Privati & famiglie

Avviso bonario dell'Agenzia delle Entrate: cosa fare e entro quando

L'avviso bonario, che l'Agenzia delle Entrate chiama «comunicazione di irregolarità», è la lettera con cui il Fisco segnala che dal controllo della dichiarazione risulta qualcosa da pagare. Non è ancora una cartella e non è un accertamento: è un invito a mettersi in regola a condizioni migliori. Chi risponde nei tempi giusti paga una sanzione molto più bassa, chi lo ignora se lo ritrova come cartella con la sanzione piena.

Vediamo da dove nasce la comunicazione, come si legge, quanto costa pagarla subito o a rate, cosa fare se è sbagliata e cosa succede se la si lascia nel cassetto. Le regole sono quelle in vigore nel 2026.

Che cos'è l'avviso bonario

Dopo che la dichiarazione dei redditi è stata trasmessa, l'Agenzia la controlla in due modi diversi. Il tipo di controllo cambia il contenuto della lettera e lo sconto sulla sanzione.

ControlloCosa verificaEsempi tipici
Automatizzato (art. 36-bis D.P.R. 600/1973; per l'IVA art. 54-bis D.P.R. 633/1972)I dati della dichiarazione e quelli già in possesso dell'Anagrafe tributaria, con procedure informaticheErrori di calcolo o di riporto, detrazioni e crediti oltre il limite di legge, saldo o acconti dichiarati ma non versati o versati in ritardo
Formale (art. 36-ter D.P.R. 600/1973)Il confronto tra la dichiarazione e i documenti, che l'ufficio chiede al contribuenteSpese mediche, interessi del mutuo o altre detrazioni non documentate, ritenute non risultanti dalle certificazioni

Il controllo formale si fa entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Prima della comunicazione, l'ufficio invita a presentare i documenti: è il momento giusto per chiudere la questione, perché una detrazione documentata non viene tolta.

Cosa contiene la comunicazione

La comunicazione arriva di solito per raccomandata o PEC oppure, se la dichiarazione è stata trasmessa da un intermediario, come avviso telematico al professionista che l'ha inviata. Riporta:

  • l'anno d'imposta e la dichiarazione controllata;
  • il motivo della differenza: quale rigo, quale versamento, quale detrazione;
  • il calcolo di imposta, interessi e sanzione ridotta, cioè quanto si paga se si risponde nei termini;
  • il modello F24 già compilato per pagare.

La prima cosa da fare è leggere il motivo e confrontarlo con la propria dichiarazione e con le ricevute di pagamento. Spesso la differenza è un F24 pagato con un codice tributo o un anno sbagliato: in quel caso non c'è niente da pagare, ma va segnalato. Se invece il versamento è stato davvero dimenticato, ormai non c'è più spazio per il ravvedimento operoso: dopo la comunicazione non è ammesso (art. 13, c. 1-ter, D.Lgs. 472/1997). Per i versamenti degli anni successivi conviene ravvedersi prima che arrivi un nuovo avviso.

Entro quando pagare e quanto si risparmia

Il D.Lgs. 108/2024 ha portato il termine da 30 a 60 giorni per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 (art. 2, c. 2, e art. 3, c. 1, D.Lgs. 462/1997). Per le comunicazioni elaborate prima del 2025 restano i 30 giorni.

SituazioneTermine per pagareSanzione
Controllo automatizzato, comunicazione al contribuente60 giorni dal ricevimentoRidotta a un terzo: 8,33% invece del 25%
Controllo automatizzato, avviso telematico all'intermediario90 giorni dalla trasmissione all'intermediarioRidotta a un terzo: 8,33%
Controllo formale60 giorni dal ricevimentoRidotta a due terzi: 16,67% invece del 25%
Nessun pagamento nei terminiIscrizione a ruolo e cartellaPiena: 25%

La sanzione di riferimento è quella per omesso o tardivo versamento dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, che il D.Lgs. 87/2024 ha abbassato dal 30% al 25%. Gli interessi si calcolano fino all'ultimo giorno del mese precedente l'elaborazione della comunicazione.

Un esempio ipotetico: dal controllo automatizzato risulta un saldo IRPEF non versato di € 2.000. Pagando entro 60 giorni la sanzione è di € 166,67 (un terzo di € 500), più gli interessi. Se lo stesso importo emergesse da un controllo formale, la sanzione ridotta sarebbe di € 333,33. Lasciando arrivare la cartella, la sanzione diventa € 500.

Il periodo estivo I termini per pagare l'avviso bonario sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno (art. 7-quater, c. 17, D.L. 193/2016). Una comunicazione ricevuta a metà luglio ha quindi più tempo dei 60 giorni di calendario. Lo stesso vale per il termine della prima rata.

Se il termine è stato superato di poco non è tutto perduto: un versamento in unica soluzione tardivo fino a 7 giorni, o insufficiente per non più del 3% e comunque non oltre € 10.000, è un lieve inadempimento (art. 15-ter, c. 3 e 4, D.P.R. 602/1973). Si iscrive a ruolo solo la parte non pagata o pagata in ritardo, con sanzione e interessi, e l'iscrizione si può evitare con il ravvedimento entro 90 giorni.

Pagare a rate: fino a 20 rate trimestrali

Le somme dell'avviso bonario si possono dividere in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (art. 3-bis D.Lgs. 462/1997). Per le comunicazioni elaborate dal 2025 non c'è più la vecchia soglia che limitava a 8 rate gli importi fino a € 5.000: il massimo è 20 rate per qualsiasi importo.

  • la prima rata si paga entro lo stesso termine del pagamento in unica soluzione: 60 giorni dal ricevimento, 90 per l'avviso all'intermediario;
  • le rate successive scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre;
  • sulle rate successive alla prima si pagano gli interessi di dilazione, che l'Agenzia indica al 3,5% annuo, dal primo giorno del secondo mese successivo all'elaborazione della comunicazione;
  • la sanzione resta quella ridotta, purché la rateazione vada a buon fine.

Un esempio ipotetico: un avviso di € 4.000 tra imposta, sanzione ridotta e interessi può diventare 20 rate da € 200, più gli interessi di dilazione sulle rate dalla seconda in poi. Il numero di rate si sceglie in base alla propria capacità di pagamento: più rate significano più interessi.

L'avviso bonario è la forma di dilazione più conveniente tra quelle disponibili. Lasciarlo diventare cartella per ottenere più rate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione vuol dire pagare la sanzione piena e perdere lo sconto: le regole della rateizzazione delle cartelle nel 2026 sono diverse e partono da un debito più alto.

Quando si decade dalla rateazione

La rateazione si perde (art. 15-ter, c. 1, D.P.R. 602/1973) se:

  • la prima rata non viene pagata entro il termine;
  • una delle rate successive non viene pagata entro la scadenza della rata seguente;
  • l'ultima rata non viene pagata entro 90 giorni dalla sua scadenza.

Con la decadenza, i residui importi di imposta, interessi e sanzioni sono iscritti a ruolo in misura piena. La legge però tollera il lieve inadempimento: la prima rata pagata con un ritardo fino a 7 giorni, oppure una rata versata in misura insufficiente per non più del 3% e comunque non oltre € 10.000. In questi casi la rateazione resta valida e si iscrive a ruolo solo la parte mancante, con sanzione e interessi. Anche il ritardo su una rata successiva, se si paga entro la scadenza della rata seguente, non fa decadere. L'iscrizione a ruolo di queste differenze si evita con il ravvedimento entro la scadenza della rata successiva.

Se l'avviso è sbagliato: CIVIS, ufficio, autotutela

Se i dati non tornano, non si paga e non si aspetta: entro gli stessi 60 giorni si forniscono i chiarimenti (art. 36-bis, c. 3, e art. 36-ter, c. 4, D.P.R. 600/1973). I canali indicati dall'Agenzia sono:

  • CIVIS, il servizio di assistenza nell'area riservata del sito dell'Agenzia, per le comunicazioni dei controlli automatizzati e per inviare i documenti nei controlli formali;
  • il numero verde 800 90 96 96 da rete fissa, o lo 06 97617689 da cellulare;
  • un ufficio territoriale dell'Agenzia, su appuntamento.

A CIVIS si allegano le prove: la quietanza dell'F24, la certificazione delle ritenute, le fatture delle spese detratte. Se l'Agenzia riconosce l'errore, annulla la comunicazione o la ridetermina e invia una nuova comunicazione con un nuovo F24. Nei controlli automatizzati il termine dei 60 giorni con la sanzione ridotta riparte dalla comunicazione definitiva rideterminata in autotutela (art. 2, c. 2, D.Lgs. 462/1997); nei controlli formali l'Agenzia indica che i 60 giorni restano calcolati dalla prima comunicazione. Se ha ragione solo in parte, si paga la parte dovuta e si chiede la correzione del resto.

Non è un atto da impugnare La comunicazione di irregolarità non compare tra gli atti che la legge elenca come impugnabili davanti alla Corte di giustizia tributaria. La strada per contestarla è il dialogo con l'Agenzia nei 60 giorni. Se il disaccordo resta, l'atto da impugnare è la cartella di pagamento che segue, con ricorso entro 60 giorni dalla notifica.

Avviso bonario e cartella di pagamento: le differenze

Avviso bonarioCartella di pagamento
Chi la inviaAgenzia delle EntrateAgenzia delle Entrate-Riscossione
NaturaComunicazione dell'esito del controllo, per regolarizzareAtto di riscossione delle somme iscritte a ruolo
SanzioneRidotta a un terzo o a due terzi se si paga nei terminiPiena, oltre agli oneri di riscossione
RateFino a 20 trimestraliRateizzazione con le regole della riscossione
ImpugnazioneNo: si chiedono chiarimenti o la correzioneSì, ricorso entro 60 giorni

Se non si paga: iscrizione a ruolo e cartella

Trascorsi i 60 giorni senza pagamento e senza chiarimenti, le somme sono iscritte a ruolo a titolo definitivo (art. 2, c. 1, D.Lgs. 462/1997), con imposta, interessi e sanzione del 25%. La cartella va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per i controlli automatizzati, e del quarto anno per i controlli formali (art. 25 D.P.R. 602/1973). Ad esempio, per una dichiarazione presentata nel 2025, la cartella da controllo automatizzato deve arrivare entro il 31 dicembre 2028.

Dalla cartella in poi la riscossione segue le sue regole, con possibili fermi e pignoramenti. Le definizioni agevolate come la rottamazione quinquies hanno riguardato carichi già affidati alla riscossione in anni passati, con domande chiuse il 30 aprile 2026: non sono uno strumento su cui contare per l'avviso che arriva oggi.

Cosa fare appena arriva: la sequenza

  • segnare la data di ricevimento e calcolare i 60 giorni, tenendo conto della sospensione estiva;
  • capire se il controllo è automatizzato o formale: cambia la sanzione ridotta;
  • confrontare il motivo con la dichiarazione e con gli F24 effettivamente pagati;
  • se l'avviso è corretto, scegliere tra pagamento in unica soluzione e rate, senza superare la prima scadenza;
  • se è sbagliato, anche solo in parte, chiedere la correzione con CIVIS o in ufficio, allegando i documenti;
  • conservare la ricevuta di ogni pagamento e di ogni richiesta inviata.

La maggior parte degli avvisi bonari si chiude senza conflitto. Conta non far passare i 60 giorni: è quello che separa una sanzione dell'8,33% da una del 25%.

Newsletter

I nuovi approfondimenti, quando escono.

Niente spam: solo le guide dello studio su fisco, società e operazioni straordinarie.