Strumenti · Calcolo gratuito

Calcolo del ravvedimento operoso

Hai saltato un versamento con F24, o l'hai fatto in ritardo? Inserisci importo e date: il calcolatore applica la sanzione ridotta e gli interessi legali giorno per giorno, secondo le regole in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Se cadeva di sabato o festivo, indica il primo giorno lavorativo successivo.
Situazione

Codici tributo per il modello F24

Sanzione e interessi si versano con codici distinti dall'imposta, nella sezione Erario (IRAP nella sezione Regioni), indicando lo stesso anno di riferimento del tributo.

TributoSanzioneInteressi
IRPEF89011989
IRES89181990
IVA89041991
IRAP89071993
Ritenute lavoro dipendente e assimilati8947verifica le istruzioni del codice
Ritenute lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi8948verifica le istruzioni del codice

Come funziona il calcolo

Sanzione piena. Per l'omesso o tardivo versamento la sanzione è il 25% dell'importo non versato; si dimezza al 12,5% se il versamento avviene entro 90 giorni e, entro 15 giorni, scende a 1/15 del 12,5% per ogni giorno di ritardo (art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997).

Riduzione da ravvedimento. La sanzione è poi ridotta in base al momento in cui ti metti in regola (art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/1997, nel testo modificato dal D.Lgs. 87/2024 per le violazioni dal 1° settembre 2024):

  • a 1/10 entro 30 giorni dalla scadenza;
  • a 1/9 entro 90 giorni;
  • a 1/8 entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (31 ottobre dell'anno successivo per redditi, IRAP e modello 770; 30 aprile per l'IVA) o, se non c'è una dichiarazione periodica, entro un anno; se il termine cade di sabato o in un giorno festivo slitta al primo giorno lavorativo successivo (per i redditi 2025: lunedì 2 novembre 2026);
  • a 1/7 oltre quel termine.

Le riduzioni a 1/6, 1/5 e 1/4, legate alla ricezione di uno schema di atto o di un processo verbale di constatazione, non sono calcolate qui.

Interessi. Si aggiungono gli interessi al tasso legale, con maturazione giorno per giorno dalla scadenza al versamento dell'imposta (art. 13, comma 2, D.Lgs. 472/1997): 2,5% per i giorni del 2024, 2% per il 2025, 1,6% per il 2026, su base 365 giorni.

Imposta già versata in ritardo. Se hai pagato l'imposta in ritardo ma senza sanzione e interessi, la sanzione è quella che corrisponde al ritardo del versamento dell'imposta, gli interessi maturano fino a quel versamento e la riduzione dipende dalla data in cui versi la sanzione (circolare Agenzia delle Entrate 42/E del 12 ottobre 2016).

Limiti e avvertenze Il ravvedimento sui tributi dell'Agenzia delle Entrate non è più possibile dopo la notifica di un atto di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati e formali. Dal 1° gennaio 2027 gli articoli citati sono abrogati e la disciplina passa nel Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (D.Lgs. 173/2024), la cui applicazione è stata rinviata a quella data dal DL 200/2025: per questo il calcolo copre i versamenti fino al 31 dicembre 2026. Il risultato è indicativo e non sostituisce una verifica sul caso concreto, in particolare per tributi locali, errori in dichiarazione e violazioni ripetute.

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