Approfondimento · Per imprese e imprenditori
Incentivi fiscali per le startup innovative: cosa funziona davvero nel 2026
Per fondatori e investitori: quali agevolazioni sono operative oggi, quali sono ferme, come si attivano e come si perdono.
Lo status di startup innovativa porta con sé due famiglie di vantaggi: quelli per chi investe nel capitale della società e quelli per la società stessa e per chi ci lavora. Nel 2026 il quadro è meno lineare di quanto raccontino molte guide: l'incentivo «storico» al 30% è fermo in attesa del via libera europeo, quello al 65% funziona ma solo se la procedura parte prima del versamento, e la L. 193/2024 ha cambiato sia le soglie sia i requisiti per restare startup.
Questa guida mette in ordine ciò che è operativo al 14 ottobre 2026, con i passaggi pratici per non perdere il beneficio. Non sostituisce la verifica sul caso: soglie, plafond e stato delle autorizzazioni vanno controllati al momento dell'operazione.
Il quadro in una tabella
| Misura | A chi spetta | Stato al 14 ottobre 2026 | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Detrazione IRPEF 65% (de minimis) | Persone fisiche che investono in startup iscritte da non più di 3 anni | Operativa, con istanza preventiva della startup | art. 29-bis D.L. 179/2012 |
| Detrazione IRPEF 30% | Persone fisiche (investimento fino a € 1.000.000 l'anno) | Sospesa: autorizzazione UE scaduta il 31 dicembre 2025 | art. 29 D.L. 179/2012 |
| Deduzione IRES 30% | Società che investono (fino a € 1.800.000 l'anno) | Sospesa, come sopra | art. 29 D.L. 179/2012 |
| Stock option e work for equity esenti | Amministratori, dipendenti, collaboratori, fornitori di opere e servizi | Operativa finché la società ha lo status | art. 27 D.L. 179/2012 |
| Esonero da bollo, diritti di segreteria e diritto annuale | La startup | Operativo, non oltre il quinto anno di iscrizione | art. 26, c. 8, D.L. 179/2012 |
| Deroghe su perdite e società di comodo | La startup | Operative finché la società ha lo status | art. 26, c. 1 e 4, D.L. 179/2012 |
La detrazione del 65%: oggi l'incentivo che funziona
L'art. 29-bis del D.L. 179/2012 riconosce alle sole persone fisiche una detrazione IRPEF, alternativa a quella ordinaria, pari al 65% della somma investita nel capitale di una startup innovativa per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 (prima era il 50%; l'aumento è stato introdotto dalla L. 193/2024, che ha aggiunto il comma 1-bis). Le regole principali:
- investimento massimo agevolabile: € 100.000 per periodo d'imposta;
- la startup deve essere iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese da non più di tre anni;
- la partecipazione va mantenuta per almeno tre anni;
- è un aiuto de minimis (Reg. UE 2023/2831): la startup può ricevere al massimo € 300.000 di aiuti di questo tipo in tre anni, e ogni detrazione concessa ai suoi investitori consuma quel plafond;
- è ammesso anche il versamento in conto futuro aumento di capitale (il cosiddetto convertendo), con le modalità previste.
Un esempio ipotetico. Una persona fisica investe € 40.000 in una startup iscritta da un anno; la startup presenta l'istanza prima del versamento e il plafond è capiente. La detrazione è il 65% di € 40.000, cioè € 26.000 di IRPEF in meno. Se l'imposta lorda dell'anno non basta ad assorbirla, l'eccedenza diventa un credito d'imposta (art. 2 L. 162/2024) utilizzabile in dichiarazione o in compensazione con F24 (codice tributo 7076).
Il regime al 30%: sospeso, non abrogato
L'art. 29 prevede una detrazione IRPEF del 30% per le persone fisiche (su un investimento massimo di € 1.000.000 per periodo d'imposta) e una deduzione IRES del 30% per le società (su un massimo di € 1.800.000). È un aiuto di Stato e la sua efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea: quella autorizzazione è scaduta il 31 dicembre 2025 e, alla data di questa guida, non risulta rinnovata.
A metà giugno 2026, in un question time parlamentare, il Ministro delle imprese e del made in Italy ha riferito che il negoziato con Bruxelles si è concluso positivamente e che è stata avviata la notifica di un nuovo regime, con l'obiettivo di renderlo efficace retroattivamente dal 1° gennaio 2026. Al 14 ottobre 2026 non risultano pubblicati né la decisione della Commissione né un provvedimento nazionale. Finché non arrivano la decisione europea e la norma nazionale, la lettura prudente è considerare gli investimenti del 2026 non agevolati ai fini del 30% e trattare un eventuale recupero retroattivo come un'opportunità, non come un dato acquisito.
I vincoli comuni ai due regimi
La L. 193/2024 ha aggiunto paletti che valgono in entrambi i regimi e che vanno verificati prima di firmare l'ingresso in società:
- niente agevolazione se, per effetto dell'investimento, l'investitore arriva a detenere una partecipazione superiore al 25% del capitale o dei diritti di governance;
- niente agevolazione se l'investitore fornisce alla startup servizi per un fatturato superiore al 25% dell'investimento;
- l'agevolazione spetta solo entro un periodo limitato dall'iscrizione: cinque anni nel regime ordinario, tre anni per il 65%;
- la partecipazione va mantenuta per almeno tre anni: la cessione anticipata, anche parziale, fa decadere dal beneficio e quanto già fruito va restituito con gli interessi legali. Solo per il 65% la decadenza non scatta se la cessione avviene per cause indipendenti dalla volontà dell'investitore.
Entrambi i regimi ammettono anche l'investimento indiretto tramite OICR che investono prevalentemente in startup innovative; per la sola deduzione IRES la norma ammette anche altre società che investono prevalentemente in startup. Per la detrazione del 65% le vie previste sono solo l'investimento diretto o tramite OICR: strutture intermedie diverse vanno valutate con molta cautela. Se la raccolta passa da un portale di equity crowdfunding, la regola procedurale non cambia: l'istanza la presenta il legale rappresentante della startup, una per ciascun investitore, prima del versamento, e i tempi vanno coordinati con il portale.
I vantaggi per la startup e per chi ci lavora
Accanto agli incentivi agli investitori, il D.L. 179/2012 prevede vantaggi diretti per la società, legati al mantenimento dello status.
Stock option e work for equity (art. 27). Il reddito derivante dall'assegnazione di strumenti finanziari della startup ad amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi non concorre alla formazione del reddito, né ai fini fiscali né ai fini contributivi. Analogamente, azioni, quote o strumenti emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi, o in compensazione dei relativi crediti, non concorrono al reddito di chi effettua l'apporto (c. 4). L'esenzione del c. 1 viene meno se gli strumenti sono riacquistati dalla startup o da società del gruppo: in quel caso il reddito è tassato nel periodo della cessione. La norma riguarda le imposte sui redditi (e, per il c. 1, i contributi): gli aspetti IVA dell'apporto di servizi vanno valutati a parte.
Perdite (art. 26, c. 1). In presenza di perdite che riducono il capitale di oltre un terzo, il termine per ridurle è posticipato al secondo esercizio successivo; se il capitale scende sotto il minimo legale, l'assemblea può rinviare la decisione alla chiusura dell'esercizio successivo. Un margine prezioso per una società che investe prima di fatturare.
Società di comodo (art. 26, c. 4). Alla startup non si applica la disciplina delle società non operative (art. 30 L. 724/1994), che altrimenti potrebbe scattare proprio nei primi anni di ricavi bassi. La norma richiama anche la disciplina delle società in perdita sistematica, che però è stata abrogata in via generale dal D.L. 73/2022 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.
Costi camerali (art. 26, c. 8). La startup è esonerata dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria per gli adempimenti al Registro delle imprese e dal diritto annuale camerale, finché mantiene i requisiti e comunque non oltre il quinto anno di iscrizione. L'esonero dal bollo e dai diritti di segreteria vale anche per l'atto costitutivo, se la società si iscrive contestualmente nella sezione speciale.
Strumenti societari. La startup in forma di srl può creare categorie di quote con diritti diversi, quote senza diritto di voto, strumenti finanziari partecipativi, e offrire le proprie quote al pubblico anche tramite portali di crowdfunding. Molte di queste deroghe sono oggi estese a tutte le PMI in forma di srl. A questo si aggiunge l'accesso semplificato al Fondo di garanzia per le PMI (art. 30, c. 6).
Restare startup: la condizione di tutto
Ogni vantaggio dipende dallo status, e lo status oggi dura meno di prima. Dopo la L. 193/2024 una società resta iscritta nella sezione speciale per tre anni dall'iscrizione; oltre, fino a cinque anni complessivi, solo se dimostra uno dei requisiti aggiuntivi dell'art. 25, c. 2-bis: spese in ricerca e sviluppo almeno al 25%; un contratto di sperimentazione con la pubblica amministrazione; una crescita di ricavi o occupazione superiore al 50% dal secondo al terzo anno; una riserva superiore a € 50.000 da convertendo o aumento di capitale con sovrapprezzo sottoscritto, in minoranza, da investitori professionali, incubatori o acceleratori certificati, business angel o tramite equity crowdfunding, insieme a spese in ricerca e sviluppo almeno al 20%; l'ottenimento di almeno un brevetto. Oltre il quinto anno sono possibili ulteriori estensioni di due anni, fino a quattro complessivi, per la fase di scale-up (c. 2-ter). La norma conserva il requisito della costituzione da non più di 60 mesi (c. 2, lett. b), e la startup non deve aver distribuito utili: il coordinamento tra questo limite e le proroghe va verificato caso per caso alla luce della circolare MIMIT del 30 luglio 2025.
- Dichiarazione annuale: il legale rappresentante attesta il mantenimento dei requisiti entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio (7 mesi se lo statuto usa il termine lungo per l'approvazione). Senza deposito la società è cancellata dalla sezione speciale.
- Conferma del terzo anno: per restare oltre il triennio occorre documentare il requisito aggiuntivo nei termini previsti dalla legge e chiariti dalla circolare MIMIT del 30 luglio 2025: chi non lo fa viene cancellato.
- Iscrizione tardiva: secondo la stessa circolare, chi si iscrive per la prima volta dopo due o più anni dalla costituzione decade al compimento dei 60 mesi dalla costituzione, senza poter usare le proroghe dei commi 2-bis e 2-ter.
Quando lo status cessa, la società resta iscritta nella sezione ordinaria del Registro (art. 25, c. 16), ma smette di applicarsi la disciplina speciale: le clausole statutarie su categorie di quote e strumenti restano efficaci solo per quelle già emesse. Se ne ha i requisiti, può iscriversi tra le PMI innovative, che conservano buona parte delle deroghe societarie; per gli investitori in PMI innovative, invece, oggi non c'è un incentivo attivo (la detrazione del 50% era prevista fino al 31 dicembre 2024 e il 30% è sospeso).
La sequenza operativa di un round agevolato
Per la startup che raccoglie capitale da persone fisiche, la differenza tra un round agevolato e uno che non lo è sta quasi sempre nell'ordine dei passaggi. Una sequenza tipica:
- Verificare lo status: iscrizione nella sezione speciale da non più di tre anni, dichiarazione annuale depositata, nessuna distribuzione di utili.
- Verificare il plafond de minimis residuo della società, tenendo conto degli altri aiuti di questo tipo già ricevuti negli ultimi tre anni.
- Raccogliere i dati degli investitori e gli importi, controllando per ciascuno il tetto di € 100.000 annui, la soglia del 25% del capitale o della governance e gli eventuali rapporti di fornitura con la società.
- Deliberare l'aumento di capitale (o predisporre il convertendo), con statuto e patti coerenti con il vincolo triennale.
- Presentare le istanze sulla piattaforma ministeriale, una per investitore, e attendere il codice che certifica l'aiuto.
- Incassare i versamenti con strumenti tracciabili, solo dopo l'istanza.
- Consegnare a ciascun investitore la documentazione necessaria per la dichiarazione dei redditi.
- Monitorare per tre anni la permanenza dello status e delle partecipazioni, segnalando agli investitori ogni evento che possa incidere sul beneficio.
Gli errori che costano di più
- Incassare l'aumento di capitale prima che la startup abbia presentato l'istanza per il 65%.
- Promettere agli investitori il 30% «come prima»: oggi è sospeso.
- Far investire la holding di famiglia invece della persona fisica, senza rifare i conti.
- Superare il 25% del capitale o dei diritti di governance con l'investimento agevolato.
- Firmare patti con uscite anticipate che fanno cedere la partecipazione entro tre anni.
- Riacquistare le quote di un dipendente o collaboratore che ha ricevuto stock option: si perde l'esenzione.
- Distribuire utili o dimenticare la dichiarazione annuale: si perde lo status e con esso i vantaggi.
Riferimenti normativi e di prassi
- D.L. 179/2012, artt. 25, 26, 27, 29, 29-bis, 30, 31
- L. 193/2024, artt. 28, 29 e 31
- D.L. 34/2020, art. 38, cc. 7-9
- D.L. 73/2022, art. 9 (abrogazione disciplina società in perdita sistematica)
- D.L. 3/2015, art. 4
- Reg. UE 2023/2831 (de minimis)
- D.M. 28 dicembre 2020; circolare MISE 25 febbraio 2021, n. 01.2021
- Art. 2 L. 162/2024; Agenzia delle Entrate, ris. 30/E del 28 aprile 2025 (codice tributo 7076)
- Circolare MIMIT 30 luglio 2025 sulle startup innovative
Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.