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Calcolo rate cartelle: quante rate puoi chiedere

Quante rate mensili concede l'Agenzia delle entrate-Riscossione per le tue cartelle, e quanto vale ogni rata? Il calcolatore applica le regole dell'art. 19 del DPR 602/1973 riscritto dal D.Lgs. 110/2024.

Somme comprese nella singola richiesta di dilazione.
Difficoltà economica

Le regole in sintesi

Anno della richiestaFino a € 120.000, semplice richiestaFino a € 120.000, documentataOltre € 120.000, documentata
2025 – 2026fino a 84 rateda 85 a 120 ratefino a 120 rate
2027 – 2028fino a 96 rateda 97 a 120 ratefino a 120 rate
dal 2029fino a 108 rateda 109 a 120 ratefino a 120 rate

Come funziona il calcolo

Numero di rate. Su semplice richiesta, dichiarando una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, per somme fino a € 120.000 per richiesta si ottengono fino a 84, 96 o 108 rate mensili secondo l'anno di presentazione (art. 19, comma 1, DPR 602/1973). Documentando la difficoltà si arriva fino a 120 rate; oltre € 120.000 la documentazione è sempre necessaria (art. 19, comma 1.1).

Come si documenta. Per le persone fisiche e le ditte individuali in regime semplificato conta l'ISEE del nucleo familiare, rapportato al debito; per gli altri soggetti l'indice di liquidità e il rapporto tra debito e valore della produzione (art. 19, comma 1.2, e decreto ministeriale attuativo).

Rata minima. La rata non può essere inferiore a € 50: per importi piccoli il numero di rate si riduce di conseguenza.

Cosa resta fuori. La rata indicata è il semplice rapporto tra importo e numero di rate. Il piano effettivo comprende anche gli interessi di dilazione, gli interessi di mora maturati alla data della richiesta, l'aggio (per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021) e le spese: il dato è quindi un minimo indicativo.

Da sapere Si decade dalla dilazione con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. Il piano può prevedere rate crescenti e, se la situazione peggiora, può essere prorogato una sola volta. Le comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari) seguono regole diverse. Dal 1° gennaio 2027 la disciplina confluisce nel Testo unico dei versamenti e della riscossione (D.Lgs. 33/2025). Il risultato è indicativo e non sostituisce l'esame della posizione debitoria completa.

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