Startup innovative
Equity crowdfunding: come si tassano dividendi, plusvalenze e perdite nel 2026
Qualche migliaio di euro in una startup su un portale, una conferma via email, un certificato digitale: sottoscrivere capitale online è diventato semplice. La parte fiscale, invece, si scopre di solito anni dopo — quando arriva un dividendo, quando la società viene venduta o, più spesso, quando chiude. E a quel punto molte scelte non si possono più correggere.
La premessa che chiarisce tutto: l'equity crowdfunding non ha una tassazione propria. Chi sottoscrive quote su un portale fa un investimento nel capitale di una società come un altro, e valgono le regole delle partecipazioni. Ciò che lo rende delicato sono le procedure — intestazione tramite intermediari, istanze per gli incentivi, plafond — e il fatto che l'uscita, di norma, la decidono altri.
Che cosa si compra davvero
Il codice civile vieta di offrire al pubblico le quote di SRL. La deroga sta nell'art. 26, comma 5, del D.L. 179/2012: nata per le startup innovative, è stata estesa a tutte le PMI in forma di SRL, e oggi è prevista anche dall'art. 100-ter del Testo unico della finanza. I portali operano con l'autorizzazione del Regolamento UE 2020/1503, che si applica alle offerte fino a € 5.000.000 su dodici mesi per singolo emittente.
Per l'investitore «non sofisticato» il Regolamento prevede due tutele: un'avvertenza con consenso esplicito quando l'importo supera il maggiore tra € 1.000 e il 5% del suo patrimonio netto, e un periodo di riflessione di quattro giorni di calendario per revocare l'adesione senza motivazione e senza penali.
Sul piano fiscale conta soprattutto l'intestazione. L'art. 100-ter consente un regime in cui le quote sono intestate a un intermediario per conto degli investitori: il titolare economico resta l'investitore, ma il modo in cui si dichiarano i redditi — in dichiarazione o tramite l'intermediario — dipende da quel rapporto. È la prima domanda da fare al portale.
Dividendi e plusvalenze: il 26%
Per la persona fisica che investe fuori dall'attività d'impresa l'aliquota è la stessa per partecipazioni qualificate e non qualificate:
- dividendi: ritenuta a titolo d'imposta del 26%, che di regola non va in dichiarazione (art. 27 D.P.R. 600/1973);
- plusvalenze da vendita delle quote: imposta sostitutiva del 26% sulla differenza tra prezzo e costo (artt. 67-68 TUIR);
- costo fiscale: prezzo di sottoscrizione aumentato degli oneri inerenti, da documentare a cura del contribuente.
Se le quote sono gestite da un intermediario in regime di risparmio amministrato è l'intermediario a calcolare e versare l'imposta sulle plusvalenze; altrimenti la plusvalenza va indicata nel quadro RT della dichiarazione. In entrambi i casi conviene conservare fin dal primo giorno contratto di sottoscrizione, bonifico e commissioni del portale: il costo fiscale lo dimostra l'investitore, magari dieci anni dopo.
Le perdite: contano solo se realizzate
Statisticamente, una parte rilevante degli investimenti in startup va persa. Fiscalmente quella perdita ha un valore, ma solo a certe condizioni.
Chi ha un portafoglio di più startup, quindi, dovrebbe tenere traccia di quelle ormai ferme e chiedersi se e quando la perdita possa essere realizzata, per non lasciar scadere la possibilità di compensarla con le uscite riuscite.
Gli incentivi all'ingresso: cosa funziona nel 2026
Per chi investe nel capitale di una startup innovativa, oggi c'è un solo incentivo realmente operativo: la detrazione IRPEF del 65% dell'art. 29-bis del D.L. 179/2012, riservata alle persone fisiche. Il regime ordinario al 30% dell'art. 29 è sospeso per gli investimenti dal 1° gennaio 2026, perché l'autorizzazione europea è scaduta il 31 dicembre 2025 e, allo stato, non risulta rinnovata.
Le condizioni della detrazione vanno conosciute prima di versare:
- vale su un investimento massimo di € 100.000 per periodo d'imposta, in startup iscritte nella sezione speciale da non più di tre anni, con obbligo di mantenere la partecipazione per almeno tre anni;
- è un aiuto de minimis: la startup può ricevere al massimo € 300.000 di aiuti di questo tipo in tre anni, e ogni detrazione concessa consuma il plafond, che in una campagna con molti investitori può finire prima della raccolta;
- l'istanza sulla piattaforma del Ministero delle imprese e del made in Italy la presenta la startup, per ciascun investitore, prima del versamento;
- è esclusa se l'investimento porta a una partecipazione superiore al 25% del capitale o dei diritti di governance;
- la parte non capiente diventa un credito d'imposta (art. 2 L. 162/2024).
L'errore più costoso è proprio l'ordine dei passaggi: versare prima che la startup abbia presentato l'istanza fa perdere, di regola, il beneficio. Il quadro completo degli incentivi è nell'articolo su detrazioni e deduzioni per chi investe in startup.
Attenzione anche al vincolo dei tre anni: una cessione anticipata, anche parziale, fa decadere dalla detrazione con restituzione di quanto fruito e interessi. Le clausole di trascinamento (drag along) e di riscatto possono produrre proprio questo effetto; per il solo regime al 65% la decadenza è esclusa quando la cessione è indipendente dalla volontà dell'investitore.
Per chi ha sottoscritto quote tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025 c'è infine da ricordare l'esenzione delle plusvalenze dell'art. 14 del D.L. 73/2021, per partecipazioni in startup innovative (e, a certe condizioni, PMI innovative) possedute per almeno tre anni, con i requisiti precisati dalla L. 162/2024 da verificare caso per caso. La finestra si è chiusa: riguarda le uscite su investimenti già fatti, non i nuovi round.
Se a investire è una società o una holding
Quando sottoscrive una società di capitali, i dividendi concorrono al reddito solo per il 5% del loro ammontare (art. 89 TUIR) e le plusvalenze sono esenti al 95% se ricorrono i requisiti della participation exemption dell'art. 87 TUIR: possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione, iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio, residenza della partecipata in uno Stato non a fiscalità privilegiata, esercizio di un'impresa commerciale.
La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) aveva limitato questi benefici alle partecipazioni di almeno il 5% o con valore fiscale di almeno € 500.000, soglie che avrebbero escluso quasi tutte le quote da crowdfunding. Il D.L. 38/2026, convertito dalla L. 88/2026, le ha abrogate con effetto dal 1° gennaio 2026.
Due avvertenze. La prima è la simmetria: se la plusvalenza sarebbe stata esente, la minusvalenza sulla stessa partecipazione non è deducibile (art. 101 TUIR), quindi per la holding la perdita su una startup andata male spesso non esiste. La seconda: nel 2026 le società non hanno incentivi all'ingresso, perché il 65% è riservato alle persone fisiche e la deduzione IRES del 30% è sospesa. Se l'obiettivo è la detrazione conviene sottoscrivere personalmente; se contano reinvestimento e tassazione ridotta in uscita, la holding. Il funzionamento della PEX è spiegato nell'articolo su vendere una partecipazione tramite la holding.
Equity e lending non sono la stessa cosa
Molti portali offrono anche prestiti alle imprese. Qui non si diventa soci: si presta denaro e si ricevono interessi. Per le persone fisiche, i proventi dei prestiti erogati tramite piattaforme sono redditi di capitale (art. 44, c. 1, lett. d-bis, TUIR) e, se il gestore è un intermediario iscritto all'albo dell'art. 106 TUB o un istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d'Italia, sono soggetti a una ritenuta del 26% a titolo d'imposta applicata dal gestore (L. 205/2017, art. 1, commi 43 e 44). Con piattaforme che non hanno quei requisiti, per esempio estere, la ritenuta non si applica e i proventi vanno dichiarati, con possibili obblighi di monitoraggio fiscale.
L'uscita e il lato della società
All'exit — di norma un acquirente, una clausola di trascinamento, un prezzo uguale per tutti — il netto dipende da fattori fissati anni prima: data di sottoscrizione, detrazione fruita, soggetto che detiene, eventuale prezzo differito, documentazione del costo. Va pianificato prima del closing, non dopo.
Per la società che raccoglie, il capitale ricevuto non è un ricavo: i versamenti dei soci in conto capitale non sono sopravvenienze attive (art. 88, c. 4, TUIR) e la campagna, in sé, non genera imposte sul reddito. L'aumento in denaro sconta l'imposta di registro fissa di € 200. Le cose da curare sono altre: statuto con categorie di quote e clausole di trasferimento scritte prima della raccolta, verifica del plafond de minimis e istanze per ogni investitore se si vuole offrire il 65%, e, se un giorno si distribuiranno utili, gli adempimenti da sostituto d'imposta. Delle deroghe societarie parliamo in categorie di quote e crowdfunding.
Abbiamo raccolto tutto in una guida scaricabile in PDF, che segue il percorso del denaro dalla sottoscrizione all'uscita, per l'investitore e per la società. Numeri e condizioni vanno sempre verificati sul tuo caso e sullo stato normativo del momento in cui investi: nel 2026, in questa materia, è cambiato molto e potrebbe cambiare ancora.