Fiscalità internazionale
Trust e imposte nel 2026: si paga in entrata o in uscita?
«Il trust paga quando lo costituisco o quando distribuisce i beni?» Per anni la risposta non stava scritta in una norma. Dal 1° gennaio 2025 c’è: la riforma delle successioni e donazioni l’ha messa nero su bianco e un decreto dell’agosto 2026 l’ha poi ritoccata. Ma la regola da sola non basta a scegliere bene: conta come si muoverà il valore dei beni, chi sono i beneficiari e come è scritto l’atto.
Il trust è uno strumento con cui un disponente affida beni a un trustee, che li amministra secondo un atto istitutivo a favore di determinati beneficiari o di uno scopo. In Italia è riconosciuto grazie alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata con la legge 16 ottobre 1989, n. 364: un trust «interno» deve comunque essere regolato da una legge straniera che lo disciplina. È uno strumento potente per proteggere un familiare fragile, preparare un passaggio generazionale o destinare un patrimonio a un progetto. Proprio per questo è anche uno dei più esposti a contestazioni, e quasi sempre le contestazioni nascono da tre punti: quando si paga, chi controlla davvero i beni, come si tassano i redditi.
La regola dal 2025: si paga «in uscita»
Il decreto legislativo 139/2024 ha inserito nel testo unico delle successioni e donazioni (D.Lgs. 346/1990) l’art. 4-bis, applicabile agli atti formati e alle successioni aperte dal 1° gennaio 2025. Il principio è questo: i trust rilevano ai fini dell’imposta quando determinano arricchimenti gratuiti dei beneficiari, e l’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari. È la tassazione cosiddetta «in uscita».
La logica è intuitiva: finché i beni restano nel trust, nessuno si è ancora arricchito. Quando il trustee li attribuisce, l’imposta si calcola sul valore che hanno in quel momento e con le aliquote e le franchigie che dipendono dal rapporto di parentela tra disponente e beneficiario. Un dettaglio che spesso sfugge: in questo regime è il beneficiario che riceve i beni a doverne denunciare il trasferimento ai fini dell’imposta.
L’alternativa: l’opzione per pagare «in entrata»
La legge consente di anticipare. Il disponente — o il trustee, nel trust testamentario — può optare per pagare l’imposta a ogni conferimento di beni nel trust o all’apertura della successione. In questo caso la base imponibile è il valore dei beni al momento del conferimento, e i trasferimenti successivi a beneficiari della medesima categoria non sono più tassati. Il rovescio è che, se poi le cose vanno diversamente dal previsto, non c’è diritto a rimborso.
C’è poi una trappola tipica: se al momento dell’opzione la categoria dei beneficiari non è ancora determinabile, si applica l’aliquota più elevata, senza franchigie. Un trust pensato per «i futuri nipoti», per esempio, rischia di pagare in entrata come se i beni andassero a un estraneo.
Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, in vigore dal 12 agosto 2026, ha chiarito un punto rimasto aperto: l’opzione per il pagamento in entrata comprende espressamente anche le imposte ipotecaria e catastale. Se è esercitata, i successivi trasferimenti ai beneficiari della stessa categoria non scontano né l’imposta di donazione e successione né le ipocatastali. Per un trust che contiene immobili è un elemento in più da mettere sul tavolo.
Aliquote e franchigie: il peso del rapporto di parentela
Qualunque sia il momento del pagamento, aliquote e franchigie sono quelle degli artt. 7 e 56 del testo unico e si applicano in base al rapporto tra disponente e beneficiario:
- 4% sul valore eccedente € 1.000.000 per il coniuge e i parenti in linea retta;
- 6% sul valore eccedente € 100.000 per fratelli e sorelle;
- 6% per gli altri parenti fino al quarto grado e per gli affini indicati dalla legge;
- 8% per tutti gli altri soggetti;
- franchigia di € 1.500.000 per il beneficiario con disabilità grave.
Un esempio ipotetico, semplificato, mostra perché il momento conta. Un genitore conferisce in trust beni per € 1.200.000 a favore di un figlio; quando il trust si chiude i beni valgono € 2.000.000. Pagando in entrata, l’imposta è il 4% su € 200.000 (la parte oltre la franchigia), cioè € 8.000. Pagando in uscita è il 4% su € 1.000.000, cioè € 40.000. Se però i beni si fossero svalutati a € 900.000, in uscita l’imposta sarebbe stata zero, mentre gli € 8.000 pagati in entrata non si recuperano. Non esiste una scelta giusta in astratto: esiste una previsione ragionata sui beni conferiti.
Le imposte sui redditi: trust trasparente o opaco
L’imposta di donazione riguarda il passaggio dei beni; i redditi prodotti dal patrimonio durante la vita del trust seguono un’altra strada. Ai fini IRES il trust è un soggetto passivo: va qualificato come residente con o senza attività commerciale, oppure come non residente (art. 73, c. 1, TUIR).
Il punto decisivo è se i beneficiari sono «individuati», cioè se l’atto istitutivo riconosce loro il diritto ai redditi durante la vita del trust. Se lo sono, il trust è «trasparente»: i redditi sono imputati ai beneficiari in proporzione alla quota prevista dall’atto o, in mancanza, in parti uguali, anche se non distribuiti (art. 73, c. 2), e per loro sono redditi di capitale (art. 44, c. 1, lett. g-sexies). Se non lo sono, il trust è «opaco» e paga in proprio. È una conseguenza diretta di come si scrive l’atto istitutivo, ed è il motivo per cui le clausole sui redditi non vanno copiate da un modello.
Per i trust esteri esistono presunzioni di residenza in Italia, se il trust è istituito in uno Stato non incluso nella lista di quelli con adeguato scambio di informazioni e almeno un disponente e un beneficiario sono residenti, oppure se, dopo la sua costituzione, un residente gli attribuisce immobili o diritti reali immobiliari (art. 73, c. 3). E i redditi corrisposti da trust esteri a fiscalità privilegiata sono tassati in capo al beneficiario residente anche se non «individuato» (art. 44, c. 1, lett. g-sexies, TUIR; circolare dell’Agenzia delle Entrate 34/E del 20 ottobre 2022). I riferimenti al TUIR sono quelli del testo in vigore fino al 31 dicembre 2026.
Gli errori che fanno cadere il trust
Il regime fiscale migliore non serve a nulla se il trust viene considerato interposto o simulato. Gli errori più frequenti sono sempre gli stessi:
- Il disponente resta il padrone. Clausole che gli lasciano il controllo sostanziale dei beni o il potere di revocare liberamente, istruzioni vincolanti al trustee, uso personale dei beni conferiti: sono i primi argomenti con cui l’operazione viene riqualificata.
- Il rientro dei beni al disponente o il trust «di facciata»: sono i casi in cui l’amministrazione finanziaria tende a riqualificare l’operazione. Prima di sciogliere anticipatamente un trust o di restituire beni conviene verificarne le conseguenze.
- Ignorare i legittimari. I beni conferiti in trust non sono sottratti alle regole sulla quota di legittima.
- Conferire con debiti aperti. Un disponente esposto verso i creditori rende il conferimento vulnerabile alle azioni revocatorie.
- Non documentare l’opzione. La scelta di pagare in entrata conviene documentarla nell’atto di conferimento e conservarne la prova insieme alla liquidazione dell’imposta: anni dopo, alla distribuzione, servirà a dimostrare che nulla è più dovuto.
Antiriciclaggio e titolare effettivo
Il trustee residente deve ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate su disponente, trustee, guardiano, beneficiari o classe di beneficiari e su chiunque controlli il trust, e conservarle per almeno cinque anni dalla cessazione dell’incarico (art. 22, c. 5, D.Lgs. 231/2007). Quanto al Registro dei titolari effettivi, secondo gli avvisi delle Camere di commercio dell’agosto 2026, dopo la sentenza della Corte di giustizia UE del 21 maggio 2026 resta sospeso fino alla decisione del Consiglio di Stato e le comunicazioni hanno carattere facoltativo: conviene comunque tenere i dati pronti per la riattivazione. Chi sia il titolare effettivo di un trust lo abbiamo spiegato in questo approfondimento; per le attività estere detenute da un trust non commerciale e per i beneficiari che ne sono titolari effettivi va verificato anche il quadro RW.
Da dove partire
Prima delle imposte viene lo scopo: va scritto in una frase, e va verificato che il trust sia davvero lo strumento più adatto rispetto ad alternative più semplici come la donazione, il patto di famiglia o una holding di famiglia. Poi si sceglie la legge regolatrice, il trustee e il regime fiscale. Per non dimenticare nulla, dall’atto istitutivo alla distribuzione finale, abbiamo preparato una checklist scaricabile in PDF con tutti i controlli. La scelta tra entrata e uscita, però, si fa solo sui numeri del caso concreto: valore e prospettive dei beni, categoria dei beneficiari, presenza di immobili e orizzonte temporale del trust.