Approfondimento · Per studi professionali
Guida a DAC6 e DAC8: meccanismi transfrontalieri e cripto-attività
Per il professionista che assiste operazioni cross-border o clienti con cripto-attività: chi comunica, cosa, entro quando, e come cambiano i controlli.
La direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa è cresciuta per stratificazioni successive. Due capitoli interessano da vicino lo studio: la DAC6, recepita con il D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 100, che impone di comunicare all’Agenzia delle Entrate i meccanismi transfrontalieri potenzialmente aggressivi; e la DAC8, recepita con il D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194, che dal periodo 2026 obbliga i prestatori di servizi per le cripto-attività a raccogliere e trasmettere i dati dei loro utenti.
Le due discipline hanno destinatari diversi. La DAC6 chiama in causa direttamente il consulente come intermediario. La DAC8 grava sulle piattaforme, ma per gli studi cambia lo scenario dei controlli sui clienti che detengono cripto-attività. Questa guida ricostruisce il quadro vigente a ottobre 2026, con un’avvertenza: dal 1° gennaio 2027 parte delle norme confluisce nei testi unici della riforma.
La DAC6 in sintesi: perché riguarda lo studio
Il D.Lgs. 100/2020 obbliga a comunicare all’Agenzia delle Entrate i meccanismi transfrontalieri che presentano almeno uno degli elementi distintivi (hallmark) elencati nell’Allegato 1. Il presupposto non è l’illiceità dell’operazione: è la presenza di indici di rischio fiscale che l’ordinamento vuole conoscere in anticipo. Il silenzio dell’Amministrazione dopo la comunicazione non vale come avallo del trattamento fiscale (art. 5, c. 3).
Un meccanismo è transfrontaliero quando riguarda l’Italia e almeno una giurisdizione estera e si verifica almeno una delle condizioni dell’art. 2, c. 1, lett. a): partecipanti non tutti residenti in Italia; doppia residenza; attività svolta all’estero tramite stabile organizzazione cui il meccanismo si riferisce; attività estera senza residenza né stabile organizzazione; idoneità ad alterare lo scambio automatico di informazioni o l’identificazione del titolare effettivo.
Le imposte interessate sono quelle cui si applica la direttiva 2011/16/UE: restano fuori IVA, dazi doganali, accise e contributi previdenziali obbligatori, mentre rientrano IRPEF, IRES con le addizionali, IRAP, ritenute a titolo d’imposta e imposte sostitutive (circolare n. 2/E del 10 febbraio 2021).
Chi deve comunicare: intermediario e contribuente
L’intermediario è chi elabora, commercializza, organizza o mette a disposizione il meccanismo, oppure chi presta assistenza o consulenza sapendo, o avendo motivo ragionevole di concludere, che il meccanismo è rilevante. È tenuto all’obbligo se è residente in Italia, vi ha una stabile organizzazione tramite cui presta il servizio, è costituito secondo la legge italiana o è iscritto a un’associazione professionale di servizi legali, fiscali o di consulenza in Italia (art. 2, c. 1, lett. c).
Il contribuente comunica in proprio quando manca un intermediario, quando l’intermediario non gli fornisce la prova di aver già comunicato, o quando l’intermediario è esonerato e lo informa dell’obbligo (art. 3, cc. 6-7). Con più contribuenti, l’obbligo grava su chi ha concordato il meccanismo con l’intermediario o, in mancanza, su chi ne ha gestito l’attuazione (art. 3, c. 8).
| Situazione | Effetto | Norma |
|---|---|---|
| Più intermediari sullo stesso meccanismo | Obbligo per ciascuno; esonero se si prova che le stesse informazioni sono già state comunicate da altro intermediario | art. 3, cc. 2-3 |
| Informazioni ricevute dal cliente nell’esame della sua posizione giuridica o per la difesa in giudizio | Esonero dell’intermediario (segreto professionale) | art. 3, c. 4 |
| Dalla comunicazione può emergere una responsabilità penale dell’intermediario o del contribuente | Esonero del soggetto interessato | art. 3, cc. 5 e 9 |
| Intermediario esonerato ai sensi dei commi 4 o 5 | Deve informare senza indugio l’altro intermediario cliente o, in sua assenza, il contribuente dell’obbligo a loro carico | art. 3, c. 6 (testo sostituito dal D.Lgs. 194/2025) |
| Obbligo in più Stati membri | Esonero se si prova la comunicazione ad altra autorità UE | art. 4 |
Gli elementi distintivi e il test del vantaggio principale
L’Allegato 1 raggruppa gli elementi distintivi in cinque categorie. La lettura va fatta insieme al D.M. 17 novembre 2020 e alle circolari n. 2/E del 10 febbraio 2021 e n. 12/E del 13 maggio 2022.
| Categoria | Contenuto essenziale | Test richiesto |
|---|---|---|
| A — generici | Clausola di riservatezza sul vantaggio fiscale; compenso legato al vantaggio fiscale; documentazione o struttura standardizzata | Vantaggio principale + riduzione d’imposta |
| B — specifici | Acquisto di società in perdita per utilizzarne le perdite; conversione di reddito in categorie meno tassate; operazioni circolari (round-tripping) | Vantaggio principale + riduzione d’imposta |
| C.1 b) 1), c), d) | Pagamenti deducibili infragruppo verso giurisdizioni a imposta nulla o quasi nulla, esenti o con regimi preferenziali | Vantaggio principale + riduzione d’imposta |
| C (altri) | Destinatario senza residenza o in giurisdizione non cooperativa; doppio ammortamento; doppio sgravio; trasferimenti di attivi con valori significativamente diversi | Solo riduzione d’imposta |
| D | Elusione dello scambio automatico sui conti finanziari; catene di titolarità non trasparenti | Nessun test: rileva sempre |
| E | Safe harbour unilaterali; beni immateriali di difficile valutazione; trasferimenti infragruppo di funzioni, rischi o attivi con EBIT annuo previsto del cedente, nel triennio successivo, inferiore al 50% di quello previsto senza il trasferimento | Solo riduzione d’imposta |
Il criterio del vantaggio principale (art. 7 del D.M. 17 novembre 2020) è oggettivo: è soddisfatto quando il vantaggio fiscale conseguibile da contribuenti collegati all’Italia supera il 50% della somma tra vantaggio fiscale e vantaggi extrafiscali. Il vantaggio fiscale è la differenza tra le imposte dovute applicando il meccanismo e quelle dovute in sua assenza. Se un meccanismo integra insieme un hallmark soggetto al test e uno che non lo richiede, prevale quest’ultimo (circolare n. 2/E/2021, par. 4.4).
- Documentare per iscritto, per ogni operazione cross-border, la verifica degli hallmark e l’eventuale calcolo del rapporto tra vantaggi fiscali ed extrafiscali.
- Quantificare i vantaggi extrafiscali (finanziari, industriali, organizzativi) con elementi verificabili: sono il denominatore che decide il test.
- Ricordare che la categoria D prescinde da qualunque test: strutture con trust, fondazioni o veicoli senza sostanza in giurisdizioni diverse da quella dei titolari effettivi vanno esaminate con particolare attenzione.
Termini, contenuto della comunicazione e conservazione
Il termine è di trenta giorni (art. 7 D.Lgs. 100/2020), che per l’intermediario decorrono dal giorno successivo a quello in cui il meccanismo è messo a disposizione per l’attuazione o ne è avviata l’attuazione, oppure dal giorno successivo a quello in cui ha prestato assistenza o consulenza. Per il contribuente informato dall’intermediario esonerato, i trenta giorni decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l’informativa. Per i meccanismi commerciabili l’intermediario presenta una relazione periodica di aggiornamento ogni tre mesi.
Le modalità sono fissate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 364425 del 26 novembre 2020. Il contenuto minimo è previsto dall’art. 6: identificazione di intermediari (non esonerati) e contribuenti e delle imprese associate, hallmark presenti, sintesi del meccanismo con il nome con cui è comunemente noto e ogni informazione utile a valutare il rischio fiscale, data di avvio dell’attuazione, norme nazionali che fondano l’obbligo, valore del meccanismo, giurisdizioni e altri soggetti potenzialmente interessati. L’intermediario comunica le informazioni nei limiti di quanto conosce o possiede.
| Adempimento | Termine | Riferimento |
|---|---|---|
| Comunicazione dell’intermediario | 30 giorni dalla messa a disposizione, dall’avvio dell’attuazione o dalla consulenza | art. 7, c. 1 |
| Comunicazione del contribuente dopo l’informativa dell’intermediario esonerato | 30 giorni dal giorno successivo all’informativa | art. 7, c. 3 |
| Relazione periodica sui meccanismi commerciabili | Ogni tre mesi | art. 7, c. 2 |
| Conservazione della documentazione | Fino al 31 dicembre del 5° anno successivo alla comunicazione; del 7° in caso di omissione | art. 11 |
Sanzioni DAC6 dopo la riforma
L’art. 12 del D.Lgs. 100/2020 rinvia alla sanzione dell’art. 10, c. 1, D.Lgs. 471/1997 (violazione degli obblighi degli operatori finanziari): aumentata della metà per l’omessa comunicazione, ridotta della metà per la comunicazione incompleta o inesatta. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione base dell’art. 10, c. 1, è stata ridotta dal D.Lgs. 87/2024 a un intervallo da € 1.500 a € 15.000 (in precedenza da € 2.000 a € 21.000).
| Violazione | Sanzione base art. 10, c. 1, D.Lgs. 471/1997 | Correttivo art. 12 D.Lgs. 100/2020 | Intervallo risultante |
|---|---|---|---|
| Omessa comunicazione | da € 1.500 a € 15.000 | +50% | da € 2.250 a € 22.500 |
| Comunicazione incompleta o inesatta | da € 1.500 a € 15.000 | −50% | da € 750 a € 7.500 |
La DAC8: scambio automatico sulle cripto-attività
Il D.Lgs. 194/2025 recepisce la direttiva (UE) 2023/2226 e si applica dal 1° gennaio 2026 (art. 20). Il capo III introduce lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sulle cripto-attività, mentre il capo II modifica il D.Lgs. 29/2014, il D.Lgs. 100/2020 (DAC6), il D.Lgs. 32/2023 (DAC7, piattaforme digitali) e la L. 95/2015 (FATCA e scambio sui conti finanziari).
Sono obbligati i prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati in Italia ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) o che operano in Italia a seguito di notifica, e gli altri prestatori collegati all’Italia per residenza, costituzione, gestione o sede abituale di attività, salvo che adempiano in un’altra giurisdizione con obblighi sostanzialmente equivalenti (art. 7). I prestatori applicano procedure di adeguata verifica fiscale sugli utenti, basate su autocertificazioni della residenza fiscale (artt. 8-12).
| Elemento | Regola | Riferimento |
|---|---|---|
| Primo periodo di riferimento | Dal 1° gennaio 2026 | art. 13, c. 1, D.Lgs. 194/2025 |
| Comunicazione all’Agenzia delle Entrate | Entro il 30 giugno dell’anno successivo; prima scadenza 30 giugno 2027 | art. 13, c. 1; provv. AdE 22 giugno 2026 |
| Dati comunicati | Identità, residenza, NIF dell’utente e delle persone che esercitano il controllo; per ogni tipo di cripto-attività: importi aggregati, unità e numero di operazioni per acquisti, cessioni, scambi, pagamenti al dettaglio, trasferimenti, trasferimenti verso indirizzi non riconducibili a prestatori | art. 13 |
| Utente inadempiente | Dopo due solleciti e 60 giorni dalla prima richiesta, il prestatore impedisce le operazioni | art. 14, c. 1 |
| Conservazione | Fino al 31 dicembre del 10° anno successivo alla comunicazione dovuta | art. 14, c. 2 |
| Sanzioni | Quelle per gli operatori finanziari dell’art. 10, c. 1-bis, D.Lgs. 471/1997; dal 2027 art. 35, c. 2, D.Lgs. 173/2024 | art. 14, c. 3 |
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2026 ha definito registrazione, formato e invio telematico dei dati. Il prestatore che adempie in un altro Stato membro deve comunque inviare una notifica annuale all’Agenzia.
Cosa cambia per lo studio che assiste i clienti
La DAC8 non introduce nuovi adempimenti dichiarativi per il contribuente persona fisica (che deve però fornire al prestatore le autocertificazioni richieste), ma rende visibili all’Amministrazione, attraverso lo scambio tra autorità, le posizioni detenute presso exchange e custodi, anche esteri. I dati potranno essere incrociati con quadro RW, imposta sul valore delle cripto-attività e plusvalenze dichiarate. Per lo studio è il momento di verificare gli anni pregressi dei clienti, prima che le informazioni arrivino.
- Raccogliere dai clienti l’elenco di exchange, wallet custodial e non custodial e i report annuali delle piattaforme.
- Confrontare i dati con quanto dichiarato nei quadri RW e RT delle annualità ancora accertabili.
- Avvisare i clienti che le piattaforme chiederanno autocertificazioni sulla residenza fiscale e che, in mancanza, le operazioni possono essere bloccate.
- Per le operazioni straordinarie e le riorganizzazioni cross-border, inserire nella lettera d’incarico la ripartizione dei ruoli DAC6 tra i consulenti coinvolti e la consegna delle prove di comunicazione.
- Tenere un registro interno delle valutazioni DAC6, anche negative, con la motivazione.
Riferimenti normativi e di prassi
- Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalle direttive (UE) 2018/822 e 2023/2226
- D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 100, artt. 2-12 e Allegato 1
- D.M. 17 novembre 2020
- Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n. 364425 del 26 novembre 2020
- Circolari Agenzia delle Entrate n. 2/E del 10 febbraio 2021 e n. 12/E del 13 maggio 2022
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 10
- D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87
- D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194
- Provvedimento Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2026 (DAC8)
- Corte di giustizia UE, sentenza 8 dicembre 2022, C-694/20
- D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, allegato, artt. 201-209 (dal 1° gennaio 2027)
Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.