Costituzione & governance societaria

Perdite che riducono il capitale della SRL: cosa fare e entro quando

Un esercizio andato male non è, di per sé, un problema giuridico: la perdita si rinvia a nuovo e si recupera con gli utili futuri. Diventa un problema quando le perdite accumulate erodono il capitale sociale oltre certe misure. A quel punto il codice civile toglie agli amministratori la possibilità di «aspettare tempi migliori» e impone passaggi precisi, con responsabilità personali per chi li salta.

Le norme di riferimento per la SRL sono gli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c., che corrispondono agli artt. 2446 e 2447 per le società per azioni. Vediamo come si misura la perdita, che cosa scatta nei due scenari principali, perché il ritardo è l'errore più costoso e quali eccezioni esistono oggi.

La perdita che conta non è quella dell'ultimo anno

Il primo equivoco riguarda il numero da guardare. Non conta la perdita dell'ultimo conto economico, ma quella che resta dopo aver utilizzato le riserve: si confronta il patrimonio netto con il capitale sociale. In un esempio ipotetico, una società con capitale di € 50.000 e riserve per € 80.000 può assorbire una perdita di € 90.000 senza che il capitale ne sia intaccato in modo rilevante; una società con lo stesso capitale e nessuna riserva, con la stessa perdita, è già sotto il minimo.

In pratica, appena gli amministratori hanno elementi per ritenere che le perdite siano rilevanti, devono predisporre una situazione patrimoniale aggiornata, redatta con gli stessi criteri del bilancio d'esercizio, e calcolare la perdita al netto delle riserve disponibili e degli utili, anche di periodo. Se ci sono un organo di controllo o un revisore, vanno informati subito.

Da quel calcolo discendono tre situazioni:

  • perdita fino a un terzo del capitale: nessun obbligo specifico; la perdita si rinvia a nuovo o si copre;
  • perdita oltre un terzo, ma capitale residuo pari o superiore al minimo legale: si applica l'art. 2482-bis;
  • perdita oltre un terzo e capitale residuo sotto il minimo legale: si applica l'art. 2482-ter.

Perdita oltre un terzo: convocare senza indugio

Quando la perdita supera un terzo del capitale, gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti (art. 2482-bis, comma 1, c.c.). All'assemblea va sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale, con le osservazioni dell'organo di controllo o del revisore, se nominati. Relazione e osservazioni vanno depositate nella sede sociale almeno otto giorni prima dell'assemblea, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo; in assemblea si dà conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione.

Un dettaglio procedurale che si dimentica: i soci devono deliberare in assemblea, non per consultazione scritta (art. 2479, comma 4, c.c.).

La legge non impone, in questa fase, una soluzione precisa. I soci possono coprire subito la perdita (con riserve o versamenti), ridurre il capitale, oppure rinviare a nuovo la perdita in attesa dell'esercizio successivo. Ma il rinvio ha una scadenza: se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate. In mancanza, amministratori e organo di controllo o revisore devono chiedere al tribunale di disporre la riduzione.

Capitale sotto il minimo legale: ricapitalizzare, trasformare o sciogliere

Lo scenario più serio è quello in cui la perdita porta il capitale sotto il minimo legale. Qui le strade sono tre (art. 2482-ter c.c.):

  • ridurre il capitale e contemporaneamente aumentarlo a una cifra non inferiore al minimo legale;
  • trasformare la società in un altro tipo compatibile con il patrimonio residuo;
  • in mancanza, prendere atto della causa di scioglimento.

Nell'aumento ogni socio ha diritto di sottoscrivere in proporzione alla propria quota, e in questo caso lo statuto non può consentire l'offerta a terzi; la riduzione, a sua volta, non può modificare le quote di partecipazione e i diritti dei soci. Conviene quindi raccogliere in anticipo le intenzioni di ciascuno: chi sottoscrive, chi rinuncia, chi è disposto a coprire l'inoptato. Il verbale va redatto da notaio e iscritto nel Registro delle imprese. Per la meccanica dell'aumento trovi i dettagli nell'articolo sull'aumento di capitale nella SRL.

Quale sia il minimo legale per una SRL merita una nota. Il riferimento è l'art. 2463, comma 2, n. 4, c.c. (€ 10.000), ma la legge consente di costituire la società con un capitale inferiore, pari almeno a un euro (art. 2463, comma 4, c.c.). Come queste regole si combinino nella ricapitalizzazione di una società che ha perso il capitale va valutato con il notaio prima dell'assemblea.

Il rischio vero: il ritardo

La riduzione del capitale sotto il minimo, non rimediata, è causa di scioglimento (art. 2484, comma 1, n. 4, c.c.). Gli amministratori devono accertarla senza indugio e depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle imprese; e già dal verificarsi della causa di scioglimento, non dall'iscrizione, la società può essere gestita solo per conservare l'integrità e il valore del patrimonio, fino alla consegna ai liquidatori (art. 2486 c.c.). Niente nuovi ordini rilevanti, niente finanziamenti non necessari, niente pagamenti preferenziali.

Perché il ritardo costa così caro In caso di ritardo od omissione nell'accertamento della causa di scioglimento, gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori e dai terzi (art. 2485, comma 1, c.c.). E il danno si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla cessazione dalla carica (o all'apertura della procedura) e quello alla data della causa di scioglimento, detratti i costi normali di liquidazione (art. 2486, comma 3, c.c.). Ogni mese di gestione «come prima» può allargare quella differenza.

Il tema si collega direttamente alla responsabilità degli amministratori, di cui parliamo in un articolo dedicato. E se la società non si ricapitalizza, il passaggio successivo è la liquidazione, descritta nella guida alla liquidazione della SRL.

Le perdite «sterilizzate» del 2020, 2021 e 2022

La normativa emergenziale (art. 6 del D.L. 23/2020, modificato dalla L. 178/2020 ed esteso dal D.L. 228/2021 e dal D.L. 198/2022) ha consentito di non applicare questi provvedimenti alle perdite emerse negli esercizi in corso al 31 dicembre 2020, 2021 e 2022, rinviando il termine per ridurle a meno di un terzo all'assemblea che approva il bilancio del quinto esercizio successivo.

Per una società con esercizio coincidente con l'anno solare il calendario è questo:

  • perdite 2020: termine con il bilancio 2025, quindi assemblea già tenuta nel 2026;
  • perdite 2021: termine con il bilancio 2026, assemblea nel 2027;
  • perdite 2022: termine con il bilancio 2027, assemblea nel 2028.

Chi si è avvalso della sospensione per le perdite 2021 ha davanti, quindi, la prossima assemblea di bilancio: la copertura o la riduzione va pianificata adesso, non a primavera. Le perdite sospese devono risultare distintamente in nota integrativa, con prospetti che ne evidenzino origine e movimentazioni. E la sospensione riguarda solo quegli esercizi: le perdite maturate dal 2023 in poi seguono le regole ordinarie.

Se la società sta tentando il risanamento

Un'altra eccezione riguarda le imprese che stanno usando uno strumento del Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019). Durante la composizione negoziata, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il concordato preventivo sono sospesi gli obblighi di riduzione dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 2482-bis, l'intero art. 2482-ter e la causa di scioglimento per perdite (artt. 20, 64 e 89 CCII). Convocazione e relazione, cioè i primi tre commi dell'art. 2482-bis, restano invece dovute.

Nella composizione negoziata la sospensione non è automatica: va dichiarata espressamente nell'istanza di nomina dell'esperto o con dichiarazione successiva, e decorre dalla pubblicazione nel Registro delle imprese. Ne parliamo nell'articolo sulla composizione negoziata della crisi.

Come muoversi

Il percorso è più semplice di quanto sembri se lo si affronta in ordine: misurare la perdita con una situazione patrimoniale seria, capire in quale delle tre fasce si cade, convocare per tempo, arrivare in assemblea con una proposta e con le intenzioni dei soci già raccolte. Per non perdere passaggi abbiamo preparato una checklist scaricabile in PDF con i termini e le eccezioni. La soluzione giusta — coprire, ridurre, ricapitalizzare, trasformare o liquidare — dipende però dai numeri della tua società e dalle prospettive dell'attività, e va scelta su quelli.

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