecipazione non è detenuta direttamente da una persona fisica ma attraverso una o più società interposte, il calcolo della soglia del 25% va fatto lungo l'intera catena partecipativa, moltiplicando le percentuali di possesso ai vari livelli. È qui che la ricerca del titolare effettivo diventa tecnicamente più complessa: strutture con più livelli societari, magari costruite in tempi diversi e per ragioni diverse, richiedono una ricostruzione puntuale di tutta la catena per arrivare, alla fine, alla persona fisica che sta dietro l'insieme.

Attenzione L'individuazione del titolare effettivo, il calcolo nelle catene partecipative complesse e gli obblighi di comunicazione sono materia tecnica che può presentare zone di incertezza nei casi concreti, specie con strutture societarie articolate o partecipazioni incrociate. La verifica va sempre condotta caso per caso sulla normativa vigente.

Perché lo chiedono banche, notai e professionisti

L'obbligo di individuare il titolare effettivo non riguarda solo la società in sé: riguarda anche tutti i soggetti «obbligati» dalla normativa antiriciclaggio a effettuare l'adeguata verifica della clientela prima di instaurare un rapporto o eseguire un'operazione — banche, notai, e i professionisti in generale. È per questo che, aprendo un conto corrente, stipulando un atto notarile o avviando un incarico professionale, viene sistematicamente richiesta l'identificazione del titolare effettivo: non è una richiesta arbitraria, ma l'adempimento di un obbligo di legge che grava su chi eroga il servizio.

Le sanzioni per omessa o falsa comunicazione

La comunicazione dei dati del titolare effettivo, dove prevista, non è facoltativa. L'omessa comunicazione, così come la comunicazione di dati falsi o incompleti, espone a sanzioni a carico dei soggetti obbligati alla comunicazione stessa — tipicamente gli amministratori della società. È un tema che va tenuto sotto controllo non solo al momento della costituzione della società, ma ogni volta che la compagine sociale o gli assetti di controllo cambiano, perché anche l'aggiornamento tempestivo rientra tra gli obblighi previsti.

Come impostiamo la verifica

Ricostruiamo la catena partecipativa della società, applichiamo i criteri a cascata previsti dalla normativa e individuiamo con precisione chi va qualificato come titolare effettivo — anche nelle strutture con più livelli societari o partecipazioni incrociate. Curiamo gli adempimenti di comunicazione e il loro aggiornamento nel tempo, così che la posizione della società sia sempre in ordine quando banche, notai o altri professionisti la richiedono.

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