Fiscalità internazionale

DAC6 e DAC8: chi deve comunicare cosa all'Agenzia delle Entrate

DAC6 e DAC8 hanno un nome quasi identico e vengono dalla stessa direttiva europea, ma colpiscono soggetti diversi. La prima chiede a consulenti e contribuenti di segnalare in anticipo certe operazioni cross-border; la seconda obbliga i prestatori di servizi per le cripto-attività, come exchange e custodi, a trasmettere i dati dei loro utenti. Per un'impresa o una famiglia con interessi all'estero, entrambe cambiano il modo in cui il fisco viene a sapere le cose.

Entrambe sono capitoli della direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa. La DAC6 è stata recepita con il D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 100; la DAC8 con il D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194, che si applica dal 1° gennaio 2026 e ha anche ritoccato la DAC6. Partiamo dalla prima, perché è quella che chiama in causa direttamente chi progetta un'operazione.

DAC6: quando un'operazione va comunicata

Il D.Lgs. 100/2020 obbliga a comunicare all'Agenzia delle Entrate i meccanismi transfrontalieri che presentano almeno uno degli elementi distintivi (gli hallmark) elencati nell'Allegato 1. Il presupposto non è che l'operazione sia illecita: è che contenga indici di rischio fiscale che l'ordinamento vuole conoscere prima. Allo stesso modo, il silenzio dell'Amministrazione dopo la comunicazione non vale come via libera sul trattamento fiscale.

Un meccanismo è transfrontaliero quando riguarda l'Italia e almeno un'altra giurisdizione e ricorre almeno una di queste condizioni: i partecipanti non sono tutti residenti in Italia; qualcuno ha una doppia residenza; l'attività è svolta all'estero tramite una stabile organizzazione a cui il meccanismo si riferisce; l'attività estera è svolta senza residenza né stabile organizzazione; il meccanismo può alterare lo scambio automatico di informazioni o l'identificazione del titolare effettivo.

Le imposte interessate sono quelle a cui si applica la direttiva: rientrano IRPEF, IRES con le addizionali, IRAP, ritenute a titolo d'imposta e imposte sostitutive. Restano fuori IVA, dazi, accise e contributi previdenziali obbligatori (circolare n. 2/E del 10 febbraio 2021).

Gli hallmark e il test del vantaggio principale

L'Allegato 1 raggruppa gli elementi distintivi in cinque categorie, da leggere insieme al D.M. 17 novembre 2020 e alle circolari n. 2/E del 2021 e n. 12/E del 13 maggio 2022. Qualche esempio aiuta a capire che cosa si intende:

— A, generici: clausola di riservatezza sul vantaggio fiscale, compenso legato al vantaggio fiscale, documentazione standardizzata;
— B, specifici: acquisto di società in perdita per usarne le perdite, conversione di reddito in categorie meno tassate, operazioni circolari;
— C: pagamenti deducibili infragruppo verso giurisdizioni a imposta nulla o quasi nulla, doppio ammortamento, doppio sgravio;
— D: elusione dello scambio automatico sui conti finanziari, catene di titolarità non trasparenti;
— E: safe harbour unilaterali, beni immateriali di difficile valutazione, trasferimenti infragruppo di funzioni, rischi o attivi.

Non tutti gli hallmark scattano da soli. Per le categorie A e B, e per una parte della C, serve anche il test del vantaggio principale, che è oggettivo: è superato quando il vantaggio fiscale conseguibile da contribuenti collegati all'Italia supera il 50% della somma tra vantaggio fiscale e vantaggi extrafiscali. La categoria D, invece, rileva sempre, senza alcun test: strutture con trust, fondazioni o veicoli senza sostanza in giurisdizioni diverse da quella dei titolari effettivi vanno esaminate con particolare attenzione. Per questo i vantaggi extrafiscali (finanziari, industriali, organizzativi) vanno quantificati con elementi verificabili: sono il denominatore che decide il test, e si collegano alle valide ragioni economiche che ogni riorganizzazione dovrebbe comunque saper dimostrare.

Chi comunica: intermediario o contribuente

L'obbligo grava anzitutto sull'intermediario: chi elabora, commercializza, organizza o mette a disposizione il meccanismo, ma anche chi presta assistenza o consulenza sapendo, o avendo motivo ragionevole di concludere, che il meccanismo è rilevante. È tenuto se è residente in Italia, vi ha una stabile organizzazione tramite cui presta il servizio, è costituito secondo la legge italiana o è iscritto a un'associazione professionale italiana di servizi legali, fiscali o di consulenza. Con più intermediari l'obbligo è di ciascuno, salvo provare che le stesse informazioni sono già state comunicate da un altro.

Il contribuente comunica in proprio quando manca un intermediario, quando l'intermediario non gli fornisce la prova della comunicazione, o quando l'intermediario è esonerato e lo informa dell'obbligo. L'esonero dell'intermediario copre le informazioni ricevute dal cliente nell'esame della sua posizione giuridica o per la difesa in giudizio (segreto professionale) e i casi in cui dalla comunicazione potrebbe emergere una sua responsabilità penale.

Su questo punto il D.Lgs. 194/2025 ha riscritto le regole dal 1° gennaio 2026: l'intermediario esonerato per segreto professionale informa il proprio cliente, se questo è un intermediario, altrimenti il contribuente, e non è più identificato nella comunicazione. Il nuovo testo è in linea con la sentenza della Corte di giustizia UE dell'8 dicembre 2022, C-694/20, che aveva giudicato incompatibile con la Carta dei diritti fondamentali l'obbligo dell'avvocato di informare gli altri intermediari non suoi clienti.

Termini e sanzioni

Il termine è di trenta giorni. Per l'intermediario decorrono dal giorno successivo a quello in cui il meccanismo è messo a disposizione per l'attuazione o ne è avviata l'attuazione, oppure da quello in cui ha prestato assistenza o consulenza; per il contribuente informato dall'intermediario esonerato, dal giorno successivo all'informativa. Per i meccanismi commerciabili serve una relazione di aggiornamento ogni tre mesi. La documentazione si conserva fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla comunicazione, del settimo in caso di omissione.

Come si leggono le sanzioni L'art. 12 del D.Lgs. 100/2020 non fissa importi propri: rinvia alla sanzione dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, aumentata della metà per l'omessa comunicazione e ridotta della metà per quella incompleta o inesatta. Per le violazioni dal 1° settembre 2024 la sanzione base, ridotta dal D.Lgs. 87/2024, va da € 1.500 a € 15.000 (prima da € 2.000 a € 21.000). Ne risulta un intervallo da € 2.250 a € 22.500 per l'omissione e da € 750 a € 7.500 per la comunicazione incompleta o inesatta, per ciascun soggetto obbligato che non sappia provare la comunicazione altrui.

DAC8: cosa cambia per chi ha cripto-attività

Il D.Lgs. 194/2025 recepisce la direttiva (UE) 2023/2226 e introduce lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sulle cripto-attività. Gli obbligati sono i prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati in Italia ai sensi del regolamento MiCA, o che vi operano a seguito di notifica, e gli altri prestatori collegati all'Italia, salvo che adempiano in un'altra giurisdizione con obblighi sostanzialmente equivalenti. Devono applicare procedure di adeguata verifica sugli utenti, basate su autocertificazioni della residenza fiscale.

Il primo periodo di riferimento è il 2026; la comunicazione all'Agenzia delle Entrate va fatta entro il 30 giugno dell'anno successivo, quindi la prima scadenza è il 30 giugno 2027, con le modalità fissate dal provvedimento del 22 giugno 2026. I dati comprendono identità, residenza e numero di identificazione fiscale dell'utente e delle persone che lo controllano e, per ogni tipo di cripto-attività, importi aggregati, unità e numero di operazioni per acquisti, cessioni, scambi, pagamenti al dettaglio, trasferimenti, compresi quelli verso indirizzi non riconducibili a prestatori. Se l'utente non fornisce l'autocertificazione, dopo due solleciti e 60 giorni dalla prima richiesta il prestatore gli impedisce le operazioni.

Per il contribuente la DAC8 non introduce nuove dichiarazioni (deve però fornire alle piattaforme l'autocertificazione richiesta), ma rende visibili all'Amministrazione, attraverso lo scambio tra autorità, le posizioni detenute presso exchange e custodi, anche esteri. Quei dati potranno essere incrociati con il quadro RW, l'imposta sul valore delle cripto-attività e le plusvalenze dichiarate.

Cosa conviene fare adesso

Per chi detiene cripto-attività, il momento di verificare gli anni pregressi è prima che arrivino le informazioni: raccogliere l'elenco di exchange e wallet, custodial e non, e i report annuali delle piattaforme, e confrontarli con quanto dichiarato nei quadri RW e RT delle annualità ancora accertabili. Per chi prepara un'operazione straordinaria o una riorganizzazione con l'estero, conviene stabilire nella lettera d'incarico chi tra i consulenti coinvolti comunica cosa, e farsi consegnare le prove della comunicazione; e tenere traccia scritta delle valutazioni DAC6, anche quando l'esito è negativo. Abbiamo raccolto tabelle degli hallmark, termini e checklist nella guida scaricabile in PDF.

Dal 1° gennaio 2027 il D.Lgs. 141/2026 (testo unico adempimenti e accertamento) abroga gli artt. da 1 a 11 del D.Lgs. 100/2020 e la disciplina DAC6 confluisce negli artt. da 201 a 209 del testo unico: dal 2027 vanno usati i nuovi riferimenti. Se un'operazione ricada negli obblighi, e chi debba comunicarla, resta comunque una valutazione da fare sul singolo meccanismo e sui suoi numeri, prima che l'operazione parta.

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