Startup innovative
PMI innovativa: cos’è e cosa cambia rispetto alla startup
La PMI innovativa è la «sorella maggiore» della startup innovativa: stesso spirito, ma pensata per imprese già operative, senza limiti di età. Dopo la riforma del 2024, che ha accorciato la durata dello status di startup, è diventata per molte società il passaggio naturale. Non è però un automatismo, e i benefici non sono gli stessi.
Che cos’è
La disciplina della PMI innovativa è nell’art. 4 del D.L. 3/2015 (Investment Compact), che ha esteso a questa categoria buona parte delle misure previste per le startup innovative dal D.L. 179/2012. Come per la startup, lo status si ottiene con un’autocertificazione del legale rappresentante e l’iscrizione in una sezione speciale del Registro delle imprese. A differenza della startup, però, non c’è un limite di età: può essere PMI innovativa una società nata da poco come una società con decenni di storia, purché abbia i requisiti.
I requisiti
Servono, tutti insieme:
— essere una PMI secondo la definizione europea (Raccomandazione 2003/361/CE);
— essere una società di capitali, anche cooperativa, residente in Italia o in un altro Stato dello Spazio economico europeo con sede produttiva o filiale in Italia;
— avere l’ultimo bilancio certificato da un revisore o da una società di revisione, e l’eventuale bilancio consolidato;
— non avere azioni quotate in un mercato regolamentato;
— non essere iscritta contemporaneamente nella sezione delle startup innovative.
A questi si aggiungono i requisiti di innovazione, di cui ne bastano almeno due su tre:
— spese in ricerca, sviluppo e innovazione pari ad almeno il 3% del maggior valore tra costo e valore della produzione;
— personale qualificato: almeno un quinto tra dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno un terzo con laurea magistrale;
— titolarità, deposito o licenza di almeno un brevetto, oppure titolarità di un software registrato.
Le differenze con la startup, punto per punto
Requisiti. Nella startup basta uno dei tre requisiti innovativi, con soglie più alte (R&S al 15%, un terzo di dottori o due terzi di laureati magistrali); nella PMI ne servono due, con soglie più basse. La startup ha un tetto al valore della produzione di 5 milioni dal secondo anno e un limite di sessanta mesi dalla costituzione; la PMI no, ma deve rientrare nella definizione europea di PMI e avere il bilancio certificato.
Utili. La startup innovativa non può distribuire utili; la PMI innovativa sì. Per un’impresa che ha iniziato a generare margini, è spesso la differenza decisiva.
Durata. La startup ha uno status a tempo: tre anni dall’iscrizione, prorogabili a cinque e, nella fase di scale-up, oltre. La PMI mantiene lo status finché mantiene i requisiti, con dichiarazione periodica di conferma.
Benefici. L’elenco del Ministero per le PMI innovative comprende le deroghe al diritto societario (categorie di quote, offerta al pubblico delle quote di srl, strumenti finanziari), la raccolta tramite equity crowdfunding, l’accesso semplificato al Fondo di garanzia per le PMI, la remunerazione con strumenti di partecipazione al capitale, la proroga del termine per la copertura delle perdite, la deroga alla disciplina delle società di comodo e in perdita sistematica, i servizi di internazionalizzazione e l’esonero dall’imposta di bollo per gli atti depositati in Camera di commercio. Non compaiono invece alcune misure tipiche della startup, come la disciplina del lavoro più flessibile, la procedura semplificata in caso di insuccesso e l’esonero dal diritto annuale camerale.
Il passaggio da startup a PMI innovativa
Una startup che perde lo status, perché arriva a fine periodo o perché non soddisfa i requisiti per la proroga, viene cancellata dalla sezione speciale ma resta iscritta nella sezione ordinaria del Registro. Se ha i requisiti, può iscriversi tra le PMI innovative. La L. 193/2024 (art. 29) lo prevede espressamente per le imprese che non hanno più i requisiti di startup per effetto delle nuove regole sulla permanenza oltre il terzo anno, e il Ministero, nella circolare del 30 luglio 2025, ha indicato che le startup da cancellare per superamento dei termini vanno prima invitate al passaggio.
Il punto critico è il tempo. Con la riforma la startup dura tre anni dall’iscrizione, salvo proroghe: il passaggio va quindi preparato prima della scadenza, non dopo. I due ostacoli pratici più frequenti sono il bilancio certificato, che richiede di incaricare per tempo un revisore, e il secondo requisito di innovazione: una startup che si reggeva solo sul personale qualificato, per esempio, deve dimostrare anche le spese di R&S al 3% o un brevetto o software registrato. Anche i requisiti alla base dello status di startup sono illustrati in Startup innovativa: i requisiti per ottenere lo status.
Cosa resta e cosa si perde nel passaggio
Le clausole statutarie su categorie di quote e strumenti finanziari, che per la startup cessata resterebbero efficaci solo per le quote già sottoscritte e gli strumenti già emessi, possono invece continuare a operare se la società diventa PMI innovativa, perché le deroghe al diritto societario sono estese anche a questa categoria. Lo stesso vale per la possibilità di raccogliere capitale con il crowdfunding sulle quote di srl e per i piani di incentivazione con strumenti di partecipazione. Si perdono invece le misure riservate alla startup, a partire dalle regole speciali sui contratti di lavoro e dall’esonero dai diritti camerali.
Quando conviene
La PMI innovativa conviene soprattutto in tre situazioni. La prima è la continuità dopo la startup: mantenere le deroghe societarie e la possibilità di raccogliere capitale con strumenti flessibili quando la società esce dalla sezione speciale. La seconda è l’impresa già strutturata che investe in ricerca e sviluppo o detiene brevetti e vuole accedere al crowdfunding o a condizioni migliori sul Fondo di garanzia. La terza è la preparazione di un round: gli investitori trovano uno statuto già attrezzato e un bilancio certificato.
Un esempio ipotetico: una srl iscritta come startup a gennaio 2025, che al terzo anno non ha raggiunto nessuno dei requisiti per la proroga ma ha un software registrato e spese di sviluppo intorno al 10% del valore della produzione. Se ha fatto certificare il bilancio dell’ultimo esercizio, può chiedere l’iscrizione tra le PMI innovative e conservare statuto, strumenti e accesso al crowdfunding; se non lo ha fatto, rischia un periodo «scoperto» tra la cancellazione e la nuova iscrizione.
Conviene meno quando l’unico obiettivo sono gli incentivi fiscali agli investitori, oggi incerti, o quando la certificazione del bilancio e il presidio annuale dei requisiti costano più di quanto la società ne ricavi. Come per tutti gli status di questo tipo, la valutazione va fatta sui numeri dell’impresa e sui suoi piani di finanziamento dei prossimi anni.