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Calcolo del ravvedimento operoso
Hai saltato un versamento con F24, o l'hai fatto in ritardo? Inserisci importo e date: il calcolatore applica la sanzione ridotta e gli interessi legali giorno per giorno, secondo le regole in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Codici tributo per il modello F24
Sanzione e interessi si versano con codici distinti dall'imposta, nella sezione Erario (IRAP nella sezione Regioni), indicando lo stesso anno di riferimento del tributo.
| Tributo | Sanzione | Interessi |
|---|---|---|
| IRPEF | 8901 | 1989 |
| IRES | 8918 | 1990 |
| IVA | 8904 | 1991 |
| IRAP | 8907 | 1993 |
| Ritenute lavoro dipendente e assimilati | 8947 | verifica le istruzioni del codice |
| Ritenute lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi | 8948 | verifica le istruzioni del codice |
Come funziona il calcolo
Sanzione piena. Per l'omesso o tardivo versamento la sanzione è il 25% dell'importo non versato; si dimezza al 12,5% se il versamento avviene entro 90 giorni e, entro 15 giorni, scende a 1/15 del 12,5% per ogni giorno di ritardo (art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997).
Riduzione da ravvedimento. La sanzione è poi ridotta in base al momento in cui ti metti in regola (art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/1997, nel testo modificato dal D.Lgs. 87/2024 per le violazioni dal 1° settembre 2024):
- a 1/10 entro 30 giorni dalla scadenza;
- a 1/9 entro 90 giorni;
- a 1/8 entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (31 ottobre dell'anno successivo per redditi, IRAP e modello 770; 30 aprile per l'IVA) o, se non c'è una dichiarazione periodica, entro un anno; se il termine cade di sabato o in un giorno festivo slitta al primo giorno lavorativo successivo (per i redditi 2025: lunedì 2 novembre 2026);
- a 1/7 oltre quel termine.
Le riduzioni a 1/6, 1/5 e 1/4, legate alla ricezione di uno schema di atto o di un processo verbale di constatazione, non sono calcolate qui.
Interessi. Si aggiungono gli interessi al tasso legale, con maturazione giorno per giorno dalla scadenza al versamento dell'imposta (art. 13, comma 2, D.Lgs. 472/1997): 2,5% per i giorni del 2024, 2% per il 2025, 1,6% per il 2026, su base 365 giorni.
Imposta già versata in ritardo. Se hai pagato l'imposta in ritardo ma senza sanzione e interessi, la sanzione è quella che corrisponde al ritardo del versamento dell'imposta, gli interessi maturano fino a quel versamento e la riduzione dipende dalla data in cui versi la sanzione (circolare Agenzia delle Entrate 42/E del 12 ottobre 2016).