Approfondimento · Per imprese e imprenditori
Equity crowdfunding: come si tassa, per chi investe e per chi raccoglie
Per investitori e imprese che raccolgono capitale online: che cosa si paga sui dividendi e sulla vendita, quali incentivi funzionano nel 2026 e che cosa deve curare la società emittente.
Sottoscrivere quote di una startup o di una PMI su un portale di crowdfunding è, dal punto di vista fiscale, un investimento nel capitale di una società come un altro: i redditi arrivano come dividendi o come plusvalenza al momento dell'uscita, e la perdita conta solo se è realizzata e documentata. Cambia però il contorno, e cambia molto: le quote possono essere intestate a un intermediario, gli incentivi all'ingresso richiedono una procedura che parte prima del versamento, e una società che investe ha regole diverse da quelle di una persona fisica.
Questa guida segue il percorso del denaro: dalla sottoscrizione all'uscita per l'investitore, dalla delibera di aumento di capitale alla gestione del plafond per la società che raccoglie. Il quadro è aggiornato al 14 ottobre 2026; numeri e condizioni vanno sempre verificati sul caso e sullo stato normativo del momento in cui si investe.
Che cosa si compra davvero su un portale
Il codice civile vieta che le quote di srl siano oggetto di offerta al pubblico. La deroga è nell'art. 26, comma 5, del D.L. 179/2012: nata per le startup innovative, è stata estesa a tutte le PMI costituite in forma di srl, che possono quindi offrire le proprie quote al pubblico anche attraverso portali di raccolta di capitali; oggi la stessa deroga per le quote di srl è prevista anche dall'art. 100-ter, comma 1, del Testo unico della finanza, nei limiti del Regolamento UE 2020/1503. Dalla fine del regime transitorio (novembre 2023) i portali operano con l'autorizzazione prevista da quel Regolamento sui fornitori europei di servizi di crowdfunding, al quale l'ordinamento italiano si è adeguato con il D.Lgs. 30/2023.
Il regolamento europeo si applica alle offerte fino a € 5.000.000 calcolati su un periodo di 12 mesi per singolo emittente. Per l'investitore «non sofisticato» prevede due tutele che incidono anche sulla pianificazione: quando l'importo supera il maggiore tra € 1.000 e il 5% del suo patrimonio netto, il portale deve rilasciare un'avvertenza e ottenere il consenso esplicito e la prova che l'investitore comprende rischi e investimento; e c'è un periodo di riflessione di quattro giorni di calendario durante il quale l'offerta può essere revocata senza motivazione e senza penali.
Sul piano pratico conta come vengono intestate le quote. L'art. 100-ter del Testo unico della finanza consente un regime alternativo in cui la sottoscrizione passa per intermediari abilitati che intestano le quote a sé per conto degli investitori: la società si ritrova un unico soggetto nel libro soci invece di decine di piccoli soci. Dal punto di vista fiscale il titolare economico resta l'investitore, ma il modo in cui si dichiarano i redditi (in dichiarazione o tramite l'intermediario) dipende da quel rapporto e va chiarito subito.
Investitore persona fisica: dividendi, plusvalenze, perdite
Per la persona fisica che investe fuori dall'attività d'impresa le regole sono quelle ordinarie delle partecipazioni, e oggi l'aliquota è la stessa sia per le partecipazioni qualificate sia per quelle non qualificate.
| Evento | Trattamento | Riferimento |
|---|---|---|
| Dividendo distribuito dalla società | Ritenuta a titolo d'imposta del 26%: di regola non va in dichiarazione | Art. 27 D.P.R. 600/1973 |
| Vendita delle quote con guadagno | Plusvalenza tassata con imposta sostitutiva del 26% sulla differenza tra prezzo e costo | Artt. 67-68 TUIR |
| Vendita con perdita | Minusvalenza compensabile con plusvalenze della stessa natura fino al quarto periodo d'imposta successivo, se indicata nella dichiarazione dell'anno in cui si realizza | Art. 68, c. 5, TUIR |
| Costo fiscale delle quote | Prezzo di sottoscrizione aumentato degli oneri inerenti; va documentato dal contribuente | Art. 68, c. 6, TUIR |
Due conseguenze pratiche. La prima: conservare fin dal primo giorno la prova di quanto si è versato (contratto di sottoscrizione, bonifico, eventuali commissioni del portale), perché il costo fiscale lo dimostra l'investitore, magari dieci anni dopo. La seconda: la perdita di un investimento in startup, che statisticamente è un esito frequente, ha valore fiscale solo se realizzata (con una cessione o con la chiusura della società) e dichiarata nell'anno giusto; una partecipazione che resta in portafoglio a valore zero non genera alcuna minusvalenza utilizzabile.
Se le quote sono gestite da un intermediario che applica il regime del risparmio amministrato, è l'intermediario a calcolare e versare l'imposta sulle plusvalenze; altrimenti la plusvalenza va indicata nel quadro RT della dichiarazione e l'imposta versata con il saldo.
Gli incentivi all'ingresso nel 2026
Chi investe nel capitale di una startup innovativa può contare oggi su un solo incentivo realmente operativo, la detrazione IRPEF del 65% dell'art. 29-bis del D.L. 179/2012, riservata alle persone fisiche. Il regime ordinario al 30% dell'art. 29 è sospeso per gli investimenti dal 1° gennaio 2026, perché l'autorizzazione europea è scaduta il 31 dicembre 2025 e alla data di questa guida non risulta rinnovata. Il quadro completo è nella guida agli incentivi fiscali per le startup innovative; qui conta il raccordo con il crowdfunding.
- La detrazione del 65% vale su un investimento massimo di € 100.000 per periodo d'imposta, in startup iscritte nella sezione speciale da non più di tre anni, con obbligo di mantenere la partecipazione per almeno tre anni.
- È un aiuto de minimis: la startup può ricevere al massimo € 300.000 di aiuti di questo tipo in tre anni, e ogni detrazione concessa agli investitori consuma il plafond. In una campagna con molti investitori il plafond può finire prima della raccolta.
- L'istanza sulla piattaforma del Ministero delle imprese e del made in Italy la presenta la startup, per ciascun investitore, prima del versamento: va chiarito con l'emittente e con il portale chi se ne occupa e con quali tempi.
- Niente agevolazione se l'investimento porta a una partecipazione superiore al 25% del capitale o dei diritti di governance, o se l'investitore fattura alla startup servizi per più del 25% dell'investimento.
- La parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta dell'anno diventa un credito d'imposta (art. 2 L. 162/2024), utilizzabile in dichiarazione o in compensazione.
Per chi ha sottoscritto quote tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025 resta poi da ricordare l'esenzione delle plusvalenze dell'art. 14 del D.L. 73/2021: le persone fisiche non tassano la plusvalenza realizzata su partecipazioni in startup innovative (e, a determinate condizioni, in PMI innovative) acquisite mediante sottoscrizione di capitale in quel periodo e possedute per almeno tre anni; dopo le modifiche della L. 162/2024 la norma precisa che sono agevolati gli investimenti di cui all'art. 29 del D.L. 179/2012 (per le PMI innovative, art. 4, comma 9, del D.L. 3/2015), un requisito da verificare caso per caso. La finestra di sottoscrizione si è chiusa: l'esenzione riguarda le uscite su investimenti già fatti, non i nuovi round del 2026. È un elemento che va tracciato investimento per investimento, perché cambia il netto di un'uscita.
Quando a investire è una società o una holding
Se la sottoscrizione la fa una società di capitali, cambiano sia i redditi sia gli incentivi. I dividendi concorrono al reddito della società investitrice solo per il 5% del loro ammontare (art. 89 TUIR) e le plusvalenze da cessione sono esenti al 95% se ricorrono i requisiti della participation exemption dell'art. 87 TUIR: possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione, iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio, residenza della partecipata in uno Stato non a fiscalità privilegiata, esercizio di un'impresa commerciale.
La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) aveva limitato questi benefici alle partecipazioni di almeno il 5% o con valore fiscale di almeno € 500.000, soglie che avrebbero escluso quasi tutte le partecipazioni da crowdfunding. Il D.L. 38/2026, convertito dalla L. 88/2026, le ha abrogate con effetto dal 1° gennaio 2026: oggi l'esclusione del 95% torna a valere a prescindere dalla percentuale posseduta.
- Simmetria da non dimenticare: se la plusvalenza sarebbe stata esente, la minusvalenza sulla stessa partecipazione non è deducibile (art. 101 TUIR). Per una startup andata male la perdita fiscale, per la holding, spesso non esiste.
- Il requisito della commercialità va verificato sulla partecipata: per una società in fase di ricerca, senza ancora ricavi, è un punto da documentare.
- Nessun incentivo all'ingresso per le società nel 2026: il 65% è riservato alle persone fisiche e la deduzione IRES del 30% è sospesa con il resto del regime ordinario.
Per chi investe abitualmente tramite una holding di famiglia, il 2026 sposta quindi la convenienza verso la sottoscrizione personale quando l'obiettivo è la detrazione, e verso la holding quando contano il reinvestimento dei proventi e la tassazione ridotta in uscita. Va scelto caso per caso, prima della sottoscrizione.
Lending crowdfunding: un'altra cosa, un'altra tassazione
Molti portali offrono anche prestiti a imprese (lending crowdfunding) o titoli di debito. Qui l'investitore non diventa socio: presta denaro e riceve interessi. Per le persone fisiche fuori dall'attività d'impresa, i proventi dei prestiti erogati tramite piattaforme sono redditi di capitale (art. 44, c. 1, lett. d-bis, TUIR) e, se il gestore è un intermediario iscritto all'albo dell'art. 106 TUB o un istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d'Italia, sono soggetti a una ritenuta del 26% a titolo d'imposta applicata dal gestore (L. 205/2017, art. 1, commi 43 e 44).
Quando il gestore non ha quei requisiti, per esempio una piattaforma estera, la ritenuta non si applica e i proventi vanno dichiarati dall'investitore, con possibili obblighi di monitoraggio fiscale delle somme detenute all'estero.
Lato società: la raccolta e i suoi adempimenti
Per l'impresa che raccoglie, il capitale ricevuto non è un ricavo. I versamenti dei soci in conto capitale non sono sopravvenienze attive (art. 88, c. 4, TUIR) e il sovrapprezzo pagato dagli investitori va a riserva di patrimonio netto: la campagna, in sé, non genera imposte sul reddito.
- Delibera di aumento di capitale. L'aumento in denaro sconta l'imposta di registro in misura fissa di € 200 (D.P.R. 131/1986, Tariffa, parte I, art. 4); un aumento liberato per compensazione di crediti dei soci segue invece l'imposta proporzionale.
- Costi della campagna. Commissioni del portale, consulenza, documentazione informativa: la società sceglie se spesarli o capitalizzarli tra i costi di impianto e ampliamento (OIC 24). Se li capitalizza, l'ammortamento non supera i cinque anni e finché non è completato si possono distribuire dividendi solo se restano riserve disponibili sufficienti a coprire la parte non ammortizzata (art. 2426, n. 5, c.c.); la deduzione fiscale segue la regola delle spese relative a più esercizi (art. 108 TUIR).
- Plafond de minimis. Se la startup vuole offrire la detrazione del 65%, deve controllare il plafond residuo prima di aprire la campagna e presentare un'istanza per ciascun investitore prima del suo versamento.
- Statuto. Le categorie di quote e le quote senza voto o con voto limitato (art. 26, cc. 2-3, D.L. 179/2012), insieme alle clausole di trasferimento, trascinamento e covendita, vanno scritte prima della raccolta e in modo coerente con gli incentivi degli investitori.
- Requisiti dello status. Le startup innovative sono escluse dalla disciplina delle società di comodo per tutto il periodo in cui mantengono lo status (art. 26, c. 4, D.L. 179/2012): se lo status si perde, il test di operatività torna ad applicarsi.
L'uscita: quando la società viene venduta
Il momento fiscale più importante per chi ha investito via crowdfunding è l'exit, che di norma non decide l'investitore: arriva un acquirente, lo statuto fa scattare il trascinamento e tutti vendono allo stesso prezzo per quota. Il netto dipende da fattori che si sono fissati anni prima.
- Data di sottoscrizione: dentro o fuori la finestra dell'esenzione del D.L. 73/2021, prima o dopo i tre anni di possesso.
- Detrazione fruita all'ingresso: una vendita entro i tre anni la fa decadere, salvo il caso di cessione indipendente dalla volontà dell'investitore per il regime al 65%.
- Soggetto che detiene: persona fisica (26% sulla plusvalenza) o società (esclusione del 95% se ricorrono i requisiti dell'art. 87 TUIR).
- Prezzo pagato in parte differito (earn-out) o in azioni dell'acquirente: momento di tassazione e calcolo della plusvalenza vanno pianificati prima del closing.
- Documentazione: costo fiscale, intestazione tramite intermediario, eventuale codice di aiuto rilasciato per la detrazione.
Chi detiene partecipazioni significative valuti per tempo anche la rideterminazione del costo fiscale delle quote, che nel 2026 sconta un'imposta sostitutiva del 21% sul valore periziato al 1° gennaio, con perizia e versamento entro il 30 novembre 2026: conviene solo se il costo storico è molto basso rispetto al valore. Ne parliamo nell'articolo sulla rivalutazione delle quote prima di vendere.
Gli errori che costano di più
- Versare prima che la startup abbia presentato l'istanza per la detrazione del 65%: di regola il beneficio non si recupera dopo (la regolarizzazione ex post concessa dalla L. 50/2026 riguardava solo gli investimenti del primo semestre 2025 e si è chiusa il 31 maggio 2026).
- Dare per scontato il 30%: per gli investimenti del 2026 allo stato non è fruibile, e il suo eventuale ripristino retroattivo va trattato come un'opportunità, non come un dato.
- Non conservare la prova del costo di sottoscrizione e delle commissioni: senza documenti il costo fiscale è difficile da dimostrare.
- Lasciare una partecipazione azzerata in portafoglio senza realizzare la perdita, e perdere così la possibilità di compensarla.
- Investire tramite holding contando su una perdita deducibile: con i requisiti PEX la minusvalenza non si deduce.
- Confondere equity e lending: interessi e dividendi seguono regimi diversi.
- Per la società: aprire la campagna con uno statuto da srl tradizionale e senza aver verificato il plafond de minimis.
Riferimenti normativi e di prassi
- D.L. 179/2012, artt. 26, 29, 29-bis
- D.L. 73/2021, art. 14 (come modificato dalla L. 162/2024)
- Reg. UE 2020/1503, artt. 1, 21 e 22 (unica modifica: Reg. delegato UE 2022/1988, sul regime transitorio); D.Lgs. 30/2023
- D.Lgs. 58/1998 (TUF), art. 100-ter, cc. 1-2
- D.P.R. 917/1986 (TUIR), artt. 44, 67, 68, 87, 88, 89, 101, 108
- D.P.R. 600/1973, art. 27
- L. 205/2017, art. 1, commi 43-44
- L. 199/2025; D.L. 38/2026, conv. L. 88/2026
- Art. 2 L. 162/2024
- D.P.R. 131/1986, Tariffa parte I, art. 4
- Art. 2426, n. 5, c.c.; OIC 24
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