Startup innovative

Investire in una startup innovativa: detrazioni e deduzioni fiscali 2026

Chi mette capitale in una startup innovativa ha diritto, sulla carta, a uno sconto fiscale importante. Nel 2026, però, il quadro è cambiato: una delle due agevolazioni è ferma in attesa del via libera europeo, l'altra funziona solo se la procedura parte prima del bonifico. Ecco come stanno davvero le cose oggi.

Gli incentivi per chi investe nel capitale di una startup innovativa sono due, alternativi tra loro, e vivono negli articoli 29 e 29-bis del D.L. 179/2012. Il primo è il regime «ordinario» al 30%, che vale sia per le persone fisiche sia per le società. Il secondo è il regime de minimis, riservato alle persone fisiche, che dal 2025 vale il 65%. Entrambi sono stati ritoccati dalla legge annuale sulla concorrenza (L. 193/2024), e il 2026 ha aggiunto un problema in più: quello delle autorizzazioni europee sugli aiuti di Stato.

Il regime ordinario al 30%: sospeso dal 1° gennaio 2026

L'art. 29 prevede una detrazione IRPEF del 30% per le persone fisiche (su un investimento massimo di 1 milione di euro per periodo d'imposta) e una deduzione IRES del 30% per le società (su un massimo di 1,8 milioni). Una regola rimasta valida per anni, che però è un aiuto di Stato: per funzionare ha bisogno dell'autorizzazione della Commissione europea. Quell'autorizzazione è scaduta il 31 dicembre 2025 e, alla data in cui scriviamo, non risulta rinnovata.

Il risultato è che, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, il 30% allo stato non è fruibile. Non è stato abrogato: è sospeso. A giugno 2026 il Governo ha riferito in Parlamento che il confronto con Bruxelles si è chiuso positivamente e che è stata avviata la notifica di un nuovo regime, con l'obiettivo di farlo decorrere dal 1° gennaio 2026. Finché però non arrivano la decisione europea e la norma nazionale che la recepisce, la lettura prudente è considerare gli aumenti di capitale del 2026 come non agevolati ai fini del 30%, e trattare l'eventuale recupero retroattivo come un'opportunità, non come un dato acquisito.

Il regime de minimis al 65%: oggi l'incentivo che funziona

L'art. 29-bis riconosce alle sole persone fisiche una detrazione IRPEF alternativa a quella ordinaria. La L. 193/2024 ne ha alzato la misura dal 50% al 65% per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025. Le regole principali:

— l'investimento massimo agevolabile è di 100.000 euro per periodo d'imposta;
— vale solo per startup innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese da non più di tre anni;
— la partecipazione va mantenuta per almeno tre anni;
— è un aiuto de minimis ai sensi del Regolamento UE 2023/2831: la startup può ricevere complessivamente al massimo 300.000 euro di aiuti di questo tipo in tre anni, e ogni detrazione concessa ai suoi investitori consuma quel plafond.

Poiché non dipende dall'autorizzazione scaduta a fine 2025, la detrazione al 65% è oggi l'incentivo realmente operativo per chi investe come privato. Attenzione invece alle PMI innovative: la loro detrazione de minimis (al 50%) era prevista fino al 31 dicembre 2024 e non è stata estesa, quindi per un privato che investe in una PMI innovativa oggi non c'è un incentivo fiscale attivo.

La procedura viene prima del bonifico La detrazione al 65% (art. 29-bis D.L. 179/2012, modalità attuative nel D.M. 28 dicembre 2020) non si «prende» in dichiarazione e basta. È la startup, tramite il suo legale rappresentante, a presentare l'istanza sulla piattaforma del Ministero delle imprese e del made in Italy prima dell'investimento, indicando investitore e importo. La piattaforma verifica il plafond residuo sul Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e rilascia un codice che certifica l'aiuto; la startup lo comunica poi all'investitore.

Cosa ha cambiato la legge 193/2024

Oltre all'aumento al 65%, la riforma ha introdotto alcuni paletti, in parte comuni ai due regimi, che conviene conoscere prima di trattare le condizioni dell'ingresso in società:

— niente agevolazione se l'investimento porta l'investitore a detenere una partecipazione superiore al 25% del capitale o dei diritti di governance: l'incentivo è pensato per chi finanzia, non per chi controlla;
— niente agevolazione se l'investitore fornisce servizi alla startup per un fatturato superiore al 25% dell'investimento, per evitare capitali che «tornano indietro» sotto forma di fatture;
— nel regime ordinario le agevolazioni spettano per al massimo cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale (nel regime al 65% il limite è di tre anni);
— per il 65% è stata ammessa anche la forma del convertendo, cioè il versamento in conto futuro aumento di capitale con causale dedicata, e la decadenza non scatta se la cessione anticipata avviene per cause indipendenti dalla volontà del contribuente.

La stessa legge ha anche ristretto i requisiti per essere e restare startup innovativa: ne parliamo nella guida ai requisiti della startup innovativa.

Investimento diretto, OICR, crowdfunding

Il canale più lineare è l'investimento diretto: la persona fisica sottoscrive l'aumento di capitale e versa con bonifico tracciabile. Entrambi i regimi ammettono anche l'investimento indiretto tramite OICR che investono prevalentemente in startup innovative (il regime ordinario anche tramite altre società che investono prevalentemente in startup); strutture intermedie diverse (veicoli, SPV costituiti ad hoc) vanno verificate con molta cautela perché rischiano di far perdere il beneficio.

L'equity crowdfunding è compatibile: le quote sottoscritte tramite un portale autorizzato restano un investimento nel capitale della startup. Il punto pratico è che la procedura sulla piattaforma ministeriale deve essere avviata dalla startup per ciascun investitore che vuole il 65%, prima del suo versamento: va chiarito con l'emittente e con il portale chi se ne occupa e con quali tempi. Su come si costruisce una raccolta di questo tipo, vedi l'articolo sulle deroghe societarie e il crowdfunding.

Holding period e decadenza

In entrambi i regimi la partecipazione va mantenuta per almeno tre anni. Se si cede prima — anche parzialmente — si decade dal beneficio e quanto già fruito va restituito con gli interessi legali. Per il solo regime al 65%, la riforma del 2024 ha escluso la decadenza quando la cessione è indipendente dalla volontà dell'investitore. Prima di firmare un patto parasociale con clausole di drag along o di riscatto, conviene verificare come interagiscono con questo vincolo: il patto tra soci va scritto anche pensando all'incentivo.

Lo stesso vale per la società: se perde lo status di startup innovativa nei tre anni, occorre verificare l'impatto sul beneficio dell'investitore.

Un esempio ipotetico

Una persona fisica investe 40.000 euro nel 2026 in una startup innovativa iscritta da un anno, sottoscrivendo il 5% del capitale. La startup presenta l'istanza prima del versamento e il plafond de minimis è capiente. La detrazione è il 65% di 40.000 euro, cioè 26.000 euro di IRPEF in meno. Se l'imposta lorda dell'anno non basta ad assorbirla tutta, per il regime al 65% l'eccedenza diventa un credito d'imposta (art. 2 L. 162/2024), utilizzabile in dichiarazione o in compensazione con F24. Se lo stesso investimento fosse fatto da una società, oggi non avrebbe alcuna agevolazione, almeno finché il regime al 30% non viene riattivato.

Persona fisica o società: chi deve investire

Il quadro attuale sposta la convenienza verso l'investimento personale: il 65% è riservato alle persone fisiche, mentre la deduzione IRES per le società dipende dal ritorno del 30%. Chi ha una holding di famiglia e abitualmente investe tramite quella dovrebbe rifare i conti caso per caso, considerando anche che il beneficio fiscale non cambia il rischio dell'investimento: si detrae una parte di ciò che si mette, non si garantisce il rientro.

Per la startup, invece, la domanda è diversa: organizzare la raccolta in modo che gli investitori possano davvero usare la detrazione — istanza preventiva, plafond, documenti. Ne parliamo anche nella guida su come aprire una startup innovativa. In ogni caso, regime applicabile, importi e tempistiche vanno verificati sui numeri e sullo stato normativo del momento in cui si investe, che nel 2026 sta ancora cambiando.

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