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Checklist della messa in liquidazione volontaria di una società

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I passaggi operativi per aprire la liquidazione di una società di capitali o di persone: causa di scioglimento, atti, pratica al registro delle imprese, comunicazioni fiscali e bilanci.

La messa in liquidazione è una sequenza di atti con un ordine preciso: prima si iscrive la causa di scioglimento, poi la nomina dei liquidatori, poi partono le comunicazioni agli enti e i bilanci di liquidazione. Gran parte dei rifiuti delle pratiche e delle contestazioni successive nasce da un passaggio fatto fuori ordine o con il verbale sbagliato.

La checklist distingue società di capitali e società di persone e si ferma all'apertura e alla gestione della liquidazione. La chiusura semplificata è trattata nella checklist sullo scioglimento senza liquidazione e la cancellazione; il quadro generale per il cliente è nella guida a liquidazione e cancellazione di una SRL. Norme vigenti al 14 ottobre 2026.

Prima di aprire la pratica

Da sapere. Dal verificarsi della causa di scioglimento e fino alla consegna ai liquidatori, gli amministratori di società di capitali possono compiere solo atti di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio (art. 2486 c.c.); nelle società di persone i soci amministratori conservano il potere limitatamente agli affari urgenti (art. 2274 c.c.). Conviene informarne subito il cliente.

Società di capitali: accertamento della causa o delibera

Il percorso dipende dalla causa. Per le cause dei numeri da 1 a 5 dell'art. 2484, c. 1, c.c. gli effetti dello scioglimento decorrono dall'iscrizione della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa; per lo scioglimento deliberato dall'assemblea (n. 6) dall'iscrizione della deliberazione (art. 2484, c. 3, c.c.).

Attenzione. Se gli amministratori non provvedono, il tribunale accerta la causa di scioglimento su istanza di soci, amministratori o sindaci (art. 2485, c. 2, c.c.). Per l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea (n. 3), la prassi camerale chiede che la dichiarazione contenga anche l'impegno a chiedere al tribunale la nomina del liquidatore.

Società di capitali: nomina dei liquidatori e pratica al registro

Da sapere. Gli amministratori cessano dalla carica solo con l'iscrizione della nomina dei liquidatori (art. 2487-bis, c. 3, c.c.). Fino a quel momento firmano loro, e prima di quell'iscrizione non è possibile depositare un bilancio finale di liquidazione.

Società di persone: scioglimento e liquidatori

Da sapere. Dall'iscrizione della nomina la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori (art. 2310 c.c.). Le modifiche non iscritte non sono opponibili ai terzi che non ne erano a conoscenza (art. 2300, c. 3, c.c.).

Agenzia delle Entrate e dichiarazioni

Attenzione. I liquidatori di società soggette a IRES che non pagano le imposte con le attività della liquidazione rispondono in proprio, se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari prima di assegnare beni ai soci o di aver pagato crediti di grado superiore (art. 36 D.P.R. 602/1973). La norma è vigente fino al 31 dicembre 2026; dal 1° gennaio 2027 è abrogata e il suo contenuto è ripreso dall'art. 117 del testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025).

Bilancio iniziale e bilanci annuali di liquidazione

Verso la chiusura

AdempimentoTermineRiferimento
Accertamento della causa (società di capitali)Senza indugioart. 2485 c.c.
Iscrizione delibera notarile di scioglimentoTrenta giorni, a cura del notaioartt. 2436 e 2480 c.c.
Iscrizione nomina liquidatori (società di persone)Trenta giorni dalla notizia della nominaart. 2309 c.c.
Variazione dati all'Agenzia delle EntrateTrenta giorni dalla variazioneart. 35, c. 3, D.P.R. 633/1972
Dichiarazione ante liquidazioneUltimo giorno del nono mese successivo alla data di effettoart. 5, c. 1, D.P.R. 322/1998
Bilanci annuali di liquidazioneScadenze ordinarie del bilancio d'esercizioart. 2490 c.c.
Revoca della liquidazione (società di capitali)Efficace dopo sessanta giorni dall'iscrizione, salvo consenso o pagamento dei creditoriart. 2487-ter c.c.

Riferimenti normativi e di prassi

  • Artt. 2250, 2272, 2273, 2274, 2275, 2277, 2279, 2300, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2323 c.c.
  • Artt. 2365, 2375, 2436, 2480, 2484, 2485, 2486, 2487, 2487-bis, 2487-ter, 2490, 2491, 2492, 2495, 2496 c.c.
  • Ministero dello sviluppo economico, parere 19 maggio 2014, prot. n. 94215
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35
  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 5
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 182
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36; D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, art. 117 (dal 1° gennaio 2027)
  • OIC 5 «Bilanci di liquidazione», versione 16 luglio 2026

Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.

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